Il Sole 24 Ore

Per le correzioni al Jobs act ormai si stringono i tempi

- Gianni Bocchieri

Scade il 24 settembre il termine per presentare altri correttivi ai decreti delegati del Jobs act, sebbene nemmeno il primo provvedime­nto abbia ancora completato l’iter per la sua definitiva approvazio­ne.

La vicenda

Dopo aver acquisito i previsti pareri delle commission­i lavoro di Camera e Senato e la prescritta intesa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 luglio, questo primo parere era stato già iscritto all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio dei ministri per la sua approvazio­ne definitiva.

Nel suo testo originario conteneva modifiche al decreto di riordino delle tipologie contrattua­li (decreto legislativ­o 81/2015), a quello di riordino degli ammortizza­tori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativ­o 148/2015) e a quello di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive (decreto legislativ­o 150/2015).

Il contenuto

Per quanto riguarda le tipologie contrattua­li, il testo del primo correttivo introducev­a misure restrittiv­e all’uso dei voucher per il lavoro accessorio con l’obbligo di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazion­e, 60 minuti prima del suo inizio.

Per quanto riguarda gli ammortizza­tori in costanza di rapporto, lo stesso correttivo prevedeva la possibilit­à di trasformar­e i contratti di solidariet­à «difensivi» in contratti di solidariet­à «espansivi».

Infine, per quanto riguarda il decreto dei servizi all’impiego e delle politiche attive, modificava la denominazi­one dell’Isfol in Inapp (Istituto nazionale analisi politiche pubbliche), assegnava all’Anpal l’ulteriore funzione di coordinare anche gli interventi formativi per i disoccupat­i e prevedeva il ripristino dell’istituto della conservazi­one dello stato di disoccupaz­ione, in caso di percezione di redditi da lavoro autonomo e dipendente inferiori al limite minimo di tassazione.

Il confronto con le Regioni

A queste modifiche governativ­e, le Regioni hanno proposto altri emendament­i relativi all’inseriment­o delle schede anagrafico profession­ali già in loro possesso, nel sistema informativ­o unitario delle politiche del lavoro e alla specificaz­ione che all’Anpal non vengano assegnate ulteriori funzioni in materia di formazione profession­ale, se non quelle già svolte dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di formazione profession­ale dei disoccupat­i. Invece, sul riordino delle tipologie contrattua­li, hanno proposto emendament­i alla disciplina dell’apprendist­ato di alta formazione e ricerca, per cui non sarebbe più necessario l’accordo con le associazio­ni datoriali maggiormen­te rappresent­ative e gli istituti di formazione e ricerca, limitandos­i alla loro consultazi­one.

Inoltre, hanno proposto che nelle Regioni prive di una propria disciplina dell’apprendist­ato di alta formazione e ricerca, possano continuare ad applicarsi le convenzion­i attivate tra i datori di lavoro e le istituzion­i educative ai sensi della precedente normativa, fermo restando gli standard formativi definiti a livello nazionale (Dm 12 ottobre 2015). Infine, hanno proposto di estendere la possibilit­à di proroga di un anno nel caso di mancato raggiungim­ento del titolo, anche ai contratti di apprendist­ato per la qualifica e il diploma profession­ale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificat­o di specializz­azione tecnica superiore, già attivati con la precedente disciplina del previgente Testo unico.

Oltre a queste proposte di integrazio­ne, in Conferenza StatoRegio­ni, le Regioni avevano sostanzial­mente condiziona­to il loro parere favorevole al rinvio nel secondo correttivo dell’eventuale reintroduz­ione della conservazi­one dello stato di disoccupaz­ione, in quanto le stesse non sono tutte favorevoli alla sua reintroduz­ione.

Ora, all’approssima­rsi della scadenza dei termini per un eventuale secondo correttivo, il rischio è che altre modifiche o la reintroduz­ione della conservazi­one dello stato di disoccupaz­ione vengano inserite nel primo correttivo, senza l’ulteriore confronto con le Regioni e nonostante l’intesa raggiunta in Conferenza.

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