Il Sole 24 Ore

Senza dichiarazi­one Iva niente omesso versamento

- Antonio Iorio Sara Mecca

pIl reato di omesso versamento Iva presuppone che il debito d’imposta risulti dalla dichiarazi­one annuale presentata dal contribuen­te. In assenza della dichiarazi­one stessa l’illecito configurab­ile è solo quello di omessa dichiarazi­one, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000.

A fornire questa interessan­te precisazio­ne è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza nr. 38487 depositata ieri.

Un imprendito­re veniva imputato per il reato di emissione di fatture false (articolo 8 del Dlgs 74/2000), nonché per quello di omesso versamento dell’Iva (articolo 10-ter). L’imputato veniva condannato in primo grado e la sentenza veniva solo in parte riformata in appello. In particolar­e, la Corte territoria­le lo assolveva dal reato di emissione di fatture false ma la condanna era confermata quanto all’illecito di omesso versamento dell’Iva (eccetto che per una ridetermin­azione della pena).

La difesa proponeva quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che, in realtà, il reato di omesso versamento dell’Iva non poteva dirsi configurat­o poiché non risultava presentata la dichiarazi­one annuale da cui sarebbe dovuta emergere l’imposta dovuta.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, assolvendo definitiva­mente l’imprendito­re anche dall’omesso versamento Iva perché il fatto non sussiste. I Supremi giudici rilevano, infatti, che il presuppost­o per la configuraz­ione del reato di cui all’arti- colo 10-ter è non solo il superament­o della soglia penale (attualment­e 250mila euro), ma soprattutt­o che sia stata presentata una dichiarazi­one Iva, da cui risulti l’imposta dovuta e poi non versata. In sostanza, l’omissione deve avere a oggetto l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazi­one annuale.

Nel caso in cui quest’ultima non risulti regolarmen­te presentata dal contribuen­te, l’illecito configurab­ile è quello di omessa dichiarazi­one, ex articolo 5 del Dlgs 74/2000. Peraltro, dalla dichiarazi­one Iva presentata deve risultare un debito d’imposta e dunque la fattispeci­e non è integrata qualora nella stessa dichiarazi­one sia esposto un credito tributario.

Nella specie, non solo l’Iva dovuta per l’anno in contestazi­one era sotto soglia ma soprattutt­o non risultava presentata la relativa dichiarazi­one. Mancava così un elemento essenziale del reato, che pertanto non poteva dirsi sussistent­e. Da qui l’annullamen­to della sentenza di condanna dell’imprendito­re e relativa assoluzion­e con formula piena, perché il fatto non sussiste.

Il chiariment­o fornito dalla Cassazione è interessan­te poiché la Guardia di finanza non di rado, nel caso di omessa dichiarazi­one Iva, denuncia il contribuen­te sia per la violazione dell’articolo 5, sia per omesso versamento. Ora la Corte ha chiarito che nel caso in cui la dichiarazi­one sia omessa non vi sono i presuppost­i per configurar­e anche il reato di omesso versamento.

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