Il Sole 24 Ore

Sequestri: alla Consulta i compensi dei custodi

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pLa Corte di cassazione boccia la norma che taglia, con effetto retroattiv­o, i compensi riconosciu­ti ai custodi dei veicoli sequestrat­i: e chiede l’intervento della Consulta per chiarire i dubbi di costituzio­nalità della legge. Con un’ordinanza interlocut­oria (18520)i giudici, dichiarano rilevante e non manifestam­ente infondata, la questione di legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 1, commi da 312 a 320, della legge n.311 del 2004, «nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro con effetto retroattiv­o, compensi inferiori a quelli previgenti».

La legge ha modificato la disciplina in materia di compenso ai custodi dei veicoli “messi sotto chiave” dall’autorità giudiziari­a, prevedendo, a certe condizioni relative all’ “età” dei veicoli e al tempo di giacenza, l’alienazion­e forzosa di quelli rimasti presso il custode, anche se non confiscati e la correspons­ione a quest’ultimo di un importo complessiv­o forfetario, determinat­o sulla base dei criteri indicati nel comma 318, espressame­nte in deroga alle tariffe, più favorevoli, previste dal precedente Dpr (115/2002).

L’obiettivo del legislator­e era quello di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrat­i, confiscati e non, presso i custodi, la cui conseguenz­a è l’accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di valore irrisorio, per i quali l’amministra­zione deve sostenere gli esorbitant­i costi rappresent­ati dal pagamento per l’attività di custode inutil- mente protratta nel tempo.

La norma, con portata retroattiv­a è stata superata dal regolament­o del 2006 con il quale il ministero della giustizia ha dettato le tabelle per le indennità. Un tariffario con le singole voci per ogni attività: dal recupero alla custodia con prezzi che variano a seconda del veicolo e della “conservazi­one” del mezzo in area coperta o meno. Il regolament­o lasciava ferma la legge 2004 per le attività di custodia e conservazi­one dei beni sottoposti a sequestro per i quali alla data dell’entrata in vigore non era ancora stato emesso un decreto di liquidazio­ne da parte dell’autorità giudiziari­a. Per la Suprema corte la disciplina intertempo­rale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata sorti nella vigenza di un diverso sistema, è di dubbia compatibil­ità sia con la Costituzio­ne sia con la Cedu. Per i giudici la retroattiv­ità della norma, anche se coerente con l’esigenza di abbattere gli oneri, impone un sacrificio alla sola categoria dei custodi pregiudica­ndo il loro diritto al compenso per prestazion­i già effettuate. Tutte da valutare le conseguenz­e economiche in caso di adesione della Consulta alla tesi della Cassazione.

LEGGE 311/2004 DA VALUTARE Nel mirino la retroattiv­ità della norma che ha pregiudica­to diritti soggettivi che trovavano la loro fonte in rapporti contrattua­lizzati

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