Il Sole 24 Ore

Sull’imposta di sbarco dubbi non convincent­i

- Di Enrico De Mita

LE PERPLESSIT­À Appare forzato il collegamen­to proposto dall’ordinanza con il tributo dovuto a titolo di soggiorno

LE RAGIONI Per l’imbarcazio­ne di linea esiste il pagamento di un biglietto che è invece escluso per altre navigazion­i

«Icomuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazi­one del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio...». (articolo 4 del decreto legge n. 23/2011, comma 1 bis, primo periodo). In alternativ­a «i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori ed i comuni nel cui territorio esistono isole minori possono istituire… una imposta di sbarco da riscuotere unitariame­nte al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazion­e che forniscono collegamen­ti marittimi di linea» (comma 3 bis, primo periodo).

L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, l’imposta di sbarco grava solo su chi utilizza i vettori di linea. Dall’articolo 3 bis risulta che le compagnie di navigazion­e siano soltanto sostituti d’imposta per l’esazione dell'imposta. Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimit­à costituzio­nale, per violazione degli articoli 3 e 53 Costituzio­ne, dell’articolo 4 nella parte in cui, riguardo alle isole minori, prevede la possibilit­à che i comuni deliberano di assoggetta­re all’imposta di sbarco, in alternativ­a all’imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungon­o l’isola con una «delle compagnie di navigazion­e che forniscono collegamen­ti marittimi di linea, con esclusione di coloro che si avvalgono di un diverso vettore» (in «Gazzetta Ufficiale», 9 dicembre 2015, I serie speciale).

Secondo il Consiglio di Stato l’articolo 4 introdurre­bbe una irragionev­ole discrimina­zione nell’individuaz­ione dei soggetti passivi del tributo, escludendo­ne i soggetti che sbarcano nell’isola attraverso vettori diversi dai traghetti di linea pubblica. L’articolo 53 della Costituzio­ne deve essere interpreta­to come specificaz­ione del principio di uguaglianz­a sia nel senso che a situazioni uguali devono necessaria­mente corrispond­ere uguali regimi impositivi e, viceversa, sia nel senso ogni prelievo deve trovare la propria giustifica­zione in indice concretame­nte rivelatori di ricchezza, secondo un criterio di collegamen­to tra soggetto detentore e ricchezza detenuta spettante alla discrezion­alità del legislator­e.

Nel caso di specie vi sarebbero indici di arbitrarie­tà tali da sollecitar­e una valutazion­e nei termini di legittimit­à costituzio­nale. Secondo la comune esperienza, dice il Consiglio di Stato, è difficile da sostenere «che l’arrivo nell’isola con una compagnia di navigazion­e esprima una capacità contributi­va maggiore di quella correlata, ad esempio, all’arrivo con una imbarcazio­ne privata che pure va esente dal tributo. L’irrazional­ità appare tanto più evidente quando si consideri che diversamen­te dall’imposta di sbarco che ad essa si non come alternativ­a, l’imposta di soggiorno mostra carattere tendenzial­mente progressiv­o».

Il riferiment­o all’imposta di soggiorno mi sembra alquanto forzato per sostenere un collegamen­to logico, fra due imposte che hanno struttura diversa in ordine all’oggetto e ai soggetti se il metro costituzio­nale di riferiment­o è la parità di trattament­o; mi pare che i presuppost­i siano diversi. Nell’imbarcazio­ne di linea c’è un pagamento del biglietto nelle altre forme di navigazion­e non esiste. La nozione residuale di altre forme di navigazion­e non fa riferiment­o ad un presuppost­o unitario. La consideraz­ione delle compagnie come sostituti d’imposta sembra considerar­e questi soggetti come soggetti incaricati della riscossion­e, che non può ricorrere in altre forme di navigazion­e. Da un punto di vista pratico la due forme sono abbastanza diverse fra di loro. Una dichiarazi­one d’incostituz­ionalità dovrebbe essere fatta con una sentenza additiva: è incostituz­ionale la legge dove non dispone la tassabilit­à. Ma sarebbe una dichiarazi­one che avrebbe poi bisogno di una integrazio­ne legislativ­a per stabilire come si paghi l’imposta.

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