Beni ai soci, invio se il valore è inferiore a quello di mercato
Non rilevano le assegnazioni effettuate nel 2016
Comunicazione dei beni in godimento ai soci, e quella dei finanziamenti e capitalizzazioni con riferimento alle concessioni relative al periodo d’imposta 2015 da fare entro il prossimo 31 ottobre (il 30 cade di domenica). L’adempimento fa ancora riferimento alle regole previste dai provvedimenti del 2 agosto 2013 (n. 94902 e 94904). L’eventuale assegnazione agevolata realizzata nel corso del 2016 di uno o più beni di proprietà dell’impresa concessi in uso nel 2015 non inficia in alcun modo i presupposti per l’inoltro della comunicazione in scadenza che ha a oggetto il periodo d’imposta appena trascorso.
I beni in uso
L’obbligo di comunicazione esiste ogni qualvolta vi sia un bene dell’azienda che viene concesso in godimento al socio o a un familiare dell’imprenditore per un valore che sia diverso da quello di mercato. In tal caso viene a configurarsi in capo al soggetto che lo utilizza anche un reddito diverso che avrebbe dovuto essere dichiarato nel quadro RL della dichiarazione del percettore (articolo 67 comma 1 lettera h ter del Tuir). Viceversa se questo utilizzo è avvenuto a valori di mercato non vi è alcun vincolo all’adempimento.
Non devono invece essere comunicati i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetti alla disciplina di cui agli articolo 51 e 54 del Tuir. È escluso dall’obbligo di comunicazione l’utilizzo dei beni da parte dei soci (anche di società di persone) che sono pure amministratori della società e ciò indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l’amministratore. Nessun obbligo neppure per l’imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto) concessi in “godimento personale”. Parimenti esclusi sono i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell'ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
I beni da comunicare
L’adempimento riguarda: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, e altri beni in genere (pc, tablet, telefoni cellulari eccetera) indipendentemente dalla destinazione che per essi il concedente decide di attribuire (es. beni merce, strumentali e/o patrimonio, non fa alcuna differenza ai fini dell’obbligo di comunicazione). Per i beni rientranti nella categoria “altro” si ricorda che l’obbligo di comunicazione scatta quando i beni concessi in uso sono di valore superiore a 3mila euro al netto dell’Iva.
La comunicazione
Il modello è unico per entrambe le comunicazioni, ma deve essere governato con due separati invii nel caso di contemporanea presenza di finanziamenti e di beni concessi in uso. Se il socio utilizza più beni appartenenti all’impresa pur essendo possibile inviare distinti modelli per ogni cespite in godimento è consigliabile procedere con l’inoltro di un unico modello con due intercalari distinti (quadro BG), in modo da gestire con un solo adempimento tutte le casistiche riferite al singolo soggetto. Per quanto riguarda finanziamenti/capitalizzazioni va ricordato che occorre compilare un intercalare distinto per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni; in caso di più operazioni effettuate nel corso del periodo d’imposta va indicata nel modello, la data dell’ultimo versamento.
I dati da indicare
Con riferimento alla compilazione del rigo BG02 (tipologia di utilizzo) occorre ricordare che le tre caselle previste (uso esclusivo, non esclusivo e subentro) sono tra loro alternative. Questo significa che in ipotesi di subentro onde evitare errori bloccanti è opportuno barrare la relativa casella tralasciando le altre due. Nel rigo BG03 come data di inizio andrà indicata quella della concessione; in caso di utilizzo anteriore al 2015 andrà comunque evidenziato 1° gennaio 2015. Allo stesso modo anche se la data di fine impiego si protrae nel 2016 bisognerà indicare sempre 31 dicembre 2015.