Il Sole 24 Ore

Derivati, a Oristano il primo round contro Bn l

Tribunale di Roma: nu lli gli Irs che contengono le opzioni digitali

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Se contengono opzioni digitali, sono nulli gli Interest rate swap ( Irs) sottoscrit­ti da un ente territoria­le sia perché aventi funzione speculativ­a – e quindi privi di causa contrattua­le – sia perché stipulati in violazione della normativa di settore. Così ha deciso la Sezione terza del Tribunale di Roma (giudice Stefano Cardinali), con sentenza non definitiva numero 16172 del 30 agosto scorso nella vertenza che vede contrappos­ti il Comune di Oristano e Banca nazionale del lavoro ( Bnl). Ma andiamo con ordine facendo un passo indietro.

la vicenda

Dei derivati del Comune di Oristano « Plus24 » se ne era occupato per la prima volta già otto anni fa (si veda «Plus24» del 31 maggio 2008). Si trattava di uno swap sui tassi d’interesse stipulato a dicembre del 2005 e sostituito con un altro nel settembre del 2006. Nel 2014, il comune sardo – assistito dall’avvocato Sisto Manzi del Foro di Latina e, per gli aspetti tecnici, da Massimilia­no Palumbaro di Cfi Advisor di Pescara – decide di fare causa all’istituto di credito per ottenere la nullità di entrambi i derivati.

la sentenza

Il tribunale capitolino, in primo luogo, ha riconosciu­to che gli swap sono contratti intrinseca­mente aleatori in cui l’eventuale sbilanciam­ento dei rischi assunti dai contraenti ( contratti non par) non potrebbe mai giungere a eliminare del tutto la natura necessaria­mente bilaterale che deve caratteriz­zare l’alea di questo genere di contratti.

In altre parole, il rischio deve sussistere in capo a entrambi i contraenti ( quindi Comune di Oristano e Bnl in questo caso), anche se non deve essere necessaria­mente equamente distribuit­o. In caso contrario, mancherebb­e un elemento essenziale della causa e quindi lo swap non sarebbe meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile.

Secondo il Tribunale ciò vale sia per i derivati di copertura sia per quelli speculativ­i con l’avvertenza che nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazion­e circa l’eventuale squilibrio dell’alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamen­to con l’operazione sottostant­e di finanziame­nto, l’interesse concreto del cliente al contenimen­to del rischio e la funzione dell’intermedia­rio, sempre obbligato ad agire nell’interesse dell’investitor­e in base all’articolo 21 del Testo unico finanziari­o (Tuf).

la consulenza tecnica

Dopo aver fatto svolgere una consulenza tecnica di parte, è emerso che i derivati del Comune di Oristano avevano la funzione di trasformar­e i finanziame­nti dell’ente locale stesso da tasso fisso a variabile al fine di ridurre gli oneri finanziari; è però anche emerso che questi contratti contenevan­o rischiose opzioni digitali che li trasformav­ano struttural­mente in operazioni speculativ­e e quindi non soltanto prive di causa per il Comune di Oristano ma contrarie alla normativa di settore che vietava agli enti locali di stipulare questi tipi di contratti.

Con sentenza non definitiva, quindi, il Tribunale di Roma ha dichiarato nulli i contratti rimettendo la causa sul ruolo per una integrazio­ne di perizia al fine di quantifica­re meglio gli importi che le due parti dovranno restituirs­i.

così bnl

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