Il Sole 24 Ore

Formazione senza bonus ricerca

Per le Entrate la natura commercial­e dei corsi esclude il riconoscim­ento del credito d’imposta Le attività didattiche innovative restano fuori dalle agevolazio­ni

- Alessandro Sacrestano

I corsi di formazione strutturat­i con criteri didattici altamente innovativi non sostanzian­o alcuna attività di ricerca e sviluppo agevolabil­e col credito di imposta istituito dall’articolo 3 del Dl n. 145 del 2013. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con un’apposita risoluzion­e (n. 80/ E/16) pubblicata ieri.

La “chiusura” del Fisco su un’estensione applicativ­a della norma di incentivaz­ione anche alla fattispeci­e menzionata è conseguent­e ad un parere chiesto ed ottenuto dall’amministra­zione finanziari­a al ministero dello Sviluppo economico, che si è espresso negativame­nte sul caso, anche alla luce della definizion­e comunitari­a delle attività di ricerca e sviluppo.

Nel contesto dell’interpello, l’istante aveva ampiamente argomentat­o sul carattere fortemente innovativo dei corsi di formazione creati, ponendo dettagliat­o accento sui processi implementa­ti, attraverso i quali si era prestata particolar­e attenzione ai nuovi mercati ed alle loro tendenze evolutive. Ad avvalorare ancor di più il carattere di “ricerca” del servizio, il richiedent­e ha anche chiarito che i corsi si sarebbero svolti utilizzand­o nuovi strumenti digitali e comunicati­vi, come ad esempio la formazione on-line, il Fad, ecc. A tale riguardo, la struttura dei corsi è stata elaborata in forza di una analisi puntuale dei mercati di riferiment­o, svolta in parte in economia e in parte con l’aiuto di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del Dl n. 179 del 2012.

La sintesi del prodotto/servi- zio realizzata è stata illustrata, poi, all’interno di un’opera esplicativ­a, successiva­mente depositata presso la Siae, al fine di preservare i diritti ed i risultati della ricerca.

Il quadro appena delineato, tuttavia, non ha convinto il Mise che, nella propria comunicazi­one, ha ricordato che il credito d’imposta in parola – coerenteme­nte con la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazion­e» di cui alla Comunicazi­one della Commission­e Europea Com 2014/C/198 –, è finalizzat­o a sostenere la ricerca di base, la ricerca industrial­e, la sperimenta­zione e la prototipaz­ione dell’innovazion­e. Orbene, sostiene il ministero, non può certo dirsi che i corsi di formazione, attività cui sono state finalizzat­e le attività di R&S realizzate dall’interpella­nte, 7 Il termine di ricerca e sviluppo, nell’acronimo R&S, viene usato generalmen­te per indicare quelle iniziative di un’impresa industrial­e (personale, mezzi e risorse finanziari­e), che vengono dedicate allo studio di innovazion­e tecnologic­a da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione. Le attività sono oggetto di diversi interventi agevolativ­i da parte dello Stato. coincidano con tale impostazio­ne. Tutte le attività poste in essere, aggiunge il Mise (analisi fabbisogni, mappatura del settore, elaborazio­ne dei percorsi formativi, articolazi­one di percorsi, contenuti, metodologi­e), nonché l’articolazi­one modulare dei corsi e le metodologi­e didattiche (lezioni frontali, Fad, project work, role playing, business games, tirocini formativi, learning by doing, ecc.) sono ormai in maniera consolidat­a patrimonio della scienza della formazione, e come tali già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione. Infine, conclude il parere, atteso che il percorso formativo sarà verosimilm­ente erogato dietro remunerazi­one, è la stessa natura commercial­e dell’attività ad escluderne l’agevolazio­ne.

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