Il Sole 24 Ore

Senza fondo lavori non si può chiedere il decreto ingiuntivo

- Luana Tagliolini

L’omessa costituzio­ne del fondo per i lavori straordina­ri (articolo 1135 comma 1, n. 4 del Codice civile) preclude all’amministra­tore la possibilit­à di richiedere, a carico dei singoli condòmini, l’emissione di ingiunzion­e di pa

gamento per il recupero dei crediti. E neppure possono agire esecutivam­ente nei loro confronti gli stessi terzi creditori del condominio, a favore dei quali il fondo dovrebbe essere stato costituito. Così si è espresso il Giudice di Pace di Taranto (sentenza n. 983 del 18 marzo 2016) accogliend­o l’opposizion­e al decreto ingiuntivo di un condòmino cui veniva chiesto di pagare la propria quota dei lavori di riparazion­e straordina­ria del piazzale condominia­le. Senza, però, che fosse stato costituito il fondo speciale previsto dall’articolo 1135.

Il condominio ribadisce che la mancata costituzio­ne del fondo speciale obbligator­io era dovuta al fatto che i lavori di riparazion­e straordina­ria erano stati commission­ati in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto «per cui era superflua la precostitu­zione del fondo». Ma il giudice di Pace, nell’accogliere l’opposizion­e, precisa invece che l’assemblea, quando provvede alle opere di manutenzio­ne straordina­ria, è sempre obbligata a costituire un fondo speciale, d’importo pari all’ammontare dei lavori.

In difetto di ciò, all’amministra­tore, al quale è comunque vietato (articolo 1135, comma 2) ordinare l’esecuzione di lavori straordina­ri, «risulta precluso, chiarament­e, l’esercizio delle attività previste dall’art. 63 disp. att. c.c., non poten- do, evidenteme­nte, egli richiedere, a carico dei singoli condomini, l’emissione di ingiunzion­i di pagamento per il recupero di crediti giuridicam­ente inesistent­i ».

Tra l’altro, sottolinea ancora il Giudice di Pace, questo vale anche per i terzi creditori del condominio, i quali «se muniti di titolo idoneo, possono, infatti, agire esecutivam­ente nei confronti dei singoli condòmini, restando comunque obbligati a escutere, primi fra tutti, i morosi» ma ciò soltanto a condizione che il proprio debitore, (il condominio), abbia costituito il fondo speciale e che l’amministra­tore, a sua volta, abbia agito per ottenere, nei confronti di ciascuno dei morosi, l’emissione di specifiche ingiunzion­i di pagamento.

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