Sull’imposta di sbarco dubbi non convincenti
LE PERPLESSITÀ Appare forzato il collegamento proposto dall’ordinanza con il tributo dovuto a titolo di soggiorno
LE RAGIONI Per l’imbarcazione di linea esiste il pagamento di un biglietto che è invece escluso per altre navigazioni
«Icomuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio...». (articolo 4 del decreto legge n. 23/2011, comma 1 bis, primo periodo). In alternativa «i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori ed i comuni nel cui territorio esistono isole minori possono istituire… una imposta di sbarco da riscuotere unitariamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea» (comma 3 bis, primo periodo).
L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, l’imposta di sbarco grava solo su chi utilizza i vettori di linea. Dall’articolo 3 bis risulta che le compagnie di navigazione siano soltanto sostituti d’imposta per l’esazione dell'imposta. Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 53 Costituzione, dell’articolo 4 nella parte in cui, riguardo alle isole minori, prevede la possibilità che i comuni deliberano di assoggettare all’imposta di sbarco, in alternativa all’imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungono l’isola con una «delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea, con esclusione di coloro che si avvalgono di un diverso vettore» (in «Gazzetta Ufficiale», 9 dicembre 2015, I serie speciale).
Secondo il Consiglio di Stato l’articolo 4 introdurrebbe una irragionevole discriminazione nell’individuazione dei soggetti passivi del tributo, escludendone i soggetti che sbarcano nell’isola attraverso vettori diversi dai traghetti di linea pubblica. L’articolo 53 della Costituzione deve essere interpretato come specificazione del principio di uguaglianza sia nel senso che a situazioni uguali devono necessariamente corrispondere uguali regimi impositivi e, viceversa, sia nel senso ogni prelievo deve trovare la propria giustificazione in indice concretamente rivelatori di ricchezza, secondo un criterio di collegamento tra soggetto detentore e ricchezza detenuta spettante alla discrezionalità del legislatore.
Nel caso di specie vi sarebbero indici di arbitrarietà tali da sollecitare una valutazione nei termini di legittimità costituzionale. Secondo la comune esperienza, dice il Consiglio di Stato, è difficile da sostenere «che l’arrivo nell’isola con una compagnia di navigazione esprima una capacità contributiva maggiore di quella correlata, ad esempio, all’arrivo con una imbarcazione privata che pure va esente dal tributo. L’irrazionalità appare tanto più evidente quando si consideri che diversamente dall’imposta di sbarco che ad essa si non come alternativa, l’imposta di soggiorno mostra carattere tendenzialmente progressivo».
Il riferimento all’imposta di soggiorno mi sembra alquanto forzato per sostenere un collegamento logico, fra due imposte che hanno struttura diversa in ordine all’oggetto e ai soggetti se il metro costituzionale di riferimento è la parità di trattamento; mi pare che i presupposti siano diversi. Nell’imbarcazione di linea c’è un pagamento del biglietto nelle altre forme di navigazione non esiste. La nozione residuale di altre forme di navigazione non fa riferimento ad un presupposto unitario. La considerazione delle compagnie come sostituti d’imposta sembra considerare questi soggetti come soggetti incaricati della riscossione, che non può ricorrere in altre forme di navigazione. Da un punto di vista pratico la due forme sono abbastanza diverse fra di loro. Una dichiarazione d’incostituzionalità dovrebbe essere fatta con una sentenza additiva: è incostituzionale la legge dove non dispone la tassabilità. Ma sarebbe una dichiarazione che avrebbe poi bisogno di una integrazione legislativa per stabilire come si paghi l’imposta.