Cessione dei beni, tassazione limitata
La circolare 37/E chiarisce che la sostitutiva pagata dalla società «libera» l’utile distr ibuito ai partecipanti La minusvalenza è deducibile e compensa i differenziali positivi frutto di altre operazioni
pLa plusvalenza da realizzo confluita in riserva e distribuita ai soci delle società di capitali è tassata al netto dell’importo già assoggettato a imposizione sostitutiva. Il valore normale o “catastale” del bene assume rilevanza solo se superiore al corrispettivo. L’eventuale minusvalenza è deducibile e può essere utilizzata per ridurre l’importo delle plusvalenze relative all’assegnazione o cessione di altri beni e sulle quali è dovuta l’imposta sostitutiva. La scelta tra la cessione e l’assegnazione del bene non è sindacabile in base alla disciplina dell’abuso del diritto.
L’Agenzia delle entrate ha così sciolto i principali dubbi sorti in merito alle conseguenze fiscali della cessione agevolata di beni ai soci. Nella circolare 37/E di venerdì scorso è stato evidenziato che le operazioni agevolate di assegnazione e di cessione dei beni ai soci sono caratterizzate da regole comuni (quali quelle relative all’ambito oggettivo di applicazione a alla disciplina dell’imposta sostitutiva e del suo versamento) e da differenze derivanti dalla loro diversa natura e che influiscono sugli effetti fiscali per la società e per i soci (concernenti il regime delle minusvalenze, la possibilità di fare ricorso al valore “catastale” e la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene per il cessionario).
Gli utili accantonati
In caso di cessione del bene la società realizza una plusvalenza contabile - o un differenziale negativo in caso di bene merce – che può incrementare l’utile e confluire in una riserva disponibile di patrimonio netto. L’Agenzia ha chiarito che la distribuzione degli utili accantonati in questa riserva dalla società di capitali dà luogo a tassazione degli stessi in capo ai soci “al netto dell’importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società”. Si applica, quindi, la stessa regola prevista in caso di assegnazione, per la quale era stato già affermato che l’imposta sostitutiva pagata dalla società “libera” per i soci la corrispondente riserva di utili. Fa eccezione a questo meccanismo soltanto il caso della plusvalenza contabile da assegnazione, che una volta confluita in riserva comporta la ordinaria tassazione dei dividendi successivamente distribuiti ai soci: ciò in quanto in questo caso l’agevolazione è stata già riconosciuta con riferimento agli utili distribuiti all’atto dell’effettuazione dell’operazione.
Se la cessione è posta in essere da una società di persone la distribuzione della riserva comporta, invece, solo la riduzione del costo della partecipazione del socio (prece- dentemente incrementato dell’importo assoggettato ad imposizione sostitutiva).
Le minusvalenze
Se dal confronto tra il corrispettivo o il valore normale o catastale del bene ceduto e il suo costo fiscalmente riconosciuto emerge una minusvalenza, la stessa assume rilievo ai fini fiscali, a differenza di quella derivante dall’operazione di assegnazione. L’Agenzia ha, quindi, giustamente confermato l’applicabilità dell’ordinaria disciplina dei differenziali negativi derivanti dall’assegnazione o dalla cessione agevolata dei beni, che prevede la indeducibilità delle sole minusvalenze relative a beni diversi da quelli “merce” che emergono in sede di assegnazione.
Non sarebbe, infatti, risultato coerente agevolare la tassazione delle plusvalenze ed applicare alle minusvalenze un regime meno favorevole di quello ordinario. Le minusvalenze possono essere, di conseguenza, anche utilizzate in diminuzione degli importi delle plusvalenze derivanti dalla cessione o assegnazione di altri beni assoggettabili ad imposta sostitutiva.
NESSUNA ELUSIONE La scelta tra realizzo e assegnazione non può mai configurare una situazione di abuso del diritto
IL PERIMETRO In caso di affitto di azienda possono essere agevolati solo i cespiti «usciti» dal contratto prima dell’intervento
Il valore catastale
In caso di cessione del bene l’applicazione del criterio del valore normale o catastale è finalizzata ad incrementare la plusvalenza (o diminuire la minusvalenza) rispetto al corrispettivo risultante dall’atto di cessione, al fine di contrastare l’eventuale antieconomicità della stessa. E’ stato, pertanto, precisato che tale valore assume rilevanza solo se superiore al corrispettivo.