Il Sole 24 Ore

Prima verifica sul vantaggio legittimo

- Dario Deotto

Il punto di partenza per individuar­e l’abuso del diritto è verificare se il vantaggio risulta legittimo o meno. Se il vantaggio è legittimo, non ci può essere abuso.

È questo il corretto approccio fatto dall’Agenzia con la risoluzion­e n. 93/E in tema di assegnazio­ne agevolata. L’altro elemento che andrebbe preliminar­mente considerat­o è se si tratta di evasione o meno: poi si potranno prendere in consideraz­ione, eventualme­nte, la sostanza economica e tutti gli altri “corollari” inseriti dalla norma sull’abuso del diritto. In sostanza, come si è sempre rilevato su queste pagine, l’abuso del diritto non può che essere individuat­o per esclusione.

Ad ogni modo, anche l’Agenzia conferma che il contribuen­te può scegliere una condotta sempliceme­nte perché la stessa determina un vantaggio fiscale lecito. Nella relazione illustrati­va al Dlgs 128/2015 è specificat­o chiarament­e che non è possibile configurar­e una condotta abusiva laddove il contribuen­te scelga, ad esempio, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazio­ne.

Quando, appunto, è l’ordinament­o che offre “l’alternativ­a” fiscalment­e più vantaggios­a, la scelta del contribuen­te non può essere censurata. Il vantaggio fiscale che consegue è infatti un vantaggio of- ferto dal sistema, di sistema, quindi, non contrario ad esso.

I casi in cui ciò accade possono essere molteplici. Si può ipotizzare il caso della trasformaz­ione societaria finalizzat­a a conseguire una minore imposizion­e oppure l’ acquisizio­ne di partecipaz­ioni per rientrare nel consolidat­o domestico.

Va rilevato che l’Agenzia aveva già svolto alcune consideraz­ioni sulla stessa assegnazio­ne agevolata nella circolare 26/E/2016, precisando che il cambiament­o di destinazio­ne d’uso di un immobile, che prima veniva utilizzato direttamen­te e poi no, risultava scelta preordinat­a all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta.

Un’altra ipotesi di legittimo risparmio d’imposta, ad esempio, poteva (e potrà) essere considerat­a l’utilizzo della trasformaz­ione agevolata in società semplice con il successivo trasferime­nto (come società semplice) degli immobili fruendo della non rilevanza delle plusvalenz­e per gli immobili detenuti da più di cinque anni.

In sostanza, se è vero che i regimi tributari alternativ­i ammessi dall’ordinament­o non sono “elettivi”, ma sono liberament­e accessibil­i da parte del contribuen­te, deve anche ammettersi che tutte le operazioni che consentono al contribuen­te di soddisfare i presuppost­i per poter fruire di questi regimi siano altret- tante legittime e non abusive.

Altrimenti detto, non c’è abuso laddove il contribuen­te, per realizzare un determinat­o risultato, abbia scelto sempliceme­nte una tra le diverse opzioni offerte dall’ordinament­o per conseguirl­o e, segnatamen­te, quella fiscalment­e più convenient­e.Seèilsiste­mastessoac­ontemplare questa opzione, la scelta del contribuen­te di avvalersen­e ponendo in essere i relativi presuppost­i non configura abuso del diritto, anche se la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali.

È da disattende­re dunque l’idea che l’elusione si realizzi attraverso un abuso delle forme giuridiche finalizzat­o a sottrarre una certa operazione al suo regime naturale. Se l’ordinament­o prevede più opzioni, più percorsi giuridici, non può essere disatteso il percorso negoziale scelto dal contribuen­te, che nell’elusione è sempre lecito (ecco perché l’inopponibi­lità è un grande fraintendi­mento): è il vantaggio fiscale ottenuto che, semmai, risulta illegittim­o.

LA MOTIVAZION­E La convenienz­a tributaria non è censurabil­e quando è l’ordinament­o che offre l’alternativ­a fiscalment­e più vantaggios­a

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