Appalti con principio di rotazione
Annullato un contratto per servizi concluso con l’affidatar io precedente
pNelle procedure negoziate a cui può partecipare un numero limitato di operatori economici, il principio di rotazione è tutt’altro che marginale: al contrario, proprio l’accesso “filtrato” dalla stazione appaltante secondo una propria soglia economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è una «garanzia minima» che si concilia con le regole di trasparenza e concorrenzialità ed è tale da vietare l’invito anche al gestore uscente pur se idoneo e affidabile. Anche il Tar di Palermo – sentenza 1916/2016, Terza sezione, 27 luglio - interviene nell’ampio dibattito sull’equilibrio tra massima partecipazione delle imprese e rischio di rendite di po- sizione negli appalti pubblici, promuovendo un’interpretazione «rigorosa» della disciplina sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (comma 6, articolo 57, Dlgs 163/2006, ex Codice appalti).
Queste norme prevedono la selezione delle aziende «sulla base di informazioni…desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza, ro- tazione», quindi la scelta di «almeno tre…, se sussistono in tale numero soggetti idonei».
I giudici hanno così annullato un contratto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che una centrale unica di committenza aveva sottoscritto con un precedente gestore (affidatario con due proroghe) anziché con una delle altre imprese “invitate”. Accogliendo la tesi di una di queste, il Tar ha spiegato che in questi casi la prescrizione sull’avvicendamento delle ditte con i requisiti per avere rapporti con la Pa «non è banale o secondario, e costituisce la garanzia minima affinché possa essere ritenuta compatibile con le regole di trasparenza e concorrenzialità, che presidiano il settore degli appalti pubblici, una procedura che, in sé, contiene significative deroghe all’ordinario criterio di aggiudicazione degli appalti». Ciò, come precisato, pur se parte della giurisprudenza - non citata, ma tra la più recente si veda la sentenza del Tar Lazio n. 3319/2016 - non ha ritenuto la rotazione una regola assoluta prevalente che a priori esclude i gestori uscenti se stata accertata la trasparenza della procedura selettiva.
Per la Sezione, questo principio «anche dalla piena lettura della norma…si affianca a quello di trasparenza e di parità di trattamento, e non può essere eluso per il rispetto degli altri concorrenti principi che devono essere segui- ti», a maggior ragione in questi casi dove la rotazione «assume un valore ancor più pregnante a fronte del limitato numero di ditte». Perciò, anche a voler condividere l'interpretazione normativa più estensiva, «difficilmente potrebbero essere ritenute rispettate le garanzie minime previste dalle norme di legge in materia».
Nella sentenza si è sottolineato che la mancata rotazione dell’affidatario in queste gare non può essere dettata dall’insuccesso della pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio: è sempre illegittima sia perché questa pubblicità ha una «limitata efficacia» sia perché la Pa, dopo l’invito e prima dell’affidamento, conosce il numero delle manifestazioni d’interesse ricevute. Nel caso in questione, oltre a quella dell’ex gestore non più ammissibile, erano due, cioè un «esiguo numero non...idoneo a consentire il pieno rispetto alle garanzie di legge».
GLI ORIENTAMENTI La sentenza dà più peso al criterio della massima partecipazione delle imprese Altre pronunce non ritengono necessaria la rotazione