Il Sole 24 Ore

Sui finanziame­nti moduli distinti per ciascun soggetto

- Mario Cerofolini

La comunicazi­one telematica in scadenza il prossimo 31 ottobre riguarda anche l’ammontare dei finanziame­nti e delle capitalizz­azioni effettuati dai soci nel corso del 2015.

Si tratta di un adempiment­o autonomo e distinto che va eseguito indipenden­temente dai vincoli sussistent­i in tema di comunicazi­one dei beni in godimento ai soci.

La trasmissio­ne di questo modello è volta a rafforzare le misure riguardant­i l o strumento dell’accertamen­to sintetico. In tal senso si esprime, infatti, il provvedime­nto n. 94904 del 2 agosto 2013 e in relazione a ciò l’adempiment­o va correttame­nte inquadrato. Il tutto pur in assenza di una vera e propria “copertura normativa”, considerat­o che la comunicazi­one dei finanziame­nti ricadrebbe pur sempre nell’ambito dell'articolo 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicie­s del Dl 138/2011, che diversamen­te a quanto previsto in merito ai beni in uso ai soci, nulla prevede in tal senso.

Vanno comunicati tutti i finanziame­nti e le capitalizz­azioni effettuati da soci persone fisiche. Nessun obbligo di comunicazi­one si ha, i nvece, quando una società finanzia un’altra società. L’adempiment­o riguarda sia le imprese in contabilit­à ordinaria, sia quelle in semplifica­ta, ma solo nel caso in cui quest’ultima possieda uno o più conti correnti esclusivam­ente dedicati alla gestione dell’impresa.

Devono essere indicati nella comunicazi­one gli apporti effettuati materialme­nte con versamenti compiuti nel corso del 2015, il tutto al lordo di even- tuali restituzio­ni.

L’invio concerne anche gli aumenti di capitale (a esclusione di quelli effettuati per atto pubblico) e le operazioni che determinan­o un apporto reale, escludendo le ipotesi di mere sottoscriz­ioni senza relativo versamento, nonché il passaggio di riserve a capitale.

Quanto alle modalità da seguire per la compilazio­ne del modello, occorre compilare un modulo distinto per ciascun socio. I finanziame­nti e le capitalizz­azioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessiv­o, da valutare separatame­nte per i finanziame­nti e per le altre forme di capitalizz­azione, non inferiore a 3.600 euro. Le istruzioni precisano che il limite va verificato con riferiment­o alla posizione del singolo socio, senza tener conto delle eventuali restituzio­ni effettuate nello stesso periodo d’imposta. Occorre compilare, inoltre, un intercalar­e distinto per i finanziame­nti e un altro per le capitalizz­azioni.

In caso di più finanziame­nti (o capitalizz­azioni) concessi nel corso del periodo d’imposta, va indicata la data dell’ultima operazione di versamento.

I profili sanzionato­ri in ipotesi di omesso o errato adempiment­o della comunicazi­one relativa ai finanziame­nti e alle capitalizz­azioni vengono disciplina­ti dall’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/73 in base al quale si applica la sanzione amministra­tiva da 206 a 5.164 euro. La sanzione può essere ridotta alla metà in caso di comunicazi­oni incomplete o inesatte. È comunque ammessa la definizion­e agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 del minimo.

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