Derivati in chiaro nei conti delle Pmi
Obbligo di rilevazione al fair value e registrazione delle variazioni a conto economico
Maggiore chiarezza e trasparenza nei bilanci delle aziende italiane, in particolare nel trattamento dei valori a bilancio degli strumenti finanziari. È questo il principio che ispira alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/15, da applicare dal 1° gennaio di quest’anno da parte delle imprese che adottano i principi contabili italiani nella redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Ci riferiamo, in particolare: 1 all’utilizzo del criterio del fair value per i derivati iscritti in bilancio; 1 all’obbligo di dimostrare l’efficacia della copertura; 1 alle informazioni aggiuntive che vengono ora richieste sul loro valore e sui rischi finanziari.
Il recepimento della direttiva 2013/34 EU indirizza chiaramente il legislatore nazionale alla riduzione di alcune delle differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali, questi ultimi largamente indirizzati alla necessità di evitare rischi sistemici e crisi globali.
In attesa che il nostro standard setter, l’Organismo italiano di contabilità, emetta la bozza del principio contabile n. 32, si possono già evidenziare alcuni aspetti di miglioramento rispetto al corpo normativo che era vigente fino al 31 dicembre dell’anno scorso.
Un primo aspetto è rappresentato dal superamento del principio secondo cui i derivati classificati di copertura, venivano iscritti fuori bilancio o “sotto la riga” e qualsiasi ulteriore informazione sulla loro natura e valore andava ricercata nella nota informativa.
Questa debolezza del nostro sistema contabile è stata alla base di buona parte delle grosse perdite in strumenti derivati subite dalle Pmi italiane che - anche con poca coscienza - hanno sottoscritto strumenti complessi, spesso venduti a “costo zero”. Strumenti che, inizialmente trattati di copertura e parcheggiati fuori bilancio, hanno poi manifestato la loro reale natura con forti minusvalenze che non hanno trovato riscontro in altre poste patrimoniali e hanno invece dato origine a ristrutturazioni o piani di rientro da parte delle controparti, laddove non hanno addirittura messo a rischio la sopravvivenza dell’azienda stessa.
Gli strumenti derivati sono però attività o passività il cui valore cambia in funzione del sottostante collegato; sono strumenti con cui si possono prendere dei rischi o ci si può coprire dai rischi. Il loro valore viene considerato nel calcolo degli utilizzi degli affidamenti concessi e quando diventano fortemente negativi la controparte ne può richiedere il pagamento. È certamente corretto e prudente che siano considerati alla stregua di altre poste patrimoniali e che, conseguentemente, vengano iscritti nel corpo del bilancio a prescindere dalla loro finalità di utilizzo.
La riforma introdotta dal decreto legislativo 139 persegue queste finalità, superando i precedenti limiti. Modifica i criteri di contabilizzazione dei derivati che, a partire da quest’anno, saranno iscritti nello stato patrimoniale al loro fair value e le loro variazioni di valore saranno registrate a conto economico, a meno che non si tratti di derivati effettivamente di copertura. In tale caso, e solo in presenza di documentata e stretta correlazione tra lo strumento derivato e il rischio coperto, è concessa una diversa modalità di rappresentazione delle variazioni di fair value.
La riforma, coerentemente con il corpo normativo internazionale, determina due fattispecie di copertura, quella di cash flow e quella di fair value.
Per i derivati a copertura del rischio di flusso di cassa è prevista un’apposita riserva di patrimonio netto che verrà riversata a conto economico al manifestarsi dei flussi oggetto di copertura. Per i derivati a copertura del rischio di fair value, la variazione di valore è iscritta a conto economico simmetricamente a quella del rischio coperto.
La copertura di cash flow sarà quella di gran lunga più utilizzata dalle nostre imprese, perché inquadra i rischi tipici di chi opera con l’estero e subisce il rischio di un apprezzamento o svalutazione della valuta di approvvigionamento o di vendita e conseguentemente utilizza derivati per evitare la variazione di marginalità della gestione caratteristica.
La medesima fattispecie di copertura sarà anche utilizzata per convertire le passività o attività da tasso variabile, a tasso fisso, rendendo certo il costo della provvista o la redditività degli impieghi.
IL CAMBIAMENTO Esce di scena la prassi di iscrivere le evidenze di questi impegni solo fuori bilancio o «sotto la riga»