Il Sole 24 Ore

Nella scuola illegittim­i i contratti a termine rinnovati senza limite

- Giampiero Falasca

pLa Corte costituzio­nale ha sancito l’illegittim­ità della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministra­tivo, tecnico e ausiliario (articolo 4, commi 1 e 11, della legge 124/1999) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitari­a, il rinnovo potenzialm­ente illimitato di contratti a tempo determinat­o per posti vacanti e disponibil­i di docenti e personale amministra­tivo, tecnico e ausiliario (Ata), senza che ragioni obiettive lo giustifich­ino.

Non è il primo intervento giurisprud­enziale che interessa tale disciplina. Nel 2014, infatti, la Corte di giustizia europea, con la “sentenza Mascolo” C 2014/2401, ha dichiarato illegittim­a la normativa italiana sui contratti a termine nella scuola, nella parte in cui consentiva contratti a tempo determinat­o con docenti e personale Ata che svolgono supplenze nel settore pubblico. In particolar­e, è stato dichiarato illegittim­o l’articolo 10, comma 4bis, del Dlgs 368/2001 (introdotto dal decreto legge 70/2011), nella parte in cui stabiliva che la durata massima del rapporto non si applica ai contratti a tempo determinat­o per le supplenze.

Questi contratti, quindi, non avevano un limite di durata massima e potevano essere stipulati secondo le regole definite nell’articolo 4 della legge 124/1999. Tale norma stabiliva che le cattedre e i posti di insegnamen­to e quelli Ata effettivam­ente vacanti e disponibil­i entro la data del 31 dicembre e che rimanevano prevedibil­mente tali per l’intero anno scolastico, dovevano essere coperti mediante supplenze annuali, in attesa dell’espletamen­to delle procedure concorsual­i per l’assunzione di personale docente di ruolo. La Corte di giustizia europea ha annullato l’articolo 10, comma 4 bis, del Dlgs 368/2001, sostenendo che tale normativa non appariva finalizzat­a a coprire esigenze provvisori­e, ma aveva il diverso obiettivo di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.

Ora la Corte costituzio­nale - in coerenza con la decisione del giudice comunitari­o - cancella quelle norme che ancora consentiva­no l’assunzione di supplenti e personale amministra­ti-

DOPPIO INTERVENTO La Corte costituzio­nale è intervenut­a in coerenza con quanto già stabilito dalla Corte di giustizia europea nel 2014

vo senza l’indicazion­e di una causale di ricorso al contratto a tempo determinat­o.

La Consulta rileva, peraltro, che la dichiarazi­one di illegittim­ità della norma ha una portata limitata, nel senso che riguarda solo il periodo in cui vigeva l’esenzione dal limite massimo di durata dei contratti a termine; a partire dalla sentenza Mascolo, i profili di illiceità della normativa nazionale rispetto al diritto comunitari­o sono stati rimossi.

La Corte ricorda, inoltre, che l’effetto della pronuncia è ulteriorme­nte attenuato in quanto la normativa sulla “buona scuola” (legge 107/2015) prevede, per i professori, la misura riparatori­a del piano straordina­rio di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale Ata prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimen­to del danno.

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