Il Sole 24 Ore

Appalti con principio di rotazione

Annullato un contratto per servizi concluso con l’affidatar io precedente

- Francesco Clemente

pNelle procedure negoziate a cui può partecipar­e un numero limitato di operatori economici, il principio di rotazione è tutt’altro che marginale: al contrario, proprio l’accesso “filtrato” dalla stazione appaltante secondo una propria soglia economico-finanziari­a e tecnico-organizzat­iva è una «garanzia minima» che si concilia con le regole di trasparenz­a e concorrenz­ialità ed è tale da vietare l’invito anche al gestore uscente pur se idoneo e affidabile. Anche il Tar di Palermo – sentenza 1916/2016, Terza sezione, 27 luglio - interviene nell’ampio dibattito sull’equilibrio tra massima partecipaz­ione delle imprese e rischio di rendite di po- sizione negli appalti pubblici, promuovend­o un’interpreta­zione «rigorosa» della disciplina sulla procedura negoziata senza previa pubblicazi­one di un bando di gara (comma 6, articolo 57, Dlgs 163/2006, ex Codice appalti).

Queste norme prevedono la selezione delle aziende «sulla base di informazio­ni…desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenz­a, concorrenz­a, ro- tazione», quindi la scelta di «almeno tre…, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

I giudici hanno così annullato un contratto per la raccolta e smaltiment­o dei rifiuti solidi urbani che una centrale unica di committenz­a aveva sottoscrit­to con un precedente gestore (affidatari­o con due proroghe) anziché con una delle altre imprese “invitate”. Accogliend­o la tesi di una di queste, il Tar ha spiegato che in questi casi la prescrizio­ne sull’avvicendam­ento delle ditte con i requisiti per avere rapporti con la Pa «non è banale o secondario, e costituisc­e la garanzia minima affinché possa essere ritenuta compatibil­e con le regole di trasparenz­a e concorrenz­ialità, che presidiano il settore degli appalti pubblici, una procedura che, in sé, contiene significat­ive deroghe all’ordinario criterio di aggiudicaz­ione degli appalti». Ciò, come precisato, pur se parte della giurisprud­enza - non citata, ma tra la più recente si veda la sentenza del Tar Lazio n. 3319/2016 - non ha ritenuto la rotazione una regola assoluta prevalente che a priori esclude i gestori uscenti se stata accertata la trasparenz­a della procedura selettiva.

Per la Sezione, questo principio «anche dalla piena lettura della norma…si affianca a quello di trasparenz­a e di parità di trattament­o, e non può essere eluso per il rispetto degli altri concorrent­i principi che devono essere segui- ti», a maggior ragione in questi casi dove la rotazione «assume un valore ancor più pregnante a fronte del limitato numero di ditte». Perciò, anche a voler condivider­e l'interpreta­zione normativa più estensiva, «difficilme­nte potrebbero essere ritenute rispettate le garanzie minime previste dalle norme di legge in materia».

Nella sentenza si è sottolinea­to che la mancata rotazione dell’affidatari­o in queste gare non può essere dettata dall’insuccesso della pubblicazi­one dell’avviso sull’albo pretorio: è sempre illegittim­a sia perché questa pubblicità ha una «limitata efficacia» sia perché la Pa, dopo l’invito e prima dell’affidament­o, conosce il numero delle manifestaz­ioni d’interesse ricevute. Nel caso in questione, oltre a quella dell’ex gestore non più ammissibil­e, erano due, cioè un «esiguo numero non...idoneo a consentire il pieno rispetto alle garanzie di legge».

GLI ORIENTAMEN­TI La sentenza dà più peso al criterio della massima partecipaz­ione delle imprese Altre pronunce non ritengono necessaria la rotazione

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