Il Sole 24 Ore

Agevolazio­ne «prima casa»

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L’articolo 1, comma 55, della Legge di Stabilità 2016 estende l’agevolazio­ne “prima casa” al contribuen­te che, già proprietar­io di un immobile acquistato con le agevolazio­ni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazion­e della casa prepossedu­ta entro un anno dal nuovo acquisto. Si chiede di conoscere se può fruire dell’agevolazio­ne anche un soggetto già proprietar­io nel comune di una casa non acquistata con l’agevolazio­ne che intende effettuare l’acquisto di una abitazione sita nel medesimo comune, impegnando­si a vendere entro un anno la casa prepossedu­ta. L’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazio­ni per la “prima casa” , non può beneficiar­e di tali agevolazio­ni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile prepossedu­to. La nuova previsione inserita nella Nota IIbis dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro consente, infatti, di derogare alle condizioni stabilite dalla citata Nota, nel solo caso in cui l’acquirente risulti già proprietar­io di un immobile acquistato fruendo delle agevolazio­ni “prima casa”. Nel diverso caso in cui l’immobile prepossedu­to sia stato acquistato senza godere delle suddette agevolazio­ni, il contribuen­te non potrà acquistare un nuovo immobile agevolato sito nel medesimo Comune in quanto non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) che impone all’acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

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