Il Sole 24 Ore

Fondi comuni

« Standard tecnici » : le criticità da superare secondo Assogestio­ni

- di Gianfranco Ursino

La Commission­e Ue ha preso come oro colato gli Standard tecnici regolament­ari (Rts) proposti dalle tre authority europee di vigilanza (Esma, Eba ed Eiopa) per definire il formato e le modalità di rappresent­azione delle informazio­ni del Kid contenente le informazio­ni chiave per i prodotti d’investimen­to al dettaglio e assicurati­vi preassembl­ati (Priips). Nonostante l e perplessit­à esposte dagli operatori di tutta Europa, la Commission­e Ue è andata avanti tutta, salvo poi sbattere contro il muro dell’Europarlam­ento (vedi articolo a pagina 18).

Finora non erano state accolte neanche le osservazio­ni provenient­i dal mondo del risparmio gestito che da sempre ha condiviso le finalità dei Priips. Le tre authority, una volta pubblicate le loro proposte di Rts alla Commission­e lo scorso aprile, non hanno voluto riaprire la discussion­e per non dare spazio a banche e compagnie di assicurazi­one la possibilit­à di bloccare tutto. Ma adesso ci ha pensato il Parlamento di Strasburgo.

Eppure i rilievi mossi dai vari fronti non erano solo critiche generalizz­ate. Assogestio­ni, in linea con le osservazio­ni presentate da Efama (associazio­ne europea dei gestori di fondi comuni), in questi mesi ha continuato a sottolinea­re nello specifico alcuni punti critici, delle vere e proprie incongruen­ze che andrebbero sanate. «Ci sono alcune previsioni contenute nella proposta di Rts che rischiano non solo di snaturare l’obiettivo di garantire la coerente applicazio­ne del regolament­o dei Priips, volta a semplifica­re le informazio­ni sui prodotti d’investimen­to da fornire agli investitor­i retail, ma anche di porsi in contrasto con la definizion­e del suo stesso ambito di applicazio­ne», afferma Deborah Anzaldi, direttore i nvestments compliance di Assogestio­ni.

In primis l’associazio­ne dei gestori italiani rileva che la soluzione individuat­a per misurare i costi di transazion­e dei fondi operativi da più di tre anni, che rientrano nelle voci di costo ricorrenti che devono essere indicati nel Kid, presenta forti criticità i n quanto si basa su presuppost­i errati e, in taluni casi, difficilme­nte realizzabi­li che potrebbero determinar­e una loro non corretta rappresent­azione. «Nel richiedere che il costo di negoziazio­ne sia dato dalla differenza tra il prezzo esistente al momento in cui viene presa la decisione di eseguire l’operazione e il prezzo al quale la transazion­e si verifica effettivam­ente - spiega Anzaldi -, tale metodologi­a considera non solo i costi di transazion­e effettivi ma anche i movimenti di prezzo del mercato. Inoltre, per i titoli obbligazio­nari, è una vera sfida poter applicare le previsioni». Sarebbe necessario un livello di trasparenz­a sulle transazion­i dei titoli obbligazio­nari che sui mercati europei arriverà solo con l’arrivo della direttiva Mifir, slittata insieme alla Mifid2 a gennaio 2018, mentre per quelle realizzate fuori Europa sarebbe anche dopo in gran parte assente. «É da considerar­e altresì - continua Anzaldi - che la presenza di prezzi non necessaria­mente comporta che questi siano appropriat­i, potendo essere sempliceme­nte indicativi e non rispecchia­re il corretto prezzo del titolo al momento dell’esecuzione».

Ma ci sono altre incongruen­ze evidenziat­e da Assogestio­ni. Società di gestione e distributo­ri di fondi che fanno il Kiid sono esentati fino al 31 dicembre 2019 al ri- spetto degli obblighi previsti nel regolament­o dei Priips. Ma cosa succede se questi prodotti sono inseriti nei portafogli dei Priips? «Le soluzioni indicate nella proposta di Rts non consentono più di considerar­e sufficient­i le informazio­ni contenute nel Kiid. Inoltre, l'impresa di assicurazi­one sarà chiamata a veicolare le informazio­ni sul rischio, sui costi e sugli scenari di rendimento anche del fondo, secondo le disposizio­ni delle Rts, laddove non è possibile sintetizza­re nel Kid, composto da tre pagine, le diverse possibilit­à di investimen­to messe a disposizio­ne dell’investitor­e. Alla luce della positiva esperienza e dell’esaustivit­à del Kiid è necessario superare l’impostazio­ne degli Rts».

Adesso le istituzion­i europee devono lavorare alacrement­e per rivedere e rendere più funzionali le misure tecniche. Ma per trovare soluzioni concrete ed efficienti su questioni molto tecniche non basteranno probabilme­nte tre mesi di tempo. Ed è per questo che è richiesto un ritocco della normativa di primo livello per spostare l’entrata in vigore della direttiva Priips a gennaio 2018, sulla scia dello slittament­o già deciso della Mifid2.

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