Corsia privilegiata per i nuovi investimenti
pAmmessi al regime di cooperative compliance i soggetti con volume d’affari superiore a 10 miliardi, i partecipanti al progetto pilota del 2013 con volume d’affari superiore al miliardo e chi intende dare esecuzione alle risposte agli interpelli sui nuovi investimenti (senza soglie dimensionali); gli aderenti devono avere una chiara strategia fiscale, documentata e aggiornata, inserita nel sistema di controllo interno aziendale; nomi degli aderenti tutti online così come l’elenco degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, con promessa di pubblicare il primo elenco entro l’anno; cartellino rosso a discrezione dell’Agenzia (ma con provvedimento motivato) per chi non rispetta gli impegni conseguenti all’adesione.
Questi i principali chiarimenti della circolare 38/E di ieri sul regime di cooperative compliance, istituto introdotto dagli articoli da 3 a 7 del Dlgs 128/2015 e regolato altresì dal Provvedimento attuativo del 14 aprile 2016 che contempla il cosiddetto tutoraggio dei grandi contribuenti, i quali a fronte del loro “denudarsi” di fronte al fisco ottengono determinati vantaggi in termini di minori adempimenti, sconti sanzionatori e forme di dialogo più snelle e celeri con l’Amministrazione finanziaria.
L’istituto, al quale si auspica tuttavia vengano agganciati sempre più benefici e una azione fattuale più decisa verso la creazione di una sensibilità giuridica condivisa, dovrebbe rappresentare la cifra del nuovo rapporto tra Fisco e contribuenti, ispirato alla collaborazione preventiva ed al monitoraggio del rischio fiscale.
Il nobile intento, infatti, ricorda anche la circolare, è quello di garantire certezza del diritto e di de-processualizzare il diritto tributario rendendo sempre più fruibili strumenti di dialogo preventivo idonei a prevenire contestazioni e sanzioni monstre, assicurare la sospensione della riscossione fino alla definitività degli accertamenti, ridurre adempimenti amministrativi ed esonerare dal rilascio di garanzie per i rimborsi di imposte dirette ed indirette.
Si parte dai grandissimi gruppi, ovvero i pochissimi con fatturato superiore ai 10 miliardi e quelli che erano entrati nel progetto pilota del 2013 con fatturato superiore al miliardo, con la importante precisazione, contenuta nella circolare, che per i gruppi di imprese basta che tale requisito sia rispettato da una delle società e che possono entrare nel regime anche i soggetti che nel gruppo svolgono funzioni di indirizzo, o abbiano «il potere di emanare direttive (...) in ordine al sistema di controllo interno, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’impresa». Peraltro le entrate precisano che tale soggetto può anche essere diverso da quello che definisce e approva gli indirizzi strategici e che, in tali ipotesi, l’ingresso “per trascinamento” riguarda sia il primo che il secondo soggetto. Possono inoltre accedere senza i requisiti dimensionali sopra riguardati i soggetti che danno esecuzione alle risposte agli interpelli sui nuovi investimenti. Non è necessario che il contribuente si conformi a tutte le indicazioni contenute nelle risposte ma basta che «intenda dare esecuzione». Peraltro anche in tale caso è ammesso l’ingresso per trascinamento anche del soggetto che svolga funzioni di indirizzo all’interno del gruppo.
Quanto alla nozione di strategia fiscale da documentare, la circolare lascia libertà ma precisa che si può trarre ispirazione dalle Guidelines 2016 dell’Ocse contenute nel documento “Building better tax control framework”. In ogni caso, puntualizza l’Agenzia, l’adeguatezza del sistema di controllo interno potrà essere esaminata anche in una fase cosiddetta di pre-filing.
I rischi fiscali non comunicati, se rilevanti e quindi se atti a compromettere l’affidamento dell’ufficio nel sistema di controllo interno, possono causare l’uscita dal regime con un provvedimento motivato (che tuttavia si ritiene possa essere impugnato). In caso di fuoriuscita, però, precisa l’Agenzia, gli elementi acquisiti nella vigenza del regime non possono rappresentare fonti di innesco per future attività di verifica.