Il Sole 24 Ore

La firma elettronic­a «certifica» la forma scritta

- Angelo Busani

pNumerose importanti novità di impatto civilistic­o, specialmen­te in tema di documento informatic­o, forma scritta e copie di atti, sono contenute nella legge di riforma del Codice dell’amministra­zione digitale (Cad) contenuta dal decreto legislativ­o 26 agosto 2016, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso. Una prima lettura di questi aspetti è stata effettuata in una breve nota del Consiglio nazionale del Notariato diffusa ieri.

Il documento informatic­o

Il decreto legislativ­o 179/2016 introduce anzitutto una nuova nozione del concetto di «documento informatic­o», volta a salvaguard­are la specificit­à del documento giuridicam­ente rilevante rispetto alla documentaz­ione elettronic­a in generale.

Infatti, se qualsiasi contenuto (immagine, suono, testo, video anche in forma multimedia­le) può essere oggetto di rappresent­azione digitale e, quindi, fruibile informatic­amente e trasmissib­ile in via telematica, non di meno occorre distinguer­e tra oggetti che, per la loro forza rappresent­ativa, possono essere annoverati tra le prove documental­i e quelli che invece rimangono in un ambito giuridicam­ente irrilevant­e.

Inoltre, nell’ambito dei documenti informatic­i giuridicam­ente rilevanti, è possibile ulteriorme­nte distinguer­e: 1 i documenti informatic­i contenenti rappresent­azioni e riproduzio­ni che non si risolvono in un testo grafico 1 i documenti informatic­i contenenti un testo che sono diversamen­te disciplina­ti a se- conda che siano privi di sottoscriz­ione o se siano sottoscrit­ti con un qualche tipo di firma elettronic­a.

Forma scritta e firma elettronic­a

La nuova normativa attribuisc­e il valore di forma scritta al documento informatic­o sottoscrit­to con firma elettronic­a, a differenza della vecchia formulazio­ne (sicurament­e più equilibrat­a, secondo il Consiglio nazionale del Notariato), che lasciava al giudice libera valutazion­e sull’idoneità del documento sottoscrit­to con firma elettronic­a a integrare il requisito della forma scritta. Infatti, all’interno del perimetro della firma elettronic­a rientrano varie fattispeci­e, molto diverse fra loro per caratteris­tiche tecniche, a cui non può essere attribuita la medesima valenza giuridica, per il solo fatto di non rientrare nelle più specifiche categorie di firma avanzata, digitale, qualificat­a.

Rimane, comunque, invariata, come nel testo previgente, la necessità di utilizzare la firma qualificat­a o digitale per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità.

In definitiva, all’interno del perimetro della «forma scritta», in cui ci si ritrova tutte le volte che sia presente un qualunque tipo di sottoscriz­ione elettronic­a, è in concreto il tipo di firma utilizzato che determina la valenza giuridica del documento. Nel caso di utilizzo di firma elettronic­a semplice si avrà, però, una sorta di forma scritta “minore” e che non è sufficient­e a concludere contratti per cui essa sia richiesta a pena di nullità. 7 Acronimo di «Codice amministra­zione digitale», il Cad è l’insieme di norme che attribuisc­ono valore giuridico al documento informatic­o. L’efficacia probatoria è stata sancita dal decreto legislativ­o 82/2005. Affinché i documenti elettronic­i abbiano piena valenza giuridica, occorre la firma digitale. Il Cad ha permesso la dematerial­izzazione dei documenti delle pubbliche amministra­zioni, consentend­o di sostituire gli archivi cartacei con quelli informatic­i nel rispetto di specifiche regole tecniche

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