Senza dichiarazione Iva niente omesso versamento
pIl reato di omesso versamento Iva presuppone che il debito d’imposta risulti dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente. In assenza della dichiarazione stessa l’illecito configurabile è solo quello di omessa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
A fornire questa interessante precisazione è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza nr. 38487 depositata ieri.
Un imprenditore veniva imputato per il reato di emissione di fatture false (articolo 8 del Dlgs 74/2000), nonché per quello di omesso versamento dell’Iva (articolo 10-ter). L’imputato veniva condannato in primo grado e la sentenza veniva solo in parte riformata in appello. In particolare, la Corte territoriale lo assolveva dal reato di emissione di fatture false ma la condanna era confermata quanto all’illecito di omesso versamento dell’Iva (eccetto che per una rideterminazione della pena).
La difesa proponeva quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che, in realtà, il reato di omesso versamento dell’Iva non poteva dirsi configurato poiché non risultava presentata la dichiarazione annuale da cui sarebbe dovuta emergere l’imposta dovuta.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, assolvendo definitivamente l’imprenditore anche dall’omesso versamento Iva perché il fatto non sussiste. I Supremi giudici rilevano, infatti, che il presupposto per la configurazione del reato di cui all’arti- colo 10-ter è non solo il superamento della soglia penale (attualmente 250mila euro), ma soprattutto che sia stata presentata una dichiarazione Iva, da cui risulti l’imposta dovuta e poi non versata. In sostanza, l’omissione deve avere a oggetto l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale.
Nel caso in cui quest’ultima non risulti regolarmente presentata dal contribuente, l’illecito configurabile è quello di omessa dichiarazione, ex articolo 5 del Dlgs 74/2000. Peraltro, dalla dichiarazione Iva presentata deve risultare un debito d’imposta e dunque la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario.
Nella specie, non solo l’Iva dovuta per l’anno in contestazione era sotto soglia ma soprattutto non risultava presentata la relativa dichiarazione. Mancava così un elemento essenziale del reato, che pertanto non poteva dirsi sussistente. Da qui l’annullamento della sentenza di condanna dell’imprenditore e relativa assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione è interessante poiché la Guardia di finanza non di rado, nel caso di omessa dichiarazione Iva, denuncia il contribuente sia per la violazione dell’articolo 5, sia per omesso versamento. Ora la Corte ha chiarito che nel caso in cui la dichiarazione sia omessa non vi sono i presupposti per configurare anche il reato di omesso versamento.