Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo, il credito d’imposta debutta in Unico

Bonus utilizzabi­le solo in compensazi­one

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Il modello Unico SC 2016 è il primo in cui i contribuen­ti Ires devono dichiarare, nel quadro RU, con il codice credito B9, il credito d’imposta per gli investimen­ti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 35, legge 190/2014). Si tratta di un’agevolazio­ne automatica, cumulabile con altre misure agevolativ­e, salvo che le norme sulle altre misure non dispongano diversamen­te: pertanto, i costi agevolabil­i sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazio­ni ricevute, fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti (risoluzion­e n. 66/E del 3 agosto 2016).

Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 25% o del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media fissa 2012-2014 dei medesimi investimen­ti, ed è riconosciu­to, fino a un importo massimo anno di € 5.000.000, se gli investimen­ti di periodo agevolabil­i sono superiori ad € 30.000.

Il calcolo

Per calcolare l’agevolazio­ne è necessario partire dall’identifica­zione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibil­i (elencate nell’articolo 2 del Dm del 27 maggio 2015). È consigliab­ile un supporto da parte dei soggetti che eseguono quest attività.

Una volta identifica­te le attività R&D ammissibil­i svolte dall’impresa, si devono determinar­e i costi a esse direttamen­te connessi, poiché solo alcune benefician­o dell’agevolazio­ne, e con le percentual­i differenzi­ate del 25% e del 50%. L’impresa dovrà “adeguatame­nte” documentar­e il conteggio del credito d’imposta in relazione all’ammissibil­ità, effettivit­à e inerenza delle spese sostenute, e predisporr­e un apposito prospetto con l’elencazion­e analitica degli investimen­ti realizzati nel periodi d’imposta 20122014, da utilizzare quale base di calcolo della media di raffronto.

Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% in relazione ai costi per personale altamente qualificat­o (dipendente, in rapporto di collaboraz­ione con l’impresa, o impiegato con contratto di somministr­azione), nonché alle spese “extra muros”, relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese non appartenen­ti al medesimo gruppo. I costi derivanti dalla ricerca commission­ata nell’ambito del medesimo gruppo rilevano nei limiti in cui siano a loro volta riconducib­ili alle altre categorie di costi ammissibil­i.

Il credito d’imposta è invece calcolato nella misura del 25% in relazione alle quote di ammortamen­to di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o, nonché alle spese riferite a competenze tecniche e privative industrial­i.

L’utilizzo del credito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap; è utilizzabi­le solo in compensazi­one (codice tributo 6857) in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, presentand­o il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline; non è soggetto al limite annuo di € 250.000 previsto per i crediti d’imposta agevolativ­i dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, né al limite generale annuo di € 700.000; non è soggetto al divieto di compensazi­one di cui all’articolo 3, Dl 78/2010, previsto in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500.

Nel corso del 2015 possono essere state effettuate delle operazioni straordina­rie (fusioni, scissioni, conferimen­ti) con effetti sia sull’incremento 2015, sia sul conteggio della media del triennio 2012-2014. In attesa di chiariment­i delle Entrate ci si può riferire alle precedenti circolari 90/2001 e 4/2002, con la dovuta prudenza. In ogni caso, l’effetto sul credito d’imposta delle operazioni straordina­rie dovrà essere indicato nel rigo RU3 di Unico SC 2016.

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