Il Sole 24 Ore

Se la società si trasforma la partita Iva chiude

- Giorgio Gavelli

pL a società immobiliar­e (di capitali o di persone) che, entro venerdì 30 settembre, si trasformer­à in società semplice dovrà procedere alla chiusura della partita Iva, come effetto della cessazione dell’attività d’impresa. La circolare 37/E conferma, sul punto, quanto già sostenuto dalla precedente circolare 26/ E, mostrando di non accogliere la tesi secondo cui - potendo configurar­si l’affitto o la locazione di immobili da parte della società semplice come una attività economica, anche se non commercial­e – la tra- sformazion­e sarebbe potuta avvenire anche mantenendo attiva la posizione Iva della società trasformat­a.

Anche se il paragrafo della circolare 37/E dedicato alla trasformaz­ione agevolata tratta solo questo aspetto, molti altri chiariment­i contenuti nel documento di prassi permet- tono di “sbloccare” le operazioni in sospeso, rendendo finalmente possibili i calcoli sulle imposte a carico di società e soci. Il dubbio principale riguardava le conseguenz­e in caso di riserve in sospension­e d’imposta. La “decommerci­alizzazion­e”, insita nell’operazione, porta a considerar­e tali riserve come distribuit­e, ma ora è certo che – come più volte sostenuto su queste pagine - l’imposta sostitutiv­a del 13% (peraltro non dovuta per le società già in contabilit­à semplifica­ta) «è definitivo e liberatori­o anche per i soci assegnatar­i di qualsiasi ulteriore tassazio- ne» (paragrafo 3.1). La priorità all’utilizzo delle altre riserve distribuib­ili “inventata” dalla circolare 37/E (paragrafo 1.4) non riguarda la trasformaz­ione, nella quale tutte le riserve si consideran­o distribuit­e.

Un altro chiariment­o assai importante per le trasformaz­ioni, in particolar­e quelle riguardant­i le società agricole, riguarda l’importo da contrappor­re al costo fiscalment­e riconosciu­to del terreno agricolo su cui sono presenti fabbricati rurali, per determinar­e la base imponibile per l’imposta sostitutiv­a dell’8% (o del 10,5%). Per i terreni agricoli il valore catastale si determina moltiplica­ndo il reddito dominicale per 112,5 (ovvero il coefficien­te 90 dopo aver rivalutato la rendita del 25%), e la circolare conferma (paragrafo 11) che tale valore «esprime un valore comprensiv­o anche dei fabbricati sovrastant­i, sempreché tali costruzion­i siano strumental­mente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso». In queste trasformaz­ioni, quindi, la rendita attribuita al fabbricato va ignorata.

Su due aspetti la circolare non si sofferma. Si attendeva, infatti, la conferma che la successiva cessione degli immobili da parte della società semplice, superato il quinquenni­o di cui all’articolo 67 Tuir de- corrente dall’acquisto originario da parte della società trasforman­da, resta non imponibile pur se il corrispett­ivo viene attribuito ai soci, anche in sede di liquidazio­ne (in tal senso, risposta ad interpello da parte della Dre Lombardia numero 904/91/2013).

Infine, ci si attendeva un chiariment­o sugli adempiment­i da porre in essere entro il prossimo 30 settembre: infatti, la trasformaz­ione ha effetto (civilistic­o e fiscale) dall’iscrizione nel Registro imprese, per cui, prudenteme­nte, appare opportuno che entro tale data i ntervenga non solo la delibera ma anche il perfeziona­mento giuridico degli effetti.

L’ECCEZIONE Nessun ostacolo all’esercizio di azioni imprendito­riali se esse si svolgono nel settore agricolo

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