Il Sole 24 Ore

In sintesi

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01 ATTIVITÀ ESTERE

La circolare 12/E/ 2016 conferma, in prima battuta, la procedura semplifica­ta di compilazio­ne del quadro RW, emersa in occasione del Telefisco 2016, nel caso in cui il contribuen­te detenga all’estero, anziché singoli investimen­ti, una relazione finanziari­a (un rapporto di amministra­zione o gestione) con uno o più intermedia­ri esteri. La risposta 14.1 afferma, infatti, che in presenza di un unitario rapporto finanziari­o, si deve indicare nel quadro RW il valore iniziale e il valore finale di detenzione della relazione finanziari­a, non rilevando le eventuali singole variazioni della sua composizio­ne

02 IL PROSPETTO

Nella versione finale della risposta al Telefisco contenuta nella circolare 12/E viene aggiunto che «per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuen­te di predisporr­e e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmetter­e su richiesta dell’Amministra­zione finanziari­a, in cui sono specificat­i i dati delle singole attività finanziari­e valorizzat­e in conformità ai criteri di valorizzaz­ione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013».

03 LE SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni applicabil­i per la violazione degli obblighi di compilazio­ne del quadro RW viene confermato che esse sono applicabil­i sulla somma dei valori finali «ponderati per il periodo di possesso» di ciascuna attività . È auspicabil­e, però, che gli uffici dell’agenzia delle Entrate terranno conto di queste indicazion­i anche nel liquidare le domande di collaboraz­ione volontaria dato che si assiste a comportame­nti disomogene­i.

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