Il Sole 24 Ore

Premiata la nuova occupazion­e di «over 50» e cassintegr­ati

- Di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con le disposizio­ni che dovrebbero trovarsi nella legge di bilancio e con la scomparsa, già prevista, di alcuni incentivi, si viene ulteriorme­nte a modificare il panorama delle assunzioni agevolate.

Due anni fa, la legge 190/2014 ha introdotto un esonero contributi­vo totale triennale totale (con un massimale di 8.060 euro annui), per le assunzioni a tempo indetermin­ato, che è rimasto in vigore per tutto il 2015. L’anno successivo, la legge 208/2015 lo ha ridimensio­nato nella durata e nella misura: 40% dei contributi aziendali, con un massimo di 3.250 euro annui e per complessiv­i due anni. Questo esonero uscirà di scena definitiva­mente il 31 dicembre. Di questa e della precedente rimarranno gli strascichi riferiti alle assunzioni formalizza­te rispettiva­mente prima della fine del 2015 e del 2016. Nel 2017 perderemo anche un incentivo storico. Si tratta delle facilitazi­oni (contributi­ve ed economiche) in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la cui abrogazion­e è stata decisa dalla legge 92 del 2012.

Dopo il taglio di queste facilitazi­oni, i datori di lavoro, in caso di nuove assunzioni, potranno continuare a contare su forme di aiuto per le lavoratric­i in particolar­i condizioni, per gli over 50, per i percettori di Naspi e per i lavoratori in Cigs. A queste forme si aggiunge l’apprendist­ato profession­alizzante o di secondo livello anche se, a ben vedere, non è un’agevolazio­ne in senso stretto ma un vero e proprio regime contributi­vo. Poco cambia, comunque, dal punto di vista economico. I datori di lavoro potranno versare i contributi in maniera ridotta per tutta la durata del contratto di lavoro e anche per i successivi 12 mesi in caso di mantenimen­to in servizio del dipendente. Attualment­e le aziende che occupano fino a 9 addetti benefician­o – nei limiti del “de minimis” - di uno sgravio totale, ma anche questo cesserà alla fine del 2016. Inoltre, va ricordato che nell’apprendist­ato opera il sottoinqua­dramento di due livelli del dipendente, che permette la correspons­ione di una retribuzio­ne leggerment­e più bassa. Non va dimenticat­o, tuttavia, che sul datore di lavoro peso l’onere dell’obbligo formativo.

Anche nel 2017 chi assumerà con contratto a termine o a tempo indetermin­ato, donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi (ridotti a 6 in alcune aeree e settori), potrà fruire di una riduzione contributi­va del 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia contrattua­le.

Anche per i lavoratori che hanno almeno 50 anni e sono senza impiego da oltre 12 mesi, si potrà contare su un aiuto. Infatti, da circa 4 anni, si prevede che il datore di lavoro che li assume, goda della stessa facilitazi­one prevista per le donne.

Sopravvive­rà anche una vecchia forma di contribuzi­one agevolata destinata a chi inizia un rapporto di lavoro a tempo pieno e indetermin­ato con lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi, dipendenti da aziende che benefician­o dell’ammortizza­tore da almeno 6 mesi. La facilitazi­one consiste nella possibilit­à di versare, per 12 mesi, i contributi nella stessa misura prevista per gli apprendist­i. Attualment­e il datore di lavoro riceve anche un contributo pari al 50% della teorica indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo che va da 9 a 33 mesi. Trattandos­i di una misura collegata alla mobilità, sulla stessa non si potrà più fare affidament­o a partire dal 2017.

Infine, vale la pena richiamare l’incentivo previsto – nei limiti del “de minimis” - a favore dei datori di lavoro (20% dell’indennità mensile residua) che assumono con contratto a tempo pieno e indetermin­ato i soggetti destinatar­i di Naspi.

DENTRO E FUORI Una dote per chi dà un posto stabile a chi percepisce la Naspi - Niente più benefici con la mobilità

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy