Aiba punta in una «interpretazione»
I broker dicono sì ma chiedono la revisione sulle collaborazioni
«Aiba non aveva alcuna intenzione di far ricorso al Tar contro il provvedimento Ivass n.46/2016 poiché le osservazioni mosse dall’associazione dei broker non riguardano l’intero impianto normativo, che recepisce correttamente le indicazioni in materia di gestione dei reclami elaborate da Eiopa», comincia così una nota ricevuta da Plus24 dell’Aiba, l’Associazione italiana dei broker, in relazione al ricorso al Tar presentato da Aiba e Medma insurance brokers lo scorso luglio. Le osservazioni di Aiba riguardano un aspetto ben preciso del provvedimento: la procedura dei reclami nei casi di collaborazione tra intermediari.
«Qualora l’Ivass fosse disponibile a modificare la norma, anche attraverso una soluzione interpretativa (il 26 novembre entra in vigore il provvedimento), Aiba sarebbe pronta a ritirare il ricorso al Tar», spiega la nota.
Va ricordato, spiega ancora l’associazione, che la questione non è stata oggetto di pubblica consultazione, in quanto inserita nel provvedimento dopo la segnalazione, da parte di Aiba e altri, della lacuna normativa emersa dalla lettura della prima bozza di documento. Su questo aspetto specifico è mancato quindi il confronto preliminare con il mercato. E proprio su questo punto verte il ricorso Aiba.
Oltre ad aver prontamente sollevato la questione prima ancora della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, Aiba ha fornito da subito la massima disponibilità a collaborare con Ivass per riscrivere la norma. Ivass ha ricevuto Aiba a soli tre giorni dalla scadenza del termine utile per presentare ricorso al Tar e dopo quasi due mesi dalla richiesta di incontro. In quella stessa occasione, l’Istituto è stato informato sulla decisione di Aiba di ricorrere al Tribunale Amministrativo, quale forma di tutela preventiva dei propri iscritti.
Gli elementi di criticità sollevati da Aiba in riferimento alle procedure istituite in materia di collaborazioni tra intermediari ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012, ruotano intorno al fatto che il provvedimento introduce un principio in base al quale l'intermediario iscritto nelle sezioni A,B, D del Rui che non ha un rapporto diretto con la compagnia, è da considerarsi «collaboratore» ai fini della gestione dei reclami e che, pertanto, «il reclamo sarà gestito con le modalità previste per i reclami relativi ai comportamenti dei collaboratori (art. 10 septies) e quindi, in base alla natura dell’intermediario principale» definito intermediario competente. Nella sostanza, il cliente che avanza reclamo andrà a ricevere comunicazione da un intermediario con il quale non ha intrattenuto alcun rapporto, non lo conosce e non gli ha affidato la cura dei propri interessi. In tale senso, Aiba aveva auspicato una norma che prevedesse un obbligo di collaborazione e reciproca informazione tra gli intermediari, lasciando all'intermediario che ha avuto il contatto con il cliente la gestione del reclamo stesso.