Versamento rateale del saldo 2014
Entro il 16 aprile deve essere versata la seconda rata del saldo Iva da parte dei contribuenti che abbiano optato per la rateizzazione. L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure è possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui: la prima deve essere versata entro il 16 marzo; quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Entro il 16 aprile, quindi, deve essere versata la seconda rata. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e cosi via). Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (in tale categoria rientrano la maggior parte dei contribuenti Iva) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o fini del calcolo della differenza dell’Iva relativa al mese precedente, all’Iva esigibile nel secondo mese precedente. Per i contribuenti che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
Riferimenti normativi
Articoli 17 e 18, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 Articolo 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100