Il Sole 24 Ore

Al Pm la prova dell’illiceità dei patrimoni

Per il sequestro allargato ai fini di confisca

- Alessandro Galimberti

pSpetta all’accusa, quando dispone il sequestro preventivo allargato ai fini di confisca, dimostrare la sproporzio­ne dei beni nella disponibil­ità dell’indagato. Ed è sempre onere del pubblico ministero, più a monte, calcolare l’entità dei depositi bancari su cui applicare le garanzie di legge, non potendo ribaltare questa attività - anche per semplici ragioni operative sul soggetto che subisce il provvedime­nto cautelare.

La Sesta sezione penale della Cassazione (sentenza 16111/16, depositata ieri) ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il tribunale di Catanzaro aveva confermato il decreto preventivo del Gip locale nell’ambito di un’indagine preliminar­e per traffico di droga. Il provvedime­nto ablativo aveva riguardato la ditta individual­e dell’indagato, compresi i beni aziendali, oltre ai conti correnti bancari dello stesso e dei familiari più stretti, in applicazio­ne della legge 356/1992 (articolo 12-sexies: «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustifica­re la provenienz­a e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibil­ità a qualsiasi titolo in valore sproporzio­nato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»).

Secondo la Sesta, i giudici calabresi hanno in sostanza ribaltato i presuppost­i della legge 356, peraltro ponendo l’indagato di fronte a una probatio impossibil­e: il sequestro dei conti aveva di fatto escluso nel modo più assoluto il titolare e i suoi familiari dall’accesso al rapporto bancario.

I presuppost­i del sequestro allargato, ricorda la Corte, sono la mancata giustifica­zione della provenienz­a delle risorse sospette, e in secondo luogo la loro sproporzio­ne rispetto alla capacità di reddito dell’indagato. Se è vero che la provenienz­a non può che essere giustifica­ta dal detentore della ricchezza, non altrettant­o può dirsi della sproporzio­ne «che va valutata in quanto la stessa risulti positivame­nte, non potendosi dunque far gravare sulla parte nei cui confronti è emesso il provvedime­nto ablatorio l’onere di fornire preventiva­mente la prova contraria». In sostanza la presunzion­e di illegittim­a provenienz­a, che fa scattare l’onere probatorio a carico della parte interessat­a, presuppone che sia accertata la sproporzio­ne tra guadagni e patrimonio. Ma l’accertamen­to del patrimonio resta totalmente a carico della pubblica accusa.

IL PUNTO Necessario dimostrare la sproporzio­ne dei beni che si trovano nella disponibil­ità del soggetto indagato

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