Tassazione e scadenza da correggere
I ntegrazioni normative necessarie per il successo delle future assegnazioni del 2017. Se sarà confermata la riapertura nel prossimo anno dei termini per le assegnazioni agevolate ai soci, è opportuno che si ponga mano all’attuale testo di legge al fine di adeguarlo al vigente quadro normativo in materia di redditi di capitale. La norma dovrebbe a tal fine recepire le più rilevanti interpretazioni delle Entrate, in particolare quelle sul calcolo del reddito da imputare ai soci. È auspicabile che si intervenga anche sulle problematiche rimaste irrisolte dopo l’ultima circolare.
La conferma della scadenza del 30 settembre 2016 per le assegnazioni ai soci, nonostante gli ultimi chiarimenti siano giunti solo da pochi giorni, comporterà che molte operazioni rimarranno al palo per mancanza di tempo. L’ipotizzata riproposizione dell’agevolazione nel 2017 dovrebbe essere accompagnata, affinché possa avere un successo pieno, dalla definizione di regole certe già nel dettato normativo. La disposizione della legge di Stabilità 2016è infatti stata redatta sulla base di norme precedenti e non tiene dunque conto delle rilevanti innovazioni nel regime dei redditi di capitali e di partecipazione introdotte a decorrere dal 2004. Questo disallineamento con la normativa di base ha i mposto all’Agenzia uno sforzo interpretativo che ha complicato l’emanazione delle istruzioni, allungandone altresì i tempi di rilascio.
Un aspetto da non trascurare riguarda il temine per le operazioni. Far coincidere la scadenza di un’operazione straordinaria e complicata come l’assegnazione con il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali significa porre un sicuro ostacolo al- l’esito della manovra. Le assegnazioni richiedono necessariamente l’intervento di un professionista, ma a settembre, inutile ricordarlo, gli studi sono intasati del lavoro sulle dichiarazioni. È dunque opportuno che la nuova, futura scadenza sia fissata alla fine del prossimo anno, sempre che non si ritenga di dare ancora più respiro temporale alla operazione.
Sono diversi gli elementi interpretativi che si dovrebbero opportunamente recepire a livello legislativo. La parte più sostanziosa riguarda le regole di tassazione dei soci. Andrebbe sicuramente confermato dalla norma il principio dettato dalla circolare 26/E, circa la deduzione, dal reddito in natura (valore normale o catastale dell’immobile), della plusvalenza tassata dalla società, come pure l’irrilevanza, sempre per i soci, dell’utilizzo di riserve in sospensione preventivamente affrancate con la speciale sostitutiva.
Si dovrebbe poi disciplinare il caso del «sottozero» dei soci di società personali che la circolare 37/E ha considerato tassabile ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, anche qualora derivi dalla assegnazione di utili. Lo stesso per la non imponibilità delle plusvalenze imputate a conto economico a prescindere dal loro importo e dunque anche se superiori a quelle assoggettate a sostitutiva. La nuova norma potrebbe poi opportunamente chiarire qualche dubbio irrisolto, in particolare per le trasformazioni, per le quali andrebbe precisato che la tassazione delle riserve delle ex società di capitali (che la circolare 26/E impone di fare immediatamente) segue le stesse regole delle assegnazioni e dunque si effettua al netto della plusvalenza che ha scontato l’imposta sostitutiva sulla società.