In sintesi
01 ATTIVITÀ ESTERE
La circolare 12/E/ 2016 conferma, in prima battuta, la procedura semplificata di compilazione del quadro RW, emersa in occasione del Telefisco 2016, nel caso in cui il contribuente detenga all’estero, anziché singoli investimenti, una relazione finanziaria (un rapporto di amministrazione o gestione) con uno o più intermediari esteri. La risposta 14.1 afferma, infatti, che in presenza di un unitario rapporto finanziario, si deve indicare nel quadro RW il valore iniziale e il valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della sua composizione
02 IL PROSPETTO
Nella versione finale della risposta al Telefisco contenuta nella circolare 12/E viene aggiunto che «per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013».
03 LE SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW viene confermato che esse sono applicabili sulla somma dei valori finali «ponderati per il periodo di possesso» di ciascuna attività . È auspicabile, però, che gli uffici dell’agenzia delle Entrate terranno conto di queste indicazioni anche nel liquidare le domande di collaborazione volontaria dato che si assiste a comportamenti disomogenei.