Il Sole 24 Ore

Rimborsi in eccesso, spazio al ravvedimen­to

- Di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

La presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a (sia essa a favore del contribuen­te o “pro fisco”) non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionist­ico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Ad esempio, se il 730/2016 presentato nei termini ha chiuso con un credito di 1.000 euro, rilevatosi a seguito di un controllo postumo effettuato dallo stesso contribuen­te legittimo solo per 800 euro, la situazione è sanabile con l’invio di un modello integrativ­o. In questo caso, il datore di lavoro sarà tenuto (se non lo ha già fatto) a rimborsare comunque l’intero importo originario di 1.000, mentre il contribuen­te a seguito di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a dovrà, avvalendos­i del ravvedimen­to operoso, versare la differenza (non spettante) di 200 euro maggiorata di sanzioni e interessi.

Peraltro correggend­o la dichiarazi­one di quest’anno i contribuen­ti potrebbero accorgersi di errori commessi in anni precedenti. A tal proposito, bisogna ricordare che dal 730/2015 relativo al 2014 gli intermedia- ri che hanno apposto il visto di conformità sulla dichiarazi­one sono ordinariam­ente tenuti al pagamento della sanzione (e delle maggiori i mposte e i nteressi) derivante dai controlli automatizz­ati previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Fanno eccezione i casi in cui gli errori non siano imputabili al dolo o alla colpa grave del contribuen­te assistito.

In relazione al periodo d’imposta 2015, se l’intermedia­rio provvede a rettificar­e il modello 730/2016 vistato errato entro il prossimo 10 novembre, sarà a suo carico solo la sanzione ridotta (articolo 6, comma 1, del decreto legislativ­o 175/2014), sempreché il versamento di quanto dovuto avvenga entro la stessa data.

Infine, in merito alle rettifiche volontarie a favore degli anni precedenti, secondo l’orientamen­to della Cassazione (sentenza a Sezioni unite 13378/2016) va tenuto presente che la dichiarazi­one correttiva può essere presentata entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dell’anno successivo.

Scaduto anche questo termine non resta che passare da un’istanza di rimborso per vedersi restituito quanto versato. Una procedura disciplina­ta dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.

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