Il Sole 24 Ore

Chiusura indagini a effetto ampio

L’avviso di conclusion­e dell’inchiesta penale vale anche per i risvolti amministra­tivi e tributari L’atto di chiusura fa scattare i termini per regolarizz­are gli omessi contributi

- Alessandro Galimberti

pL ’avv iso di conclusion­e dell’indagine preliminar­e è un atto idoneo a informare l’imputato della possibilit­à di estinguere il reato assolvendo il debito erariale nei tre mesi previsti dalla legge. L’equipollen­za del cosiddetto ”415-bis” - l’atto di chiusura formale dell’inchiesta penale - all’avvi so di accertamen­to fa pertanto anche scattare il calcolo temporale per la decadenza dal diritto.

La Corte di Cassazione (Terza penale, sentenza 30001/16, depositata ieri) torna a occuparsi della efficacia degli atti penali agli effetti (anche) amministra­tivi, nel solco di una giurisprud­enza recente e comunque uniforme.

Il caso prende le mosse dalla condanna, confermata in appello dai giudici di Palermo, di un imputato incarcerat­o per omissione contributi­va all’Inps, per un importo di poco inferiore a 13mila euro (e quindi sopra anche alle recenti soglie di imputabili­tà). Tra i motivi del ricorso di legittimit­à, il contribuen­te condannato sottolinea­va le modalità della notifica dell’”Acip”, avvenuta in carcere e - asseritame­nte - senza neppure l’allegato circa la posizione debitoria verso l’istituto e le modalità di estinzione della pendenza. Secondo la difesa dell’uomo, inoltre, solo un operatore del diritto avrebbe avuto la capacità di comprender­e appieno il significat­o di quell’avvertenza «erroneamen­te ritenuta dai giudici come idonea a rendere edotto l’imputato della possibilit­à di usufruire della causa di non punibilità» .

La Terza penale però, ha ripreso sul punto, validandol­e, le motivazion­i dei giudici di meri- to, partendo dal dato di fatto secondo cui l’avviso del 415-bis conteneva anche l’elaborato dell’Inps con gli avvertimen­ti decadenzia­li previsti dall’avviso di accertamen­to. Tale circostanz­a, scrive il relatore, si evince dalla copia conforme a quella notificata al difensore e divenuta parte del fascicolo processual­e.

A giudizio della Terza, inoltre, la più recente gurisprude­nza di legittimit­à ritiene che il termine di tre mesi per corrispond­ere l’importo dovuto, «ai fini della integrazio­ne della causa di non punibilità del reato, decorre dal momento in cui l’indagato, o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo dove effettuare il pagamento, risulti anche posto a conoscenza della possibilit­à di ottenere» l’esclusione della pena . Tuttavia, ag-

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy