Attenti agli interessi sui pagamenti
I contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateazione hanno ancora meno di un mese per poter richiedere la riammissione (si veda anche l’articolo riportato sopra). In generale occorre prestare, però, molta attenzione alle regole base sui pagamenti perché in molti casi la decadenza può dipendere anche dal semplice tardivo pagamento di una rata.
La riammissione
Il decreto legge enti locali ha previsto, per i soggetti decaduti dal beneficio della rateazione alla data del 30 giugno 2016, la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per il pagamento delle somme che risultano anco- ra da versare. Questo senza obbligo di pagamento integrale delle rate che risultano scadute all’atto di presentazione della domanda di riammissione alla rateazione.
La domanda deve essere presentata all’agente della riscossione entro giovedì 20 ottobre e la nuova rateazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Tuttavia, coloro che originariamente avevano ottenuto un piano di rateizzazione straordinaria con più di 72 rate e fino a un massimo di 120, possono ottenere al massimo lo stesso numero di rate che erano state loro concesse in precedenza. Da questo nuovo piano di rateazione si decade in caso di mancato pagamento di sole due rate non consecutive.
Dopo il 20 ottobre, invece, resta ferma per il contribuente la possibilità di richiedere la riammissione alla rateizzazione, a prescindere dalla data in cui risulta decaduto, solo a condizione che il contribuente provveda al pagamento integrale delle rate scadute al momento di presentazione della domanda di riammissione.
La decadenza
Ma cerchiamo di capire quando si decade dal beneficio della rateizzazione. Secondo la norma attualmente in vigore, si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: in questo caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di ammortamento allegato all’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione.
Occorre prestare, però, attenzione alla data di pagamento prevista per ciascuna rata del piano. Infatti, in caso di pagamento tardivo di una rata, si rendono applicabili, per quella rata, gli interessi di mora per il ritardato pagamento. Se il contribuente non provvede a richiedere direttamente all’agente della riscossione il calcolo degli interessi di mora sulla rata pagata in ritardo, rischia che il sistema consideri quella rata come non pagata (ovvero pagata solo in parte) e, con il versamento della rata successiva, venga imputata una parte delle somme ricevute a copertura dei precedenti interessi di mora sulla rata pagata in ritardo e solo in parte a copertura della nuova rata. Dato questo meccanismo di funzionamento del sistema, il contribuente rischia di non adempiere correttamente al piano di rateazione e di incorrere nel mancato pagamento, anche non consecutivo, delle cinque rate, con l’effetto di essere considerato decaduto dal beneficio della rateazione.
Attenzione, quindi, al pagamento delle rate entro le scadenze previste dal piano di ammortamento e, in caso di pagamento tardivo, attenzione a richiedere prontamente a Equitalia il calcolo degli interessi di mora relativi alla rata pagata in ritardo e provvedere al loro pagamento.