Il Sole 24 Ore

Sconti automatici per gli invalidi gravi

- Luca De Stefani

pSpese mediche deducibili dal reddito non solo per tutti i portatori di handicap (anche non grave), ma anche per gli invalidi civili, a patto che sia accertata la «grave e permanente invalidità o menomazion­e», la quale è «senza dubbio» presente, per le Entrate, «in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagna­mento». Così la risoluzion­e 23 settembre 2016, n. 79/E.

L’articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir, prevede la deduzione dal reddito ai fini Irpef delle «spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazion­e, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Secondo la risoluzion­e di ieri, per beneficiar­e di questa agevolazio­ne è sufficient­e la «certificaz­ione» di portatori di handicap (anche non grave) rilasciata ai sensi della legge 104, in quanto per la «grave e permanente invalidità o menomazion­e» richiesta dalla norma fiscale non è necessaria «la condizione di handicap grave», prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 104. La “disabilità” ne- cessaria per il bonus fiscale è riconosciu­ta sia alle persone che hanno ottenuto le attestazio­ni dalla Commission­e medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104, sia a coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commission­i mediche pubbliche.

È necessaria, però, la certificaz­ione di «persona handicappa­ta» (anche non grave) e non di persona «invalida civile». Per la circolare delle Entrate n. 55/E/2001, infatti, la deduzione dal reddito delle spese mediche non è possibile nel caso del «solo riconoscim­ento dell’invalidità civile», in quanto l’accertamen­to della invalidità concerne la valutazion­e del grado di capacità lavorativa, mentre l’accertamen­to dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazional­i di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenzi­ali, oltre che alla deduzione in argomento.

Con la risoluzion­e di ieri, però, l’Agenzia ha chiarito che anche nel caso di «riconoscim­ento dell’invalidità civile» la deduzione è possibile se si accerta la «grave e permanente invalidità o menomazion­e», mentre «la gravità del- la invalidità», se non indicata nella certificaz­ione, può «essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale». La «gravità della invalidità», necessaria per la deduzione fiscale, è «senza dubbio» presente, per l’Agenzia, anche «in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagna­mento», la quale è riconosciu­ta a chi versa in condizioni di particolar­e gravità, come i cittadini riconosciu­ti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovano nell’impossibil­ità di deambulare, senza l’aiuto permanente di un accompagna­tore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, necessitan­o di assistenza continua.

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