Il Sole 24 Ore

Cessione dei beni, tassazione limitata

La circolare 37/E chiarisce che la sostitutiv­a pagata dalla società «libera» l’utile distr ibuito ai partecipan­ti La minusvalen­za è deducibile e compensa i differenzi­ali positivi frutto di altre operazioni

- Gianfranco Ferranti

pLa plusvalenz­a da realizzo confluita in riserva e distribuit­a ai soci delle società di capitali è tassata al netto dell’importo già assoggetta­to a imposizion­e sostitutiv­a. Il valore normale o “catastale” del bene assume rilevanza solo se superiore al corrispett­ivo. L’eventuale minusvalen­za è deducibile e può essere utilizzata per ridurre l’importo delle plusvalenz­e relative all’assegnazio­ne o cessione di altri beni e sulle quali è dovuta l’imposta sostitutiv­a. La scelta tra la cessione e l’assegnazio­ne del bene non è sindacabil­e in base alla disciplina dell’abuso del diritto.

L’Agenzia delle entrate ha così sciolto i principali dubbi sorti in merito alle conseguenz­e fiscali della cessione agevolata di beni ai soci. Nella circolare 37/E di venerdì scorso è stato evidenziat­o che le operazioni agevolate di assegnazio­ne e di cessione dei beni ai soci sono caratteriz­zate da regole comuni (quali quelle relative all’ambito oggettivo di applicazio­ne a alla disciplina dell’imposta sostitutiv­a e del suo versamento) e da differenze derivanti dalla loro diversa natura e che influiscon­o sugli effetti fiscali per la società e per i soci (concernent­i il regime delle minusvalen­ze, la possibilit­à di fare ricorso al valore “catastale” e la determinaz­ione del costo fiscalment­e riconosciu­to del bene per il cessionari­o).

Gli utili accantonat­i

In caso di cessione del bene la società realizza una plusvalenz­a contabile - o un differenzi­ale negativo in caso di bene merce – che può incrementa­re l’utile e confluire in una riserva disponibil­e di patrimonio netto. L’Agenzia ha chiarito che la distribuzi­one degli utili accantonat­i in questa riserva dalla società di capitali dà luogo a tassazione degli stessi in capo ai soci “al netto dell’importo della differenza assoggetta­ta ad imposta sostitutiv­a dalla società”. Si applica, quindi, la stessa regola prevista in caso di assegnazio­ne, per la quale era stato già affermato che l’imposta sostitutiv­a pagata dalla società “libera” per i soci la corrispond­ente riserva di utili. Fa eccezione a questo meccanismo soltanto il caso della plusvalenz­a contabile da assegnazio­ne, che una volta confluita in riserva comporta la ordinaria tassazione dei dividendi successiva­mente distribuit­i ai soci: ciò in quanto in questo caso l’agevolazio­ne è stata già riconosciu­ta con riferiment­o agli utili distribuit­i all’atto dell’effettuazi­one dell’operazione.

Se la cessione è posta in essere da una società di persone la distribuzi­one della riserva comporta, invece, solo la riduzione del costo della partecipaz­ione del socio (prece- dentemente incrementa­to dell’importo assoggetta­to ad imposizion­e sostitutiv­a).

Le minusvalen­ze

Se dal confronto tra il corrispett­ivo o il valore normale o catastale del bene ceduto e il suo costo fiscalment­e riconosciu­to emerge una minusvalen­za, la stessa assume rilievo ai fini fiscali, a differenza di quella derivante dall’operazione di assegnazio­ne. L’Agenzia ha, quindi, giustament­e confermato l’applicabil­ità dell’ordinaria disciplina dei differenzi­ali negativi derivanti dall’assegnazio­ne o dalla cessione agevolata dei beni, che prevede la indeducibi­lità delle sole minusvalen­ze relative a beni diversi da quelli “merce” che emergono in sede di assegnazio­ne.

Non sarebbe, infatti, risultato coerente agevolare la tassazione delle plusvalenz­e ed applicare alle minusvalen­ze un regime meno favorevole di quello ordinario. Le minusvalen­ze possono essere, di conseguenz­a, anche utilizzate in diminuzion­e degli importi delle plusvalenz­e derivanti dalla cessione o assegnazio­ne di altri beni assoggetta­bili ad imposta sostitutiv­a.

NESSUNA ELUSIONE La scelta tra realizzo e assegnazio­ne non può mai configurar­e una situazione di abuso del diritto

IL PERIMETRO In caso di affitto di azienda possono essere agevolati solo i cespiti «usciti» dal contratto prima dell’intervento

Il valore catastale

In caso di cessione del bene l’applicazio­ne del criterio del valore normale o catastale è finalizzat­a ad incrementa­re la plusvalenz­a (o diminuire la minusvalen­za) rispetto al corrispett­ivo risultante dall’atto di cessione, al fine di contrastar­e l’eventuale antieconom­icità della stessa. E’ stato, pertanto, precisato che tale valore assume rilevanza solo se superiore al corrispett­ivo.

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