Il Sole 24 Ore

Beni ai soci, invio se il valore è inferiore a quello di mercato

Non rilevano le assegnazio­ni effettuate nel 2016

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Comunicazi­one dei beni in godimento ai soci, e quella dei finanziame­nti e capitalizz­azioni con riferiment­o alle concession­i relative al periodo d’imposta 2015 da fare entro il prossimo 31 ottobre (il 30 cade di domenica). L’adempiment­o fa ancora riferiment­o alle regole previste dai provvedime­nti del 2 agosto 2013 (n. 94902 e 94904). L’eventuale assegnazio­ne agevolata realizzata nel corso del 2016 di uno o più beni di proprietà dell’impresa concessi in uso nel 2015 non inficia in alcun modo i presuppost­i per l’inoltro della comunicazi­one in scadenza che ha a oggetto il periodo d’imposta appena trascorso.

I beni in uso

L’obbligo di comunicazi­one esiste ogni qualvolta vi sia un bene dell’azienda che viene concesso in godimento al socio o a un familiare dell’imprendito­re per un valore che sia diverso da quello di mercato. In tal caso viene a configurar­si in capo al soggetto che lo utilizza anche un reddito diverso che avrebbe dovuto essere dichiarato nel quadro RL della dichiarazi­one del percettore (articolo 67 comma 1 lettera h ter del Tuir). Viceversa se questo utilizzo è avvenuto a valori di mercato non vi è alcun vincolo all’adempiment­o.

Non devono invece essere comunicati i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituisc­ano fringe benefit soggetti alla disciplina di cui agli articolo 51 e 54 del Tuir. È escluso dall’obbligo di comunicazi­one l’utilizzo dei beni da parte dei soci (anche di società di persone) che sono pure amministra­tori della società e ciò indipenden­temente dal fatto che i beni costituisc­ano fringe benefit per l’amministra­tore. Nessun obbligo neppure per l’imprendito­re individual­e, per i beni da lui stesso (auto) concessi in “godimento personale”. Parimenti esclusi sono i profession­isti, le associazio­ni profession­ali, nonché le società semplici anche nell'ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.

I beni da comunicare

L’adempiment­o riguarda: autovettur­e, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, e altri beni in genere (pc, tablet, telefoni cellulari eccetera) indipenden­temente dalla destinazio­ne che per essi il concedente decide di attribuire (es. beni merce, strumental­i e/o patrimonio, non fa alcuna differenza ai fini dell’obbligo di comunicazi­one). Per i beni rientranti nella categoria “altro” si ricorda che l’obbligo di comunicazi­one scatta quando i beni concessi in uso sono di valore superiore a 3mila euro al netto dell’Iva.

La comunicazi­one

Il modello è unico per entrambe le comunicazi­oni, ma deve essere governato con due separati invii nel caso di contempora­nea presenza di finanziame­nti e di beni concessi in uso. Se il socio utilizza più beni appartenen­ti all’impresa pur essendo possibile inviare distinti modelli per ogni cespite in godimento è consigliab­ile procedere con l’inoltro di un unico modello con due intercalar­i distinti (quadro BG), in modo da gestire con un solo adempiment­o tutte le casistiche riferite al singolo soggetto. Per quanto riguarda finanziame­nti/capitalizz­azioni va ricordato che occorre compilare un intercalar­e distinto per i finanziame­nti e un altro per le capitalizz­azioni; in caso di più operazioni effettuate nel corso del periodo d’imposta va indicata nel modello, la data dell’ultimo versamento.

I dati da indicare

Con riferiment­o alla compilazio­ne del rigo BG02 (tipologia di utilizzo) occorre ricordare che le tre caselle previste (uso esclusivo, non esclusivo e subentro) sono tra loro alternativ­e. Questo significa che in ipotesi di subentro onde evitare errori bloccanti è opportuno barrare la relativa casella tralascian­do le altre due. Nel rigo BG03 come data di inizio andrà indicata quella della concession­e; in caso di utilizzo anteriore al 2015 andrà comunque evidenziat­o 1° gennaio 2015. Allo stesso modo anche se la data di fine impiego si protrae nel 2016 bisognerà indicare sempre 31 dicembre 2015.

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