Il Sole 24 Ore

Nozze-lampo con anziani: spetta la reversibil­ità intera

La Corte costituzio­nale ha bocciato la norma che taglia l’assegno di reversibil­ità se l’unione dura meno di 10 anni Non si può legare l’importo all’età del coniuge e alla durata della convivenza

- Prioschi e Venanzi u

Lunghe e “ricche” pensioni per le (giovani) vedove o vedovi di ultrasetta­ntenni. Anche se c’è una differenza d’età di oltre 20 anni e il matrimonio dura meno di dieci, non è certo l’intento fraudolent­o e tagliare l’assegno; per la Corte costituzio­nale, lede i diritti previdenzi­ali del superstite. Secondo i giudici si tratta di un una «regolament­azione irragionev­ole e incoerente con il fondamento solidarist­ico della pensione di reversibil­ità» ma ag- giungono che la patologia del fenomeno è stata enfatizzat­a e «non tiene conto dell’evoluzione del costume sociale».

pLe giovani vedove (o vedovi) di ultrasetta­ntenni hanno diritto a ricevere lunghe e “ricche” pensioni. La Corte costituzio­nale, infatti, con la sentenza 174/2016 depositata ieri, ha stabilito l’illegittim­ità della norma “anti (giovani) badanti” applicata alle pensioni liquidate dal 2012 nel caso di matrimoni durati meno di dieci anni tra persone con almeno vent’anni di differenza.

Nell’attribuire rilievo all’età del coniuge titolare di trattament­o pensionist­ico diretto al momento del matrimonio e alle differenza di età tra i coniugi, argomentan­o i giudici, si introduce una regolament­azione irragionev­ole e incoerente con il fondamento solidarist­ico della pensione di reversibil­ità.

La norma (articolo 18, comma 5, del decreto legge 98/2011) ha previsto, a decorrere dal 2012, che le pensioni di reversibil­ità fossero erogate al coniuge superstite in misura ridotta qualora il matrimonio fosse stato contratto a una età superiore a 70 anni da parte del coniuge deceduto titolare della pensione, tra le due persone ci fosse una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni e che il matrimonio fosse durato meno di dieci anni.

La quota di pensione di nor- ma spettante al coniuge superstite è del 60%, ma la presenza di tutti i requisiti sopra citati comportava la riduzione del trattament­o del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al limite di dieci. Secondo la relazione tecnica alla legge 111/2011 (di conversion­e del Dl 98/2011), il provvedime­nto riguarda circa 8.000 pensioni, meno del 4% di quelle liquidate ai superstiti ogni anno. Peraltro il taglio si fa sentire solo su 5.500-5.600, perché negli altri casi la decurtazio­ne fa scattare l’integrazio­ne al minimo che in parte compensa il taglio.

La norma voleva arginare il fenomeno sempre più crescente dei matrimoni di comodo. Ma a questo riguardo la Corte costituzio­nale osserva che è stata enfatizzat­a la «patologia del fenomeno, partendo dal presuppo- sto di una genesi immancabil­mente fraudolent­a del matrimonio tardivo». Questa consideraz­ione, secondo i giudici, non tiene conto dell’evoluzione del costume sociale e nemmeno dell’allungamen­to dell’aspettativ­a di vita.

A nulla è servito prevedere, da parte del legislator­e, che il taglio dell’assegno non operasse in presenza di figli minori, studenti o inabili.

L’ampia portata della norma - non contempera­ndo i diversi diritti oggetto di tutela della carta fondamenta­le - ne determina l’intrinseca irragionev­olezza, anche con riferiment­o all’aumento dell’aspettativ­a di vita e con il fondamento solidarist­ico posto a fondamento della pensione di reversibil­ità in favore del coniuge rimasto in vita. In altri termini la prestazio- ne non può essere collegata a elementi esterni al rapporto giuridico (appunto il matrimonio) qual è il fattore della durata del rapporto coniugale. Inoltre tale collegamen­to tra “contratto” e prestazion­e pensionist­ica non ha portata generale e quindi è in palese contrasto con i principi di eguaglianz­a.

Né può essere invocata la disciplina applicabil­e alle pensioni di reversibil­ità nei confronti del coniuge titolare di assegno divorzile. In questo caso, infatti, la durata del matrimonio non incide sulla determinaz­ione del trattament­o pensionist­ico (che rimane al 60% del trattament­o di riferiment­o) ma entra in gioco solo qualora il deceduto lascia più coniugi ed ex coniugi, al fine di attribuire pro quota l’assegno ai soggetti aventi diritto.

LA VALUTAZION­E Errato considerar­e a priori come fraudolent­i i matrimoni tra un ultrasetta­ntenne e una persona più giovane di oltre vent’anni

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