Un sostegno che dura fino a 18 mesi
Chi è in difficoltà con il pagamento della rate del mutuo può far ricorso a due fondi che permettono la sospensione dei pagamenti. Il primo è il “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa” gestito dalla Consap. In caso di perdita del posto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), morte o sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza, possono accedervi, attraverso una domanda da presentare alla banca, i proprietari che abbiano acceso un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale non superiore a 250mila euro e in possesso dei un indicatore Isee non superiore a 30mila euro (nel caso il mutuo sia cointestato, basta che solo uno degli intestatari soddisfi le condizioni). Il mutuo deve essere inoltre in ammortamento da almeno un anno e il ritardo nel pagamento delle rate non deve superare i 90 giorni. In questi casi è possibile sospendere per 18 mesi il pagamento dell’intera rata. Il fondo verserà la quota interessi alla banca nel periodo coperto dall’agevolazione. A scadenza il debitore dovrà ritornare a rimborsare il debito residuo. Da maggio 2013 a gennaio 2016 hanno potuto sospendere il pagamento delle rate 26.619 famiglie per un controvalore di 2,5 miliardi di debito residuo.
Il secondo fondo – denominato Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie – nasce da un accordo tra Abi e le principali associazioni dei consumatori siglato a marzo del 2015 e in un anno ha totalizzato circa mille sospensioni. Da un lato la platea è più estesa: può accedere infatti anche chi è in cassa integrazione e non ci sono limiti di reddito. Dall’altro il vantaggio in termini economici è minore: il mutuatario potrà sospendere, per un massimo di 12 mesi, il pagamento solo della quota capitale della rata mentre dovrà continuare a pagare gli interessi.
Una misura di tutela indiretta è invece il Fondo di garanzia prima casa. Opera a monte della concessione del mutuo alle giovani coppie offrendo alle banche una garanzia del 50% sul rimborso.