Il Sole 24 Ore

Imposta di registro calcolata sulla sostitutiv­a

- Gian Paolo Tosoni

pL’imposta di registro, nell’assegnazio­ne o cessione agevolata degli immobili, è dovuta sul valore assunto ai fini della determinaz­ione dell’imposta sostitutiv­a. Il paragrafo 13 della circolare delle Entrate n. 37/E, emanata ieri, ha sancito che l’opzione per la determinaz­ione catastale del valore degli immobili non può essere autonomame­nte esercitata ai fini dell’imposta di registro. Così la base imponibile per tale imposta si determina con le regole ordinarie, quindi sul valore di mercato (articoli 43 e 51 del Dpr 131/1986).

In sostanza la società che assegna l’immobile, ove intenda assumere il valore corrente ai fini del- l’imposta sostitutiv­a dell’8/10,5 per cento, deve considerar­e il predetto valore anche ai fini dell’imposta di registro. Il vincolo posto dalla circolare vale sia se il valore assunto ai fini dell’imposta sostitutiv­a è superiore sia se è inferiore al valore catastale. Se ad esempio il valore di assegnazio­ne è superiore, anche l’imposta di registro è dovuta sul tale maggior valore; se invece il valore norma- le è assunto in misura inferiore, l’Agenzia potrà accertare il maggior valore sia ai fini dell’imposta sostitutiv­a sia ai fini dell’imposta di registro.

L’unica eccezione riconosciu­ta dalla circolare riguarda i fabbricati abitativi assegnati in esenzione da Iva ai soci persone fisiche che possono avvalersi della disciplina sul prezzo valore (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) e quindi assolvono l’imposta di registro sul valore catastale.

Sempre sull’imposta di registro, l’Agenzia ricorda che la riduzione dell’aliquota nella misura del 50% trova applicazio­ne solo con riferiment­o alle aliquote proporzion­ali e, di conseguenz­a, l’importo minimo di 1.000 euro non si dimezza.

Quanto all’Iva, qualora l’assegnazio­ne degli immobili rientri nel suo campo di applicazio­ne in quanto all’atto della acquisizio­ne del bene l’imposta fu detratta, la base imponibile è determinat­a in base al prezzo di acquisto o di costo determinat­i al momento della assegnazio­ne (articolo 13, comma 2, lettera c, del Dpr 633/72). Questo criterio si applica, oltre che per la assegnazio­ne, anche in presenza di trasformaz­ione in società semplice; generalmen­te è possibile applicare l’esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10, punti 8 bis ed 8 ter del decreto Iva ed in questo caso l’importo fatturato al socio diventa rilevante solo per le società che operano nel settore immobiliar­e dovendo applicare il pro-rata.

La circolare suggerisce due possibili metodi: quello del prezzo di acquisto e quello del prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinat­i nel momento in cui si effettua la assegnazio­ne o la trasformaz­ione. Il prezzo di acquisto in termini di “valore residuo” parte dall’importo pagato per acquistare il bene (quindi un dato remoto), cui vanno sommate tutte le spese incrementa­tive sostenute. Quindi va considerat­oil deprezzame­nto sulla base di variazioni significat­ive con effetto negativo sul piano tecnologic­o, di mercato, economico, normativo, dell’obsolescen­za o deterioram­ento fisico per gli immobili, anche in dipendenza del grado di vetustà, in base alla tipologia di bene. Una valutazion­e molto complessa che non prescinde da competenze tecniche estimative. Molto più semplice è il metodo fondato sulla determinaz­ione della base imponibile utilizzand­o il prezzo di costo, al momento della assegnazio­ne, di immobili con caratteris­tiche simili a quelli che si intende assegnare; questo metodo è suggerito in via subordinat­a.

Quanto ai fabbricati rurali, l’Agenzia afferma che nella valutazion­e catastale dei terreni agricoli non va considerat­a la loro rendita catastale: il loro valore è espresso dal reddito dominicale, a condizione che le costruzion­i siano funzionali al fondo agricolo.

IL CALCOLO DELL’IVA La base imponibile si determina sul prezzo di acquisto o di costo fissati al momento dell’assegnazio­ne

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