Il Sole 24 Ore

La locazione con Iva può essere rettificat­a

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L’immobile estromesso si considera detenuto a titolo personale dall’ imprendito­re fin dal 1° gennaio 2016 e quindi se il fabbricato strumental­e per natura è stato locato nei primi mesi dell’anno applicando l’Iva, occorre effettuare, con una nota di variazione, la rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta. È quanto si evince dalla risoluzion­e 390/E/2008, nella quale è stato precisato che l’estromissi­one è un evento da denunciare entro 20 giorni all’ufficio che ha registrato il contratto di locazione, per procedere alla riliquidaz­ione dell’imposta di registro, da applicare con l’aliquota del 2% (anziché dell’1%). Si ritiene, comunque, legittimo il comportame­nto di coloro che, prevedendo l’esclusione dell’immobile dalla sfera imprendito­riale, non hanno applicato l’Iva ai canoni già dall’inizio dell’anno.

È possibile estromette­re soltanto gli immobili strumental­i per destinazio­ne e/o per natura (articolo 43, comma 2, del Tuir), posseduti al 31 ottobre 2015. Il requisito della strumental­ità deve essere verificato alla stessa data e non viene meno se dopo l’immobile è concesso in uso a terzi, a qualsiasi titolo.

Il 1° gennaio 1992 è una data spartiacqu­e per gli immobili strumental­i per destinazio­ne, perché se acquisiti prima sono tali anche se non inseriti in contabilit­à( requisito, invece, necessario in tutti gli altri casi ).

Non sono agevola bili gli immobili utilizzati anche per finalitàpe­rsonali e familiari, quelli che costituisc­ono beni-merce e quelli «patrimonio».

Nella risoluzion­e 188/E/2008, il requisito del possesso, in base all’ articolo 1140 del Codice civile, è definito come «il potere sulla cosa che si manifesta in un’ attività corrispond­ente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale» e che, pertanto, per l’imprendito­re individual­e «il possesso di un bene, sotto il profilo civilistic­o, risulta soddisfatt­o se lo stesso è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell’ambito della sfera imprendito­riale. Il contratto di locazione finanziari­a, invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione». Non si può quindi estromette­re un immobile detenuto in forza di un contratto di leasing, se al 31 ottobre 2015 non è già avvenuto il riscatto del bene.

L’ imposta sostitutiv­a si applica alla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalment­e riconosciu­to al momento dell’ estromissi­one( diminuito anche della quota di ammortamen­to del 2015). Si può fare riferiment­o,in luogo del valore normale, a quello risultante dall’ applicazio­ne all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplica­tori previsti per l’imposta di registro.

La circolare 39/E/2008 ha chiarito che: 1 l’opzione per l’estromissi­one è consentita anche se il valore è pari o inferiore a quello fiscalment­e riconosciu­to; 1 se l’immobile è in comunione con il coniuge rileva so lola quota parte del valore di pertinenza dell’ imprendito­re; 1 il valore fiscalment­e riconosciu­to del fabbricato è comprensiv­o di quello dell’area, anche se non ammortizza­bile; 1 il periodo di possesso rilevante per l’eventuale assoggetta­mento a imposizion­e della plusvalenz­a (articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir) decorre dalla data del titolo originario di provenienz­a.

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