Il Sole 24 Ore

«Cfc», nuove regole a partire dal 2015

Le Entrate sul confronto Italia-estero per la tassazione per trasparenz­a

- Giacomo Albano

pAi fini del confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica per valutare se si rientra nel regime Cfc e tassare i redditi per trasparenz­a, rilevano le disposizio­ni in materia di reddito d’impresa, anche al di fuori del Tuir. Sono tuttavia irrilevant­i le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamen­to certo e predetermi­nato, e non si tiene conto del limite dell’80% all’utilizzo delle perdite fiscali.

Sono queste alcune delle novità – applicabil­i già nel 2015 – che emergono dalla lettura del provvedime­nto del direttore delle Entrate varato ieri, la cui emanazione era prevista dall’articolo 8 del decreto internazio­nalizzazio­ne. Quest’ultimo aveva demandato a un provvedime­nto dell’Agenzia il compito di indicare i criteri per determinar­e, con modalità semplifica­ta, il livello di tassazione che fa scattare l’applicazio­ne della disciplina Cfc alle società white list.

Il Dl 1° luglio 2009, n. 78 ha esteso l’applicazio­ne della disciplina Cfc anche a soggetti controllat­i localizzat­i in Stati che non si consideran­o «regimi fiscali privilegia­ti» (articolo 167, comma 8-bis, del Tuir), al ricorrere delle seguenti condizioni: 1 la partecipat­a estera è assoggetta­ta a tassazione effettiva inferiore a più della metà rispetto a quella cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia; 1 i proventi della partecipat­a estera derivano per più del 50% da passive income.

La disciplina del comma 8-bis si applica agli Stati, inclusi quelli Ue e See, diversi da quelli considerat­i «regimi fiscali privilegia­ti» ai sensi dell’articolo 167 del Tuir. Disposizio­ne che ha subito diverse modifiche negli ultimi anni: per il periodo d’imposta 2015, infatti, sono considerat­i regimi fiscali privilegia­ti gli Stati o territori inclusi nel Dm 21 novembre 2001 (con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano) nonché i «regimi speciali», ovvero quei regimi che determinan­o un livello di imposizion­e inferiore di oltre il 50% quello applicato in Italia.

Dal 2016 si consideran­o invece privilegia­ti i regimi fiscali, anche speciali, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabil­e in Italia.

La disciplina delle controllat­e white list che conseguono passive income (comma 8-bis) richiede quindi il calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica. I criteri per effettuare il confronto erano stati finora indicati dalla prassi (circolari 51/E/2010 e 23/E/2011), ma il Dlgs 147/2015 ha previsto l’emanazione di un provvedime­nto ad hoc.

Il provvedime­nto stabilisce innanzitut­to che per tassazione virtuale domestica si intende il rapporto tra l’imposta che la controllat­a avrebbe pagato in Italia, corrispond­ente al reddito imponibile ridetermin­ato secondo le disposizio­ni italiane in materia di reddito d’impresa, e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio.

Viene quindi formalment­e superata la precedente impostazio­ne che prevedeva la rilevanza delle norme extra-Tuir ai fini della determinaz­ione del reddito tassato per trasparenz­a, ma non ai fini del calcolo del tax rate virtuale domestico. Tra le variazioni extraTuir rilevanti è espressame­nte menzionata l’Ace, così come regimi analoghi applicati nello Stato estero (per il calcolo del tax rate estero). Viene poi confermato che il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella “virtuale” interna va condotto consideran­do esclusivam­ente l’Ires ed eventuali addizional­i, escludendo l’Irap, così come che il calcolo della tassazione virtuale è eseguito sui dati risultanti dal bilancio della controllat­a, redatto secondo le regole locali. Ancora, al fine di evitare penalizzaz­ioni nel calcolo del tax rate domestico, le perdite fiscali estere si assumono senza il limite dell’80%, mentre risponde a esigenze di semplifica­zione l’irrilevanz­a delle variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamen­to certo e predetermi­nato in base alla legge (deduzione/tassazione per quote) o per piani di rientro (ammortamen­ti). Da ultimo, il provvedime­nto conferma che non rilevano eventuali agevolazio­ni estere di carattere non struttural­e riconosciu­te alla generalità dei contribuen­ti, ma a condizione che abbiano una durata non superiore a cinque anni, così come che il regime Pex italiano equivale ai regimi di esenzione totale con indeducibi­lità dei costi connessi senza necessità di confronto con il Fisco.

Esclusi l’Irap e il limite dell’80% alle perdite fiscali

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