Rimborsi in eccesso, spazio al ravvedimento
La presentazione di una dichiarazione integrativa (sia essa a favore del contribuente o “pro fisco”) non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
Ad esempio, se il 730/2016 presentato nei termini ha chiuso con un credito di 1.000 euro, rilevatosi a seguito di un controllo postumo effettuato dallo stesso contribuente legittimo solo per 800 euro, la situazione è sanabile con l’invio di un modello integrativo. In questo caso, il datore di lavoro sarà tenuto (se non lo ha già fatto) a rimborsare comunque l’intero importo originario di 1.000, mentre il contribuente a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa dovrà, avvalendosi del ravvedimento operoso, versare la differenza (non spettante) di 200 euro maggiorata di sanzioni e interessi.
Peraltro correggendo la dichiarazione di quest’anno i contribuenti potrebbero accorgersi di errori commessi in anni precedenti. A tal proposito, bisogna ricordare che dal 730/2015 relativo al 2014 gli intermedia- ri che hanno apposto il visto di conformità sulla dichiarazione sono ordinariamente tenuti al pagamento della sanzione (e delle maggiori i mposte e i nteressi) derivante dai controlli automatizzati previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Fanno eccezione i casi in cui gli errori non siano imputabili al dolo o alla colpa grave del contribuente assistito.
In relazione al periodo d’imposta 2015, se l’intermediario provvede a rettificare il modello 730/2016 vistato errato entro il prossimo 10 novembre, sarà a suo carico solo la sanzione ridotta (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 175/2014), sempreché il versamento di quanto dovuto avvenga entro la stessa data.
Infine, in merito alle rettifiche volontarie a favore degli anni precedenti, secondo l’orientamento della Cassazione (sentenza a Sezioni unite 13378/2016) va tenuto presente che la dichiarazione correttiva può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Scaduto anche questo termine non resta che passare da un’istanza di rimborso per vedersi restituito quanto versato. Una procedura disciplinata dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.