Derivati, a Oristano il primo round contro Bn l
Tribunale di Roma: nu lli gli Irs che contengono le opzioni digitali
Se contengono opzioni digitali, sono nulli gli Interest rate swap ( Irs) sottoscritti da un ente territoriale sia perché aventi funzione speculativa – e quindi privi di causa contrattuale – sia perché stipulati in violazione della normativa di settore. Così ha deciso la Sezione terza del Tribunale di Roma (giudice Stefano Cardinali), con sentenza non definitiva numero 16172 del 30 agosto scorso nella vertenza che vede contrapposti il Comune di Oristano e Banca nazionale del lavoro ( Bnl). Ma andiamo con ordine facendo un passo indietro.
la vicenda
Dei derivati del Comune di Oristano « Plus24 » se ne era occupato per la prima volta già otto anni fa (si veda «Plus24» del 31 maggio 2008). Si trattava di uno swap sui tassi d’interesse stipulato a dicembre del 2005 e sostituito con un altro nel settembre del 2006. Nel 2014, il comune sardo – assistito dall’avvocato Sisto Manzi del Foro di Latina e, per gli aspetti tecnici, da Massimiliano Palumbaro di Cfi Advisor di Pescara – decide di fare causa all’istituto di credito per ottenere la nullità di entrambi i derivati.
la sentenza
Il tribunale capitolino, in primo luogo, ha riconosciuto che gli swap sono contratti intrinsecamente aleatori in cui l’eventuale sbilanciamento dei rischi assunti dai contraenti ( contratti non par) non potrebbe mai giungere a eliminare del tutto la natura necessariamente bilaterale che deve caratterizzare l’alea di questo genere di contratti.
In altre parole, il rischio deve sussistere in capo a entrambi i contraenti ( quindi Comune di Oristano e Bnl in questo caso), anche se non deve essere necessariamente equamente distribuito. In caso contrario, mancherebbe un elemento essenziale della causa e quindi lo swap non sarebbe meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile.
Secondo il Tribunale ciò vale sia per i derivati di copertura sia per quelli speculativi con l’avvertenza che nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l’eventuale squilibrio dell’alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l’operazione sottostante di finanziamento, l’interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell’intermediario, sempre obbligato ad agire nell’interesse dell’investitore in base all’articolo 21 del Testo unico finanziario (Tuf).
la consulenza tecnica
Dopo aver fatto svolgere una consulenza tecnica di parte, è emerso che i derivati del Comune di Oristano avevano la funzione di trasformare i finanziamenti dell’ente locale stesso da tasso fisso a variabile al fine di ridurre gli oneri finanziari; è però anche emerso che questi contratti contenevano rischiose opzioni digitali che li trasformavano strutturalmente in operazioni speculative e quindi non soltanto prive di causa per il Comune di Oristano ma contrarie alla normativa di settore che vietava agli enti locali di stipulare questi tipi di contratti.
Con sentenza non definitiva, quindi, il Tribunale di Roma ha dichiarato nulli i contratti rimettendo la causa sul ruolo per una integrazione di perizia al fine di quantificare meglio gli importi che le due parti dovranno restituirsi.
così bnl