I punti chiave
LA RISERVA
La cessione agevolata del bene da parte della società di capitali può originare una plusvalenza contabile o, in caso di bene “merce”, un differenziale positivo di reddito che, incrementando l’utile di esercizio, può confluire in una riserva di patrimonio netto. La distribuzione di tale riserva comporta per i soci la tassazione dei dividendi al netto dell’imposta sostitutiva applicata dalla società
LA MINUSVALENZA
Qualora dalla cessione agevolata del bene emerga un risultato negativo, lo stesso assume rilevanza ai fini dell’Ires e dell’Irap. Il componente negativo può essere utilizzato per ridurre l’importo di quelli positivi sui quali è applicabile l’imposta sostitutiva: quindi questi ultimi sono imponibili al netto di quelli negativi
IL COSTO PER IL SOCIO
Nella cessione il costo fiscalmente riconosciuto del bene è per il cessionario pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva. In caso di assegnazione, invece, il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde per il socio a quest’ultimo valore assunto dalla società
L’AFFITTO DI AZIENDA
In caso di affitto di azienda possono essere ceduti in via agevolata solo i singoli beni ricompresi nel contratto che, anteriormente all’operazione, non rientrino più nel contratto di affitto del compendio aziendale. L’agevolazione non si applica, invece, agli altri beni compresi nell’azienda, anche qualora la società svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di affitto di tale azienda
IL SINGOLO DIRITTO
È possibile beneficiare dell’agevolazione se la società: a) risulti titolare di un diritto reale (ad esempio la nuda proprietà) e si liberi dello stesso cedendo definitivamente il bene al socio (che possieda il diritto di usufrutto o di abitazione); b) abbia la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso cedendo ad un socio la nuda proprietà e ad un altro l’usufutto
L’ABUSO DEL DIRITTO
La possibilità di optare per la cessione o per l’assegnazione agevolata costituisce una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio dimposta che, in quanto tale, non è sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Un analogo principio si applica in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile effettuato in prossimità dell’operazione agevolata