Il Sole 24 Ore

Beni ai soci, limiti agli «sconti» sugli utili

La circolare 37/E precisa che i benefici sulla distr ibuzione delle r iserve in sospension­e scattano solo dopo l’utilizzo degli altr i accantonam­enti Il dividendo è tassato facendo riferiment­o al valore del bene considerat­o ai fini dell’imposta sostituti

- Gianfranco Ferranti

pI l pagamento dell’imposta sostitutiv­a del 13% sulle riserve in sospension­e d’imposta “libera” i soci dalla tassazione dell’utile, ma solo a determinat­e condizioni. Sono deducibili i differenzi­ali negativi dei beni-merce. La plusvalenz­a iscritta al conto economico non concorre a formare il reddito d’impresa ma gli utili della riserva che si crea sono tassabili se distribuit­i ai soci. Il « sottozero » è tassabile anche per i soci di società personali.

Sono questi i principali chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 37/E/2016 diffusa ieri in materia di assegnazio­ne dei beni ai soci.

Gli effetti per la società

L’Agenzia delle entrate ha affermato che l’assegnazio­ne dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve, di utili o di capitale, in misura pari al valore attribuito agli stessi in sede contabile. Non è, però, entrata nel merito della scelta del criterio contabile più corretto da adottare in tale occasione, limitandos­i ad affermare che il comportame­nto contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili. Qualora venga iscritta a conto economico una plusvalenz­a la stessa deve essere comunque “sterilizza­ta” in sede di dichiarazi­one dei redditi.

La plusvalenz­a assume peraltro rilevanza ai fini della deducibili­tà degli interessi passivi (influenzan­do il Rol) e delle spese di rappresent­anza (trattandos­i di componente positivo dell’attività caratteris­tica).

In presenza di un risultato positivo la stessa confluisce tra le riserve disponibil­i di pa-

trimonio netto e la sua eventuale distribuzi­one comporta la tassazione dei dividendi percepiti dai soci. In tale ipotesi, pertanto, il pagamento dell’imposta sostitutiv­a non “libera” i soci.

L’effetto «definitivo e liberatori­o» ai fini della tassazione dei soci assegnatar­i è stato, invece, riconosciu­to in caso di distribuzi­one delle riserve in sospension­e di imposta annullate per effetto dell’assegnazio­ne e assoggetta­te all’imposta sostitutiv­a del 13%, ma a condizione che siano liberate riserve:

1 di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscit­a del bene; 1 nella misura necessaria a consentire l’assegnazio­ne dopo aver utilizzato le altre riserve, di utili e di capitale, già disponibil­i. Tale condizione è stata probabilme­nte posta perché le riserve in esame non hanno a suo tempo scontato imposte.

Se, al momento del versamento da parte della società dell’imposta sostitutiv­a per la rivalutazi­one dei beni che ha dato luogo alla riserva in sospension­e, il socio ha incrementa­to il valore della partecipaz­ione, non può verificars­i un ulteriore incremento a seguito dell’affrancame­nto della stessa riserva.

È stata riconosciu­ta la rilevanza fiscale dei differenzi­ali negativi che emergono in sede di assegnazio­ne di benimerce (e di cessione dei beni). La società non può dedurre la «differenza da recesso» del socio di società di persone (riconosciu­ta dalla risoluzion­e delle Entrate 64/E del 2008), perché il plusvalore latente sui beni non resta nel patrimonio sociale e non si può verificare una duplicazio­ne impositiva.

La fiscalità dei soci

La circolares­i è occupata anche degli effetti fiscali per i soci ai quali sono assegnati i beni in via agevolata. Al riguardo è stato affermato che: 1 la disapplica­zione della presunzion­e di prioritari­o utilizzo delle riserve di utili (articolo 47, comma 1, del Tuir) opera per l’intero importo effettivam­ente distribuit­o e non è limitata alla base imponibile dell’imposta sostitutiv­a; 1 gli utili tassati in capo ai soci vanno determinat­i facendo riferiment­o al valore (anche “catastale”) che è stato assunto ai fini dell’agevolazio­ne, al netto degli importi assoggetta­ti ad i mposizione sostitutiv­a dalla società; 1 per i soci di società di persone può verificars­i – come nel caso delle società di capitali di cui si era occupata la circolare 26/E – che il valore normale o catastale dei beni assegnati sia maggiore del costo fiscalment­e riconosciu­to della partecipaz­ione (anche se lo stesso è incrementa­to dell’importo assoggetta­to ad imposizion­e sostitutiv­a dalla società). 1 Il cosiddetto «sottozero» che si genera è tassato come utile ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, derivando da cause diverse dall’applicazio­ne della disciplina agevolativ­a.

13

per cento L’aliquota L’imposta sostitutiv­a applicabil­e sulle riserve di utili

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