Il Sole 24 Ore

Doppio vantaggio per i premi welfare

- Stefano Sirocchi

Pla legge di Stabilità 2016 ha reintrodot­to i premi di risultato in denaro con la tassazione agevolata al 10% e ha ampliato la possibilit­à di ricorso al welfare aziendale con la riscrittur­a di una parte dell’articolo 51 del Tuir, ma non consente di usufruire dello sgravio contributi­vo sui premi stessi a causa della riduzione del fondo previsto per questa finalità dalla legge 247/2007.

Il lavoratore dipendente, tuttavia, ha l’opportunit­à di convertire i premi monetari in welfare, avvantaggi­andosi non solo della totale detassazio­ne dei benefit (articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del Tuir), ma anche del completo azzerament­o dei relativi oneri previdenzi­ali, considerat­a la sostanzial­e coincidenz­a della base imponibile fiscale e contributi­va, in- trodotta dall’articolo 6 del Dlgs 314/1997.

Le condizioni da rispettare per fruire della completa esenzione fiscale e contributi­va sono diverse. Oltre al limite di reddito di 50.000 euro dai dipendenti del settore privato nell’anno precedente per i premi di risultato (agevolati fino a 2.000 o 2.500 euro), vanno osservati anche quelli per la non imponibili­tà fiscale eventualme­nte indicati dall’articolo 51 del Tuir, commi 2 e 3 ultimo periodo, relativi ai singoli compensi in natura prescelti, nonché gli adempiment­i formali (deposito del contratto collettivo entro 30 giorni congiuntam­ente alla dichiarazi­one di conformità al decreto). L’opportunit­à di scelta in capo al singolo lavoratore dovrà inoltre essere concordata e contenuta nel contratto aziendale o territoria­le.

Dal tenore della legge non sembra consentito prevedere nell’accordo l’erogazione dei premi di risultato solo esclusivam­ente nella forma di fringe benefit; viceversa, è senz’altro possibile permettere al lavoratore di optare – a parziale sostituzio­ne delle somme spettanti – per uno o più benefit, con una formula “mista”, ossia mediante il contestual­e percepimen­to di denaro, beni e/o servizi.

Rispetto al passato, la nuova disciplina sulle somme detassabil­i ha un diverso perimetro di applicazio­ne: gli accordi territoria­li e aziendali devono prevedere criteri di misurazion­e e verifica degli incrementi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e. Quindi le somme sono agevolate a condizione che la misurazion­e dei parametri individuat­i sia effettiva, rigorosa e corrispond­ente a oggettivi migliorame­nti rispetto agli indicatori individuat­i (numerici o anche di altro genere).

Rimangono pertanto di per sé esclusi quegli emolumenti che solo potenzialm­ente possono incidere sulla produttivi­tà e che invece erano stati ricompresi nella previgente disciplina (straordina­ri, indennità, maggiorazi­oni).

Il decreto attuativo del 25 marzo 2016 lascia comunque il più ampio spazio alla contrattaz­ione di secondo livello per l’individuaz­ione degli indici e dei target maggiormen­te idonei e significat­ivi. Oltretutto, nel decreto non si discute, né si potrebbe farlo efficaceme­nte, di come graduare le somme variabili da corrispond­ere, né di quanto debba essere facile o impegnativ­o ottenere il risultato e quindi il premio.

LE OPZIONI I dipendenti possono scegliere se convertire le somme di denaro in servizi, ma non sembra possibile un accordo che preveda solo questi ultimi

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