La firma elettronica «certifica» la forma scritta
pNumerose importanti novità di impatto civilistico, specialmente in tema di documento informatico, forma scritta e copie di atti, sono contenute nella legge di riforma del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) contenuta dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso. Una prima lettura di questi aspetti è stata effettuata in una breve nota del Consiglio nazionale del Notariato diffusa ieri.
Il documento informatico
Il decreto legislativo 179/2016 introduce anzitutto una nuova nozione del concetto di «documento informatico», volta a salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla documentazione elettronica in generale.
Infatti, se qualsiasi contenuto (immagine, suono, testo, video anche in forma multimediale) può essere oggetto di rappresentazione digitale e, quindi, fruibile informaticamente e trasmissibile in via telematica, non di meno occorre distinguere tra oggetti che, per la loro forza rappresentativa, possono essere annoverati tra le prove documentali e quelli che invece rimangono in un ambito giuridicamente irrilevante.
Inoltre, nell’ambito dei documenti informatici giuridicamente rilevanti, è possibile ulteriormente distinguere: 1 i documenti informatici contenenti rappresentazioni e riproduzioni che non si risolvono in un testo grafico 1 i documenti informatici contenenti un testo che sono diversamente disciplinati a se- conda che siano privi di sottoscrizione o se siano sottoscritti con un qualche tipo di firma elettronica.
Forma scritta e firma elettronica
La nuova normativa attribuisce il valore di forma scritta al documento informatico sottoscritto con firma elettronica, a differenza della vecchia formulazione (sicuramente più equilibrata, secondo il Consiglio nazionale del Notariato), che lasciava al giudice libera valutazione sull’idoneità del documento sottoscritto con firma elettronica a integrare il requisito della forma scritta. Infatti, all’interno del perimetro della firma elettronica rientrano varie fattispecie, molto diverse fra loro per caratteristiche tecniche, a cui non può essere attribuita la medesima valenza giuridica, per il solo fatto di non rientrare nelle più specifiche categorie di firma avanzata, digitale, qualificata.
Rimane, comunque, invariata, come nel testo previgente, la necessità di utilizzare la firma qualificata o digitale per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità.
In definitiva, all’interno del perimetro della «forma scritta», in cui ci si ritrova tutte le volte che sia presente un qualunque tipo di sottoscrizione elettronica, è in concreto il tipo di firma utilizzato che determina la valenza giuridica del documento. Nel caso di utilizzo di firma elettronica semplice si avrà, però, una sorta di forma scritta “minore” e che non è sufficiente a concludere contratti per cui essa sia richiesta a pena di nullità. 7 Acronimo di «Codice amministrazione digitale», il Cad è l’insieme di norme che attribuiscono valore giuridico al documento informatico. L’efficacia probatoria è stata sancita dal decreto legislativo 82/2005. Affinché i documenti elettronici abbiano piena valenza giuridica, occorre la firma digitale. Il Cad ha permesso la dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, consentendo di sostituire gli archivi cartacei con quelli informatici nel rispetto di specifiche regole tecniche