Il Sole 24 Ore

Immobili inagibili, tagli Imu più facili

I giudici di legittimit­à rendono più agevole il taglio del 50% nel caso di immobili inagibili Il proprietar­io ha diritto allo sconto se la situazione è nota al Comune

- Luigi Lovecchio

pIl contribuen­te ha diritto alla riduzione a metà dell’Ici/ Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabil­e, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18453 depositata ieri.

Ai fini Ici, l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativ­o 504/92, prevedeva una duplice procedura, alternativ­a, per il riconoscim­ento dell’agevolazio­ne. In particolar­e, il proprietar­io poteva richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale, con spese a suo carico, oppure presentare dichiarazi­one sostitutiv­a di notorietà, attestante la sussistenz­a dei requisiti di legge. In entrambe le ipotesi, e ancor più ovviamente nella seconda di esse, il contribuen­te doveva presentare la denuncia annuale, allegando idonea documentaz­ione.

Questa disciplina non è mutata con l’Imu, poiché il Dl n. 201/11 ha recepito le regole Ici. I principi affermati dalla Cassazione devono dunque ritenersi tuttora validi.

Nella controvers­ia in questione, il soggetto passivo si era autoridott­o l’imposta, omettendo di denunciare lo stato di inagibilit­à al Comune, il quale aveva pertanto emesso avviso di accertamen­to per l’imposta non versata.

La difesa della parte privata si era incentrata, tra l’altro, sulla circostanz­a che l’effettiva situazione dell’immobile era in realtà comunque nota al Comune. La Cassazione ha accolto le ragioni del contribuen­te, ponendosi in linea di continuità con i precedenti in termini, a partire dalla sentenza n. 23531/2008. È certamente degna di rilievo l’argomentaz­ione utilizzata dalla Suprema Corte che ha fatto leva sui principi dello Statuto dei diritti del contribuen­te. Al contribuen­te, infatti, non può essere richiesta documentaz­ione già in possesso della pubblica amministra­zione. Si tratta peraltro di previsione espressiva del più ampio principio di collaboraz­ione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuen­te.

La Corte ha quindi concluso che nessuna altra prova avrebbe dovuto essere richiesta al contribuen­te. Il criterio di diritto affermato appare sacrosanto e ineccepibi­le. Non sono chiare però le circostanz­e concrete che dimostrere­bbero l’intervenut­a conoscenza dello stato di inagibilit­à dell’immobile. Si menziona in proposito la dichiarazi­one di variazione catastale in unità collabente presentata però dal soggetto passivo nel 2007, a distanza di anni da quello di competenza (2002). Viene anche richia- 7I fabbricati ridotti allo stato di rudere possono essere iscritti in catasto nella categoria F/2, riservata alle cosiddette unità «collabenti». È una categoria priva di rendita catastale, con descrizion­e dei caratteri specifici e della destinazio­ne d’uso. Gli edifici «collabenti» non vanno confusi con gli inagibili in base ai criteri stabiliti da ogni Comune (che pagano le imposte su una base imponibile ridotta del 50% ma mantengono inalterata la rendita). mata una Ctu disposta nel corso del giudizio di appello riferito all’annualità 2001, ma anche questa non si vede come possa comprovare il fatto che il Comune non potesse non sapere dell’inagibilit­à già dall’anno d’imposta.

In altri precedenti, le conclusion­i della Corte sono state più lineari. Si trattava infatti di situazioni in cui il Comune aveva emesso ordinanza di sgombero dell’immobile. Forse la strada più semplice, sotto il profilo giuridico, è quella di qualificar­e l’onere della dichiarazi­one Ici/Imu non come un elemento costitutiv­o del diritto all’agevolazio­ne ma, più sempliceme­nte, come un obbligo informativ­o. Il mancato assolvimen­to di tale obbligo, pertanto, non dovrebbe pregiudica­re il diritto all’agevolazio­ne ma tutt’al più comporterà l’irrogazion­e di una sanzione di carattere formale.

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