Sui finanziamenti moduli distinti per ciascun soggetto
La comunicazione telematica in scadenza il prossimo 31 ottobre riguarda anche l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso del 2015.
Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va eseguito indipendentemente dai vincoli sussistenti in tema di comunicazione dei beni in godimento ai soci.
La trasmissione di questo modello è volta a rafforzare le misure riguardanti l o strumento dell’accertamento sintetico. In tal senso si esprime, infatti, il provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013 e in relazione a ciò l’adempimento va correttamente inquadrato. Il tutto pur in assenza di una vera e propria “copertura normativa”, considerato che la comunicazione dei finanziamenti ricadrebbe pur sempre nell’ambito dell'articolo 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies del Dl 138/2011, che diversamente a quanto previsto in merito ai beni in uso ai soci, nulla prevede in tal senso.
Vanno comunicati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da soci persone fisiche. Nessun obbligo di comunicazione si ha, i nvece, quando una società finanzia un’altra società. L’adempimento riguarda sia le imprese in contabilità ordinaria, sia quelle in semplificata, ma solo nel caso in cui quest’ultima possieda uno o più conti correnti esclusivamente dedicati alla gestione dell’impresa.
Devono essere indicati nella comunicazione gli apporti effettuati materialmente con versamenti compiuti nel corso del 2015, il tutto al lordo di even- tuali restituzioni.
L’invio concerne anche gli aumenti di capitale (a esclusione di quelli effettuati per atto pubblico) e le operazioni che determinano un apporto reale, escludendo le ipotesi di mere sottoscrizioni senza relativo versamento, nonché il passaggio di riserve a capitale.
Quanto alle modalità da seguire per la compilazione del modello, occorre compilare un modulo distinto per ciascun socio. I finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo, da valutare separatamente per i finanziamenti e per le altre forme di capitalizzazione, non inferiore a 3.600 euro. Le istruzioni precisano che il limite va verificato con riferimento alla posizione del singolo socio, senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta. Occorre compilare, inoltre, un intercalare distinto per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni.
In caso di più finanziamenti (o capitalizzazioni) concessi nel corso del periodo d’imposta, va indicata la data dell’ultima operazione di versamento.
I profili sanzionatori in ipotesi di omesso o errato adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni vengono disciplinati dall’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/73 in base al quale si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro. La sanzione può essere ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte. È comunque ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 del minimo.