Formazione senza bonus ricerca
Per le Entrate la natura commerciale dei corsi esclude il riconoscimento del credito d’imposta Le attività didattiche innovative restano fuori dalle agevolazioni
I corsi di formazione strutturati con criteri didattici altamente innovativi non sostanziano alcuna attività di ricerca e sviluppo agevolabile col credito di imposta istituito dall’articolo 3 del Dl n. 145 del 2013. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con un’apposita risoluzione (n. 80/ E/16) pubblicata ieri.
La “chiusura” del Fisco su un’estensione applicativa della norma di incentivazione anche alla fattispecie menzionata è conseguente ad un parere chiesto ed ottenuto dall’amministrazione finanziaria al ministero dello Sviluppo economico, che si è espresso negativamente sul caso, anche alla luce della definizione comunitaria delle attività di ricerca e sviluppo.
Nel contesto dell’interpello, l’istante aveva ampiamente argomentato sul carattere fortemente innovativo dei corsi di formazione creati, ponendo dettagliato accento sui processi implementati, attraverso i quali si era prestata particolare attenzione ai nuovi mercati ed alle loro tendenze evolutive. Ad avvalorare ancor di più il carattere di “ricerca” del servizio, il richiedente ha anche chiarito che i corsi si sarebbero svolti utilizzando nuovi strumenti digitali e comunicativi, come ad esempio la formazione on-line, il Fad, ecc. A tale riguardo, la struttura dei corsi è stata elaborata in forza di una analisi puntuale dei mercati di riferimento, svolta in parte in economia e in parte con l’aiuto di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del Dl n. 179 del 2012.
La sintesi del prodotto/servi- zio realizzata è stata illustrata, poi, all’interno di un’opera esplicativa, successivamente depositata presso la Siae, al fine di preservare i diritti ed i risultati della ricerca.
Il quadro appena delineato, tuttavia, non ha convinto il Mise che, nella propria comunicazione, ha ricordato che il credito d’imposta in parola – coerentemente con la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea Com 2014/C/198 –, è finalizzato a sostenere la ricerca di base, la ricerca industriale, la sperimentazione e la prototipazione dell’innovazione. Orbene, sostiene il ministero, non può certo dirsi che i corsi di formazione, attività cui sono state finalizzate le attività di R&S realizzate dall’interpellante, 7 Il termine di ricerca e sviluppo, nell’acronimo R&S, viene usato generalmente per indicare quelle iniziative di un’impresa industriale (personale, mezzi e risorse finanziarie), che vengono dedicate allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione. Le attività sono oggetto di diversi interventi agevolativi da parte dello Stato. coincidano con tale impostazione. Tutte le attività poste in essere, aggiunge il Mise (analisi fabbisogni, mappatura del settore, elaborazione dei percorsi formativi, articolazione di percorsi, contenuti, metodologie), nonché l’articolazione modulare dei corsi e le metodologie didattiche (lezioni frontali, Fad, project work, role playing, business games, tirocini formativi, learning by doing, ecc.) sono ormai in maniera consolidata patrimonio della scienza della formazione, e come tali già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione. Infine, conclude il parere, atteso che il percorso formativo sarà verosimilmente erogato dietro remunerazione, è la stessa natura commerciale dell’attività ad escluderne l’agevolazione.