Immobili esteri a valori stabili
pAi fini dell’indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della determinazione della base imponibile Ivie e Ivafe, il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato, secondo i casi, usando il cambio medio del mese d’acquisto o quello medio del mese di determinazione del valore di mercato delle attività (di norma 31 dicembre di ciascun anno). Più precisamente: 1 nel caso in cui nel quadro RW si debba indicare il costo di acquisto (come avviene di norma per gli i mmobili) si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare di anno in anno il valore indicato nella dichiarazione; 1 nel caso in cui nel quadro RW si debba utilizzare il valore di mercato al termine dell’anno o del periodo di detenzione (come avviene di norma per le attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade il termine o periodo. Solo in tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.
Le Entrate, con la risoluzione 77/E di ieri, risolvono razionalmente una questione pratica da molto dibattuta sia presso i contribuenti sia presso gli Uffici dell’Agenzia. Il provvedimento del direttore delle Entrate del 18 dicembre 2013 stabilisce, infatti, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, applicando i cambi medi mensili senza ulteriori specificazioni. La risposta 13.4 della circolare 10/E del 2014 ha chiarito che, per le attività finanziarie detenute all’estero alla data del 1° gennaio, si deve utilizzare, per l’indicazione del «valore iniziale» il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente.
Molti si sono chiesti se la regola del cambio medio del mese di dicembre si dovesse applicare in ogni caso o solo quando sia richiesto di utilizzare il «valore di mercato» rilevato al termine dell’anno (o del periodo di detenzione).
È apparso, infatti, irrazionale che quando le attività sono indicate al «costo d’acquisto» o al «valore di successione o donazione» che sono dati “storici”, questi debbano essere convertiti al termine di ogni periodo d’imposta al cambio medio di dicembre dell’anno stesso, producendo l’effetto di un “costo storico” che si modifica ogni anno solo per effetto della variazione dei tassi di cambio.
L’Agenzia risolve la questione, come si è detto, nel senso più logico. Chi ha un immobile all’estero, acquistato in una valuta diversa dall’euro potrà continuare a indicare nel quadro RW di ogni anno lo stesso costo originario convertito al cambio medio del mese d’acquisto e quindi a pagare l’Ivie sullo stesso imponibile, coerentemente, del resto, con quanto accade ai contribuenti che detengono immobili in Italia ai fini Imu. Poiché la risoluzione pone fine ad uno stato di incertezza è auspicabile che, per il passato, eventuali comportamenti difformi non siano contestati.