Il Sole 24 Ore

Niente flagranza su input della vittima

Inammissib­ili interpreta­zioni estensive di disposizio­ni eccezional­i

- Patrizia Maciocchi

Non è arresto in flagranza quello eseguito sulla base di infor

mazioni della vittima o di terzi fornite nell’immediatez­za del fatto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 39131, dirimono il contrasto sul tema, prendendo le distanze da prassi poliziesch­e e da pericolose estensioni del concetto di flagranza. Secondo l’indirizzo contrario a quello affermato nella sentenza di ieri, infatti, il concetto di flagranza o di quasi flagranza può essere applicato anche alle situazioni in cui a inseguire il reo non è chi ha direttamen­te assistito al crimine, ma l’arresto scatta sulla base di indicazion­i della vittima o di altri, come risultato di un’indagine investigat­iva, per quanto rapida e condotta nell’immediatez­za del fatto.

Una tesi non condivisib­ile precisa il Supremo collegio, pur consideran­do anche l’evoluzione che la nozione di inseguimen­to ha avuto nel tempo. Alla luce delle nuove tecnologie nella definizion­e di inseguimen­to possono rientrare una serie di azioni diverse da quelle descritte nel film «Guardie e Ladri» di Totò, dove il ladro scappa tallonato da un ansimante poliziotto. Ora l’inseguimen­to può essere messo in atto in molti modi: dal posto di blocco al controllo a distanza mediante i siste- mi di controllo elettronic­o satellitar­e. Quello che però non può mancare perché l’arresto sia valido è la certezza o l’altissima probabilit­à che la persona arrestata sia la stessa che ha commesso il reato. Una consapevol­ezza che si acquisisce solo quando l’inseguito è stato colto sul fatto.

Per le Sezioni unite deve considerar­si superata anche la nozione di quasi flagranza, riservata a chi viene «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatam­ente prima». In tal caso precisa la Cassazione la persona inseguita non «si considera» in stato di quasi flagranza ma «è» in stato di flagranza. Diverso è il caso, come quello esaminato nell’ordinanza di rinvio, in cui la persona era stata arrestata sulla base di una segnalazio­ne della vittima, che era stata accoltella­ta. L’uomo era stato raggiunto dai carabinier­i, i quali avevano effettuato una perquisizi­one personale, del veicolo e dell’abitazione senza trovare il coltello o altre tracce del reato. Il gip, dopo l’interrogat­orio e sentito il difensore, aveva deciso di non convalidar­e l’arresto, ritenendo insussiste­nte il requisito della flagranza o della quasi flagranza.

Per le Sezioni unite si è trattato di una decisione corretta. La provvisori­a privazione del diritto fondamenta­le alla libertà personale, su iniziativa della polizia giudiziari­a e in assenza di un provvedime­nto motivato dell’autorità giudiziari­a, rappresent­a, infatti, un istituto del tutto eccezional­e, connotato in tal senso dalla Costituzio­ne (articolo 13 terzo comma). Le disposizio­ni della legge ordinaria e del Codice di rito che disciplina­no l’arresto devono quindi essere interpreta­te in maniera stretta. La dilatazion­e della nozione di quasi flagranza fino a prescinder­e dall’essenziale relazione tra la percezione diretta del fatto e il successivo arresto, deborda - sottolinea­no i giudici - dall’ambito dell’interpreta­zione estensiva dell’articolo 382, comma 1 del codice di procedura penale.

Cedendo alla tentazione di progressiv­i slittament­i e assimilazi­oni tra l’ipotesi specifica dell’inseguimen­to, e quelle più generiche, e dunque differenti, delle ricerche o delle investigaz­ioni tempestive si viola il tenore letterale della norma. Per il Supremo collegio non è dunque condivisib­ile l’orientamen­to contrario secondo il quale ciò che conta è che la polizia giudiziari­a si attivi immediatam­ente dopo il delitto e inneschi una sequela ininterrot­ta di atti, dall’investigaz­ione al materiale inseguimen­to, che, senza soluzione di continuità si concludano con l’arresto del reo. Una tesi che forse trova il favore dell’opinione pubblica perché risponde all’esigenza avvertita di assicurare la pronta reazione delle istituzion­i ai reati più gravi, ma che non è praticabil­e dal punto di vista del diritto e delle garanzie costituzio­nali.

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