Doppio vantaggio per i premi welfare
Pla legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto i premi di risultato in denaro con la tassazione agevolata al 10% e ha ampliato la possibilità di ricorso al welfare aziendale con la riscrittura di una parte dell’articolo 51 del Tuir, ma non consente di usufruire dello sgravio contributivo sui premi stessi a causa della riduzione del fondo previsto per questa finalità dalla legge 247/2007.
Il lavoratore dipendente, tuttavia, ha l’opportunità di convertire i premi monetari in welfare, avvantaggiandosi non solo della totale detassazione dei benefit (articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del Tuir), ma anche del completo azzeramento dei relativi oneri previdenziali, considerata la sostanziale coincidenza della base imponibile fiscale e contributiva, in- trodotta dall’articolo 6 del Dlgs 314/1997.
Le condizioni da rispettare per fruire della completa esenzione fiscale e contributiva sono diverse. Oltre al limite di reddito di 50.000 euro dai dipendenti del settore privato nell’anno precedente per i premi di risultato (agevolati fino a 2.000 o 2.500 euro), vanno osservati anche quelli per la non imponibilità fiscale eventualmente indicati dall’articolo 51 del Tuir, commi 2 e 3 ultimo periodo, relativi ai singoli compensi in natura prescelti, nonché gli adempimenti formali (deposito del contratto collettivo entro 30 giorni congiuntamente alla dichiarazione di conformità al decreto). L’opportunità di scelta in capo al singolo lavoratore dovrà inoltre essere concordata e contenuta nel contratto aziendale o territoriale.
Dal tenore della legge non sembra consentito prevedere nell’accordo l’erogazione dei premi di risultato solo esclusivamente nella forma di fringe benefit; viceversa, è senz’altro possibile permettere al lavoratore di optare – a parziale sostituzione delle somme spettanti – per uno o più benefit, con una formula “mista”, ossia mediante il contestuale percepimento di denaro, beni e/o servizi.
Rispetto al passato, la nuova disciplina sulle somme detassabili ha un diverso perimetro di applicazione: gli accordi territoriali e aziendali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Quindi le somme sono agevolate a condizione che la misurazione dei parametri individuati sia effettiva, rigorosa e corrispondente a oggettivi miglioramenti rispetto agli indicatori individuati (numerici o anche di altro genere).
Rimangono pertanto di per sé esclusi quegli emolumenti che solo potenzialmente possono incidere sulla produttività e che invece erano stati ricompresi nella previgente disciplina (straordinari, indennità, maggiorazioni).
Il decreto attuativo del 25 marzo 2016 lascia comunque il più ampio spazio alla contrattazione di secondo livello per l’individuazione degli indici e dei target maggiormente idonei e significativi. Oltretutto, nel decreto non si discute, né si potrebbe farlo efficacemente, di come graduare le somme variabili da corrispondere, né di quanto debba essere facile o impegnativo ottenere il risultato e quindi il premio.
LE OPZIONI I dipendenti possono scegliere se convertire le somme di denaro in servizi, ma non sembra possibile un accordo che preveda solo questi ultimi