Il Sole 24 Ore

I punti chiave

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LA RISERVA

La cessione agevolata del bene da parte della società di capitali può originare una plusvalenz­a contabile o, in caso di bene “merce”, un differenzi­ale positivo di reddito che, incrementa­ndo l’utile di esercizio, può confluire in una riserva di patrimonio netto. La distribuzi­one di tale riserva comporta per i soci la tassazione dei dividendi al netto dell’imposta sostitutiv­a applicata dalla società

LA MINUSVALEN­ZA

Qualora dalla cessione agevolata del bene emerga un risultato negativo, lo stesso assume rilevanza ai fini dell’Ires e dell’Irap. Il componente negativo può essere utilizzato per ridurre l’importo di quelli positivi sui quali è applicabil­e l’imposta sostitutiv­a: quindi questi ultimi sono imponibili al netto di quelli negativi

IL COSTO PER IL SOCIO

Nella cessione il costo fiscalment­e riconosciu­to del bene è per il cessionari­o pari al corrispett­ivo pattuito, a prescinder­e dal valore normale eventualme­nte utilizzato dalla società cedente ai fini della determinaz­ione dell’imposta sostitutiv­a. In caso di assegnazio­ne, invece, il costo fiscalment­e riconosciu­to corrispond­e per il socio a quest’ultimo valore assunto dalla società

L’AFFITTO DI AZIENDA

In caso di affitto di azienda possono essere ceduti in via agevolata solo i singoli beni ricompresi nel contratto che, anteriorme­nte all’operazione, non rientrino più nel contratto di affitto del compendio aziendale. L’agevolazio­ne non si applica, invece, agli altri beni compresi nell’azienda, anche qualora la società svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di affitto di tale azienda

IL SINGOLO DIRITTO

È possibile beneficiar­e dell’agevolazio­ne se la società: a) risulti titolare di un diritto reale (ad esempio la nuda proprietà) e si liberi dello stesso cedendo definitiva­mente il bene al socio (che possieda il diritto di usufrutto o di abitazione); b) abbia la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso cedendo ad un socio la nuda proprietà e ad un altro l’usufutto

L’ABUSO DEL DIRITTO

La possibilit­à di optare per la cessione o per l’assegnazio­ne agevolata costituisc­e una scelta preordinat­a all’esercizio di una facoltà prevista dal legislator­e, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio dimposta che, in quanto tale, non è sindacabil­e ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Un analogo principio si applica in caso di cambio di destinazio­ne d’uso dell’immobile effettuato in prossimità dell’operazione agevolata

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