In causa vanno tutti i contraenti di un leasing
L’utilizzo del sottosuolo comune non è consentito a nessun condòmino se impedisce agli altri condòmini la possibilità almeno ipotetica di farne pari uso. E in un contenzioso riguardante aspetti del genere devono essere legittimamente chiamati in causa sia l’utilizzatore che il locatore di un contratto di leasing. Lo afferma la sentenza 6154/2016 della Cassazione (estensore Antonio Scarpa).
Si tratta di un ricorso possessorio presentato da un condominio che chiedeva di essere reimmesso nel bene comune (il sottosuolo) di cui uno dei condòmini si era appropriato e sul quale aveva cominciato, considerandolo di sua proprietà esclusiva, a compiere degli scavi. Il condòmino, locatore finanziario, veniva chiamato in causa insieme all’utilizzatore (che aveva di fatto compiuto l’azione illecita) in forza di contratto di locazione finanziaria: afferma infatti la sentenza che «Vi sono (...) fattispecie in cui il provvedimento di reintegrazione va eseguito nella sfera possessoria o proprietaria di un soggetto estraneo all’episodio lesivo, ma vincolato al bene da un unico e inscindibile rapporto giuridico. Sicché, quando l’attuazione della richiesta tutela possessoria imponga la rimozione dello stato di fatto abusivamente creato, con l’abbattimento di opere appartenenti in proprietà anche a terzi non presenti in giudizio, sussiste la necessità di integrare nei loro confronti il contraddittorio», con «la necessaria legittimazione passiva del medesimo concedente nell’azione di reintegrazione proposta da un terzo, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio debba avvenire con la demolizione di un’opera concernente il bene dato in godimento». La Cassazione, considerato anche che il bene era inserito dal regolamento di condominio contrattuale tra le parti condominiali, ed è tra queste inserito anche dall’articolo 1117 del Codice civile, ha confermato al condòmino che attrarre «la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva , verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio».