Sequestri: alla Consulta i compensi dei custodi
pLa Corte di cassazione boccia la norma che taglia, con effetto retroattivo, i compensi riconosciuti ai custodi dei veicoli sequestrati: e chiede l’intervento della Consulta per chiarire i dubbi di costituzionalità della legge. Con un’ordinanza interlocutoria (18520)i giudici, dichiarano rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 312 a 320, della legge n.311 del 2004, «nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti».
La legge ha modificato la disciplina in materia di compenso ai custodi dei veicoli “messi sotto chiave” dall’autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni relative all’ “età” dei veicoli e al tempo di giacenza, l’alienazione forzosa di quelli rimasti presso il custode, anche se non confiscati e la corresponsione a quest’ultimo di un importo complessivo forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318, espressamente in deroga alle tariffe, più favorevoli, previste dal precedente Dpr (115/2002).
L’obiettivo del legislatore era quello di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrati, confiscati e non, presso i custodi, la cui conseguenza è l’accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di valore irrisorio, per i quali l’amministrazione deve sostenere gli esorbitanti costi rappresentati dal pagamento per l’attività di custode inutil- mente protratta nel tempo.
La norma, con portata retroattiva è stata superata dal regolamento del 2006 con il quale il ministero della giustizia ha dettato le tabelle per le indennità. Un tariffario con le singole voci per ogni attività: dal recupero alla custodia con prezzi che variano a seconda del veicolo e della “conservazione” del mezzo in area coperta o meno. Il regolamento lasciava ferma la legge 2004 per le attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro per i quali alla data dell’entrata in vigore non era ancora stato emesso un decreto di liquidazione da parte dell’autorità giudiziaria. Per la Suprema corte la disciplina intertemporale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata sorti nella vigenza di un diverso sistema, è di dubbia compatibilità sia con la Costituzione sia con la Cedu. Per i giudici la retroattività della norma, anche se coerente con l’esigenza di abbattere gli oneri, impone un sacrificio alla sola categoria dei custodi pregiudicando il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate. Tutte da valutare le conseguenze economiche in caso di adesione della Consulta alla tesi della Cassazione.
LEGGE 311/2004 DA VALUTARE Nel mirino la retroattività della norma che ha pregiudicato diritti soggettivi che trovavano la loro fonte in rapporti contrattualizzati