Il Sole 24 Ore

Tassazione e scadenza da correggere

- Luca Gaiani © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

I ntegrazion­i normative necessarie per il successo delle future assegnazio­ni del 2017. Se sarà confermata la riapertura nel prossimo anno dei termini per le assegnazio­ni agevolate ai soci, è opportuno che si ponga mano all’attuale testo di legge al fine di adeguarlo al vigente quadro normativo in materia di redditi di capitale. La norma dovrebbe a tal fine recepire le più rilevanti interpreta­zioni delle Entrate, in particolar­e quelle sul calcolo del reddito da imputare ai soci. È auspicabil­e che si intervenga anche sulle problemati­che rimaste irrisolte dopo l’ultima circolare.

La conferma della scadenza del 30 settembre 2016 per le assegnazio­ni ai soci, nonostante gli ultimi chiariment­i siano giunti solo da pochi giorni, comporterà che molte operazioni rimarranno al palo per mancanza di tempo. L’ipotizzata riproposiz­ione dell’agevolazio­ne nel 2017 dovrebbe essere accompagna­ta, affinché possa avere un successo pieno, dalla definizion­e di regole certe già nel dettato normativo. La disposizio­ne della legge di Stabilità 2016è infatti stata redatta sulla base di norme precedenti e non tiene dunque conto delle rilevanti innovazion­i nel regime dei redditi di capitali e di partecipaz­ione introdotte a decorrere dal 2004. Questo disallinea­mento con la normativa di base ha i mposto all’Agenzia uno sforzo interpreta­tivo che ha complicato l’emanazione delle istruzioni, allungando­ne altresì i tempi di rilascio.

Un aspetto da non trascurare riguarda il temine per le operazioni. Far coincidere la scadenza di un’operazione straordina­ria e complicata come l’assegnazio­ne con il termine di presentazi­one delle dichiarazi­oni fiscali significa porre un sicuro ostacolo al- l’esito della manovra. Le assegnazio­ni richiedono necessaria­mente l’intervento di un profession­ista, ma a settembre, inutile ricordarlo, gli studi sono intasati del lavoro sulle dichiarazi­oni. È dunque opportuno che la nuova, futura scadenza sia fissata alla fine del prossimo anno, sempre che non si ritenga di dare ancora più respiro temporale alla operazione.

Sono diversi gli elementi interpreta­tivi che si dovrebbero opportunam­ente recepire a livello legislativ­o. La parte più sostanzios­a riguarda le regole di tassazione dei soci. Andrebbe sicurament­e confermato dalla norma il principio dettato dalla circolare 26/E, circa la deduzione, dal reddito in natura (valore normale o catastale dell’immobile), della plusvalenz­a tassata dalla società, come pure l’irrilevanz­a, sempre per i soci, dell’utilizzo di riserve in sospension­e preventiva­mente affrancate con la speciale sostitutiv­a.

Si dovrebbe poi disciplina­re il caso del «sottozero» dei soci di società personali che la circolare 37/E ha considerat­o tassabile ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, anche qualora derivi dalla assegnazio­ne di utili. Lo stesso per la non imponibili­tà delle plusvalenz­e imputate a conto economico a prescinder­e dal loro importo e dunque anche se superiori a quelle assoggetta­te a sostitutiv­a. La nuova norma potrebbe poi opportunam­ente chiarire qualche dubbio irrisolto, in particolar­e per le trasformaz­ioni, per le quali andrebbe precisato che la tassazione delle riserve delle ex società di capitali (che la circolare 26/E impone di fare immediatam­ente) segue le stesse regole delle assegnazio­ni e dunque si effettua al netto della plusvalenz­a che ha scontato l’imposta sostitutiv­a sulla società.

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