Ricerca e sviluppo, il credito d’imposta debutta in Unico
Bonus utilizzabile solo in compensazione
Il modello Unico SC 2016 è il primo in cui i contribuenti Ires devono dichiarare, nel quadro RU, con il codice credito B9, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 35, legge 190/2014). Si tratta di un’agevolazione automatica, cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme sulle altre misure non dispongano diversamente: pertanto, i costi agevolabili sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute, fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti (risoluzione n. 66/E del 3 agosto 2016).
Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 25% o del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media fissa 2012-2014 dei medesimi investimenti, ed è riconosciuto, fino a un importo massimo anno di € 5.000.000, se gli investimenti di periodo agevolabili sono superiori ad € 30.000.
Il calcolo
Per calcolare l’agevolazione è necessario partire dall’identificazione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili (elencate nell’articolo 2 del Dm del 27 maggio 2015). È consigliabile un supporto da parte dei soggetti che eseguono quest attività.
Una volta identificate le attività R&D ammissibili svolte dall’impresa, si devono determinare i costi a esse direttamente connessi, poiché solo alcune beneficiano dell’agevolazione, e con le percentuali differenziate del 25% e del 50%. L’impresa dovrà “adeguatamente” documentare il conteggio del credito d’imposta in relazione all’ammissibilità, effettività e inerenza delle spese sostenute, e predisporre un apposito prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nel periodi d’imposta 20122014, da utilizzare quale base di calcolo della media di raffronto.
Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% in relazione ai costi per personale altamente qualificato (dipendente, in rapporto di collaborazione con l’impresa, o impiegato con contratto di somministrazione), nonché alle spese “extra muros”, relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese non appartenenti al medesimo gruppo. I costi derivanti dalla ricerca commissionata nell’ambito del medesimo gruppo rilevano nei limiti in cui siano a loro volta riconducibili alle altre categorie di costi ammissibili.
Il credito d’imposta è invece calcolato nella misura del 25% in relazione alle quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonché alle spese riferite a competenze tecniche e privative industriali.
L’utilizzo del credito
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap; è utilizzabile solo in compensazione (codice tributo 6857) in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline; non è soggetto al limite annuo di € 250.000 previsto per i crediti d’imposta agevolativi dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, né al limite generale annuo di € 700.000; non è soggetto al divieto di compensazione di cui all’articolo 3, Dl 78/2010, previsto in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500.
Nel corso del 2015 possono essere state effettuate delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) con effetti sia sull’incremento 2015, sia sul conteggio della media del triennio 2012-2014. In attesa di chiarimenti delle Entrate ci si può riferire alle precedenti circolari 90/2001 e 4/2002, con la dovuta prudenza. In ogni caso, l’effetto sul credito d’imposta delle operazioni straordinarie dovrà essere indicato nel rigo RU3 di Unico SC 2016.