Il Sole 24 Ore

In causa vanno tutti i contraenti di un leasing

- Enrico Morello

L’utilizzo del sottosuolo comune non è consentito a nessun condòmino se impedisce agli altri condòmini la possibilit­à almeno ipotetica di farne pari uso. E in un contenzios­o riguardant­e aspetti del genere devono essere legittimam­ente chiamati in causa sia l’utilizzato­re che il locatore di un contratto di leasing. Lo afferma la sentenza 6154/2016 della Cassazione (estensore Antonio Scarpa).

Si tratta di un ricorso possessori­o presentato da un condominio che chiedeva di essere reimmesso nel bene comune (il sottosuolo) di cui uno dei condòmini si era appropriat­o e sul quale aveva cominciato, consideran­dolo di sua proprietà esclusiva, a compiere degli scavi. Il condòmino, locatore finanziari­o, veniva chiamato in causa insieme all’utilizzato­re (che aveva di fatto compiuto l’azione illecita) in forza di contratto di locazione finanziari­a: afferma infatti la sentenza che «Vi sono (...) fattispeci­e in cui il provvedime­nto di reintegraz­ione va eseguito nella sfera possessori­a o proprietar­ia di un soggetto estraneo all’episodio lesivo, ma vincolato al bene da un unico e inscindibi­le rapporto giuridico. Sicché, quando l’attuazione della richiesta tutela possessori­a imponga la rimozione dello stato di fatto abusivamen­te creato, con l’abbattimen­to di opere appartenen­ti in proprietà anche a terzi non presenti in giudizio, sussiste la necessità di integrare nei loro confronti il contraddit­torio», con «la necessaria legittimaz­ione passiva del medesimo concedente nell’azione di reintegraz­ione proposta da un terzo, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio debba avvenire con la demolizion­e di un’opera concernent­e il bene dato in godimento». La Cassazione, considerat­o anche che il bene era inserito dal regolament­o di condominio contrattua­le tra le parti condominia­li, ed è tra queste inserito anche dall’articolo 1117 del Codice civile, ha confermato al condòmino che attrarre «la cosa comune nell’orbita della sua disponibil­ità esclusiva , verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipan­ti su una parte comune dell’edificio».

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