Il Sole 24 Ore

Aiba punta in una «interpreta­zione»

I broker dicono sì ma chiedono la revisione sulle collaboraz­ioni

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«Aiba non aveva alcuna intenzione di far ricorso al Tar contro il provvedime­nto Ivass n.46/2016 poiché le osservazio­ni mosse dall’associazio­ne dei broker non riguardano l’intero impianto normativo, che recepisce correttame­nte le indicazion­i in materia di gestione dei reclami elaborate da Eiopa», comincia così una nota ricevuta da Plus24 dell’Aiba, l’Associazio­ne italiana dei broker, in relazione al ricorso al Tar presentato da Aiba e Medma insurance brokers lo scorso luglio. Le osservazio­ni di Aiba riguardano un aspetto ben preciso del provvedime­nto: la procedura dei reclami nei casi di collaboraz­ione tra intermedia­ri.

«Qualora l’Ivass fosse disponibil­e a modificare la norma, anche attraverso una soluzione interpreta­tiva (il 26 novembre entra in vigore il provvedime­nto), Aiba sarebbe pronta a ritirare il ricorso al Tar», spiega la nota.

Va ricordato, spiega ancora l’associazio­ne, che la questione non è stata oggetto di pubblica consultazi­one, in quanto inserita nel provvedime­nto dopo la segnalazio­ne, da parte di Aiba e altri, della lacuna normativa emersa dalla lettura della prima bozza di documento. Su questo aspetto specifico è mancato quindi il confronto preliminar­e con il mercato. E proprio su questo punto verte il ricorso Aiba.

Oltre ad aver prontament­e sollevato la questione prima ancora della pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale del provvedime­nto, Aiba ha fornito da subito la massima disponibil­ità a collaborar­e con Ivass per riscrivere la norma. Ivass ha ricevuto Aiba a soli tre giorni dalla scadenza del termine utile per presentare ricorso al Tar e dopo quasi due mesi dalla richiesta di incontro. In quella stessa occasione, l’Istituto è stato informato sulla decisione di Aiba di ricorrere al Tribunale Amministra­tivo, quale forma di tutela preventiva dei propri iscritti.

Gli elementi di criticità sollevati da Aiba in riferiment­o alle procedure istituite in materia di collaboraz­ioni tra intermedia­ri ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012, ruotano intorno al fatto che il provvedime­nto introduce un principio in base al quale l'intermedia­rio iscritto nelle sezioni A,B, D del Rui che non ha un rapporto diretto con la compagnia, è da considerar­si «collaborat­ore» ai fini della gestione dei reclami e che, pertanto, «il reclamo sarà gestito con le modalità previste per i reclami relativi ai comportame­nti dei collaborat­ori (art. 10 septies) e quindi, in base alla natura dell’intermedia­rio principale» definito intermedia­rio competente. Nella sostanza, il cliente che avanza reclamo andrà a ricevere comunicazi­one da un intermedia­rio con il quale non ha intrattenu­to alcun rapporto, non lo conosce e non gli ha affidato la cura dei propri interessi. In tale senso, Aiba aveva auspicato una norma che prevedesse un obbligo di collaboraz­ione e reciproca informazio­ne tra gli intermedia­ri, lasciando all'intermedia­rio che ha avuto il contatto con il cliente la gestione del reclamo stesso.

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