Senza fondo lavori non si può chiedere il decreto ingiuntivo
L’omessa costituzione del fondo per i lavori straordinari (articolo 1135 comma 1, n. 4 del Codice civile) preclude all’amministratore la possibilità di richiedere, a carico dei singoli condòmini, l’emissione di ingiunzione di pa
gamento per il recupero dei crediti. E neppure possono agire esecutivamente nei loro confronti gli stessi terzi creditori del condominio, a favore dei quali il fondo dovrebbe essere stato costituito. Così si è espresso il Giudice di Pace di Taranto (sentenza n. 983 del 18 marzo 2016) accogliendo l’opposizione al decreto ingiuntivo di un condòmino cui veniva chiesto di pagare la propria quota dei lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale. Senza, però, che fosse stato costituito il fondo speciale previsto dall’articolo 1135.
Il condominio ribadisce che la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio era dovuta al fatto che i lavori di riparazione straordinaria erano stati commissionati in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto «per cui era superflua la precostituzione del fondo». Ma il giudice di Pace, nell’accogliere l’opposizione, precisa invece che l’assemblea, quando provvede alle opere di manutenzione straordinaria, è sempre obbligata a costituire un fondo speciale, d’importo pari all’ammontare dei lavori.
In difetto di ciò, all’amministratore, al quale è comunque vietato (articolo 1135, comma 2) ordinare l’esecuzione di lavori straordinari, «risulta precluso, chiaramente, l’esercizio delle attività previste dall’art. 63 disp. att. c.c., non poten- do, evidentemente, egli richiedere, a carico dei singoli condomini, l’emissione di ingiunzioni di pagamento per il recupero di crediti giuridicamente inesistenti ».
Tra l’altro, sottolinea ancora il Giudice di Pace, questo vale anche per i terzi creditori del condominio, i quali «se muniti di titolo idoneo, possono, infatti, agire esecutivamente nei confronti dei singoli condòmini, restando comunque obbligati a escutere, primi fra tutti, i morosi» ma ciò soltanto a condizione che il proprio debitore, (il condominio), abbia costituito il fondo speciale e che l’amministratore, a sua volta, abbia agito per ottenere, nei confronti di ciascuno dei morosi, l’emissione di specifiche ingiunzioni di pagamento.