Banche e clienti
Dalle conciliazioni paritetiche all’Ombudsman le soluzioni per farsi rimborsare
Un arbitro per i titoli illiquidi
Per i clienti che hanno visto i propri risparmi azzerati, o quasi, dopo un investimento sbagliato, la questione di come recuperarli diventa centrale. Il tema si pone in questo periodo in modo drammatico per le banche. Le quattro “risolte” non sono le uniche. E a volte gli istituti stessi propongono delle soluzioni. Per esempio Veneto Banca da un po’ ha annunciato di voler mettere in piedi una procedura di conciliazione paritetica (se ne stanno definendo ancora gli ultimi dettagli, ma intanto è stato annunciato un fondo di solidarietà volto proprio a costituire una base per gli accordi).
Tanti risparmiatori invece si stanno rivolgendo in questo periodo all’Ombudsman-Giurì bancario. Un arbitro “privato” (gestito dal Conciliatore BancarioFinanziario) che può occuparsi della materia degli investimenti. Una materia della quale invece non può occuparsi l’Arbitro bancario finanziario di Bankitalia, non competente in tema di investimenti: per tali temi non ha ancora visto la luce l’Arbitro per le liti finanziarie, istituendo presso la Consob e per il quale probabilmente si dovrà aspettare l’inizio del prossimo anno.
Il numero dei ricorsi, sottolineano dal Conciliatore «aventi a oggetto l’acquisto ovvero la sottoscrizione da par- te della clientela di azioni emesse dalla banca medesima (cosiddette azioni proprie) ha subito un significativo incremento». I clienti lamentano la non adeguatezza/non appropriatezza dell’operazione rispetto al proprio profilo di investitore, ma anche di non essere stati informati circa l’illiquidità che caratterizza questo tipo di strumenti finanziari emessi da alcune banche.
La prima censura che muovono i ricorrenti è quella dell’eccessiva rischiosità dell’investimento con riferimento alla loro profilo di rischio. Il primo passaggio che viene quindi fatto dall’Ombudsman è se, al momento dell’acquisto/sottoscrizione del titolo azionario, le caratteristiche del prodotto siano o meno coerenti con il profilo del cliente. In questo caso viene controllata la profilatura Mifid del cliente che viene solitamente desunta dalle risposte fornite al questionario previsto appunto dalla direttiva Ue.
Quando il questionario viene sottoposto a un investitore, quindi occorre che quest’ultimo vi presti grande attenzione perché poi quelle risposte hanno conseguenze importanti. Perché se da quelle risposte emerge che il prodotto proposto era adeguato al profilo di rischio e alle conoscenze del cliente, il ricorso viene rigettato e anche se si sceglie la strada di rivolgersi a un giudice, la strada diventa tutta in salita. Nel caso dell’Ombdusman il ricorso viene rigettato pure se il prodotto era inadeguato, ma il cliente ha voluto in ogni caso acquistare il prodotto.
«In caso di accoglimento del ricorso – spiega Giuseppe Tiracorrendo, segretario generale del Conciliatore – l’Ombudsman dichiara l’intermediario tenuto a risarcire il danno, quantificandolo, di regola, mediante valutazione equitativa, nella differenza tra il controvalore dei titoli al momento dell’esecuzione dell’operazione ed il loro controvalore attuale».
L’altro argomento che si può sollevare davanti all’Ombudsman è quello della scarsa trasparenza sulla illiquidità del titolo. «In questi casi – spiega Tiracorrendo – l’Ombudsman solitamente accoglie i ricorsi presentati dalla clientela là dove la violazione degli obblighi di informativa gravanti sull’intermediario risulti documentalmente dagli atti sottoscritti in sede di acquisto (carenza di informativa originaria) ovvero dagli estratti titoli inviati periodicamente dalla banca alla clientela (carenza di informativa sopravvenuta)». Anche in questo caso, se l’operazione viene dichiarata invalida, alla banca viene imposto l’obbligo di risarcire il cliente «per equivalente pecuniario», secondo un importo che viene stimato sempre in via equitativa. Dall’Ombudsman precisano anche che il Collegio rigetta, invece, il ricorso nel caso in cui, «a seguito dell'istruttoria espletata, emerga che il cliente abbia “agito di propria iniziativa”, cioè senza la prestazione di un servizio di consulenza da parte della banca» o se il cliente era stato informato della illiquidità del titolo, tramite consegna del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi. Anche in questo caso quindi i clienti devono fare attenzione a quello che firmano (o hanno firmato): i fogli che vengono presentati come “pure formalità” vanno guardati con attenzione. Perché poi saranno quelli sui quali verosimilmente la richiesta di un risarcimento avrà successo oppure naufragherà.