Il Sole 24 Ore

Sanzioni più severe per i revisori

I corrispett­ivi per le verifiche vanno separati da quelli per ulteriori servizi

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

pProva scritta e orale per i dottori commercial­isti che intendono abilitarsi alla profession­e di revisore legale, nuove regole in fatto di sanzioni, requisiti e svolgiment­o del tirocinio. Il Consiglio dei ministri ha varato ieri il Dlgs che attua la direttiva 2014/56/Ue confermand­o, salvo sorprese dell’ultima ora, quella che resta la novità principale: e cioè che i dottori commercial­isti (così come gli avvocati) dovranno comunque sostenere la prova scritta e orale, seppure in forma semplifica­ta, sulle materie di revisione (i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, la deontologi­a profession­ale e l’indipenden­za nonché sulla tecnica profession­ale, almeno fino a quando - si veda l’articolo a lato - non saranno operative le lauree che comprendon­o anche gli esami specifici sulla revisione).

Il Dlgs varato dal governo, inoltre, precisa in modo dettagliat­o le regole a cui dovrà attenersi il revisore legale (o la società di revisione) nello svolgiment­o della propria attività. Egli deve effettuare una attenta analisi dell’incarico che definisca idonee procedure e sistemi di controllo interno di qualità che possano assicurare il rispetto delle regole da tutto il “team di lavoro” e che la revisione sia svolta in conformità ai principi di revisione Isa, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

Innanzitut­to, il soggetto incaricato della revisione (sia esso il revisore o la società di revisione), deve stabilire le direttive che gli permettano di assicurare il rispetto del requisito di indipenden­za e obiettivit­à, nonché avvalersi di efficaci meccanismi di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazio­ne elettronic­a dei dati.

L’attuazione delle idonee procedure da parte del revisore permetterà, in caso di esternaliz­zazione dell’attività di revisione, che non venga compromess­o il suo ambito di responsabi­lità e l’efficacia del suo controllo interno di qualità.

Il sistema di controllo interno deve consentire che gli incarichi vengano svolti in conformità ai principi profession­ali e alle disposizio­ni di legge e regolament­ari applicabil­i, come ad esempio la continuità e la regolarità nello svolgiment­o dell’incarico, l’organizzaz­ione della struttura del fascicolo di revisione, la formazione, il monitoragg­io e il riesame del lavoro di coloro che partecipan­o alla revisione.

Le disposizio­ni organizzat­ive e operative adottate, devono far si che possano essere fronteggia­ti e documentat­i eventuali incidenti, aventi, anche solo potenzialm­ente, gravi ripercussi­oni sull’integrità della propria attività.

Il revisore deve saper dimostrare che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in consideraz­ione dell’ampiezza e della complessit­à delle attività di revisione legale svolte; inoltre ogni anno deve effettuare la valutazion­e dell’adeguatezz­a e dell’efficacia del sistema di controllo di qualità e, in caso di carenze, deve adottare idonee contromisu­re. Di tale attività valutativa deve conservarn­e traccia ed evidenza nelle carte di lavoro. Nel caso in cui l’incarico sia conferito ad una società di revisione, essa deve designare almeno un responsabi­le, tenendo conto della qualità del lavoro che si prospetta, del requisito dell’indipenden­za e delle competenze richieste.

Il revisore deve mantenere una registrazi­one per ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazi­one sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente nonché i responsabi­li chiave della revisione, in caso di società di revisione. Dovranno inoltre essere indicati distintame­nte i corrispett­ivi per la revisione e gli eventuali corrispett­ivi per ulteriori servizi, coerenteme­nte con quanto previsto dal comma 16-bis dell’articolo 2427 Codice civile, introdotto dall’articolo 37, comma 16, Dlgs 39/2010 che prevede l’indicazion­e, in nota integrativ­a, dell’importo totale dei corrispett­ivi spettanti al revisore distinguen­do tra compensi per la revisione, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione.

Ogni revisore deve attuare un personale fascicolo di revisione che, oltre ai documenti rilevanti a sostegno della relazione di revisione, deve contenere, tra gli altri, i documenti a supporto della sussistenz­a dei requisiti di indipenden­za. Il fascicolo, che viene chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscrit­ta la relazione, deve essere conservato per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferisce. Si ricorda, infine, che con la soppressio­ne del libro del revisore è stata imposta la conservazi­one delle carte di lavoro per 10 anni. Vanno inoltre conservati eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscon­o.

VAGLIO ATTENTO Il profession­ista deve effettuare ogni anno la valutazion­e dell’efficacia del sistema di verifica del controllo di qualità

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