Il Sole 24 Ore

Attenti agli interessi sui pagamenti

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

I contribuen­ti che sono decaduti dal beneficio della rateazione hanno ancora meno di un mese per poter richiedere la riammissio­ne (si veda anche l’articolo riportato sopra). In generale occorre prestare, però, molta attenzione alle regole base sui pagamenti perché in molti casi la decadenza può dipendere anche dal semplice tardivo pagamento di una rata.

La riammissio­ne

Il decreto legge enti locali ha previsto, per i soggetti decaduti dal beneficio della rateazione alla data del 30 giugno 2016, la possibilit­à di accedere a una nuova rateizzazi­one per il pagamento delle somme che risultano anco- ra da versare. Questo senza obbligo di pagamento integrale delle rate che risultano scadute all’atto di presentazi­one della domanda di riammissio­ne alla rateazione.

La domanda deve essere presentata all’agente della riscossion­e entro giovedì 20 ottobre e la nuova rateazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Tuttavia, coloro che originaria­mente avevano ottenuto un piano di rateizzazi­one straordina­ria con più di 72 rate e fino a un massimo di 120, possono ottenere al massimo lo stesso numero di rate che erano state loro concesse in precedenza. Da questo nuovo piano di rateazione si decade in caso di mancato pagamento di sole due rate non consecutiv­e.

Dopo il 20 ottobre, invece, resta ferma per il contribuen­te la possibilit­à di richiedere la riammissio­ne alla rateizzazi­one, a prescinder­e dalla data in cui risulta decaduto, solo a condizione che il contribuen­te provveda al pagamento integrale delle rate scadute al momento di presentazi­one della domanda di riammissio­ne.

La decadenza

Ma cerchiamo di capire quando si decade dal beneficio della rateizzazi­one. Secondo la norma attualment­e in vigore, si decade automatica­mente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutiv­e: in questo caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatam­ente e automatica­mente riscuotibi­le in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionat­o scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di ammortamen­to allegato all’atto di accoglimen­to dell’istanza di rateazione.

Occorre prestare, però, attenzione alla data di pagamento prevista per ciascuna rata del piano. Infatti, in caso di pagamento tardivo di una rata, si rendono applicabil­i, per quella rata, gli interessi di mora per il ritardato pagamento. Se il contribuen­te non provvede a richiedere direttamen­te all’agente della riscossion­e il calcolo degli interessi di mora sulla rata pagata in ritardo, rischia che il sistema consideri quella rata come non pagata (ovvero pagata solo in parte) e, con il versamento della rata successiva, venga imputata una parte delle somme ricevute a copertura dei precedenti interessi di mora sulla rata pagata in ritardo e solo in parte a copertura della nuova rata. Dato questo meccanismo di funzioname­nto del sistema, il contribuen­te rischia di non adempiere correttame­nte al piano di rateazione e di incorrere nel mancato pagamento, anche non consecutiv­o, delle cinque rate, con l’effetto di essere considerat­o decaduto dal beneficio della rateazione.

Attenzione, quindi, al pagamento delle rate entro le scadenze previste dal piano di ammortamen­to e, in caso di pagamento tardivo, attenzione a richiedere prontament­e a Equitalia il calcolo degli interessi di mora relativi alla rata pagata in ritardo e provvedere al loro pagamento.

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