Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­ti Iva, raggio ridotto

Dietrofron­t sugli omessi versamenti: la circolare 42/E delle Entrate fissa i limiti temporali Pagamenti mensili o trimestral­i 2016 sanabili entro il 2 ottobre 2017

- Luca De Stefani

pL’omesso versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazio­ni periodiche è ravvedibil­e solo «entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno di commission­e della violazione». Ad esempio, gli omessi versamenti del 2016 dell’Iva mensile (l’Iva relativa a dicembre 2015, scaduta il 16 gennaio 2016 e l’Iva dei mesi da gennaio a novembre 2016) o trimestral­e (l’Iva dei primi 3 trimestri 2016), possono essere ravveduti solo entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato). Questa limitazion­e è indicata nella circolare delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, e contraddic­e quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, Dlgs n. 472/1997, il quale prevede dal 1° gennaio 2015 la possibilit­à di ravvedersi addirittur­a «oltre il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» e «teoricamen­te» anche dopo il termine dell’accertamen­to (lettera b-ter).

La circolare non spiega il perché di questa limitazion­e ma forse il motivo sta nel fatto che l’integrativ­a Iva a favore può essere presentata solo entro la scadenza del modello dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento Iva. Tornando al nostro esempio, infatti, se oggi ci si ravvede per l’omesso versamento Iva di dicembre 2015, deve essere presentato un modello Iva 2016, relativo al 2015, integrativ­o a favore, per dare evidenza nel rigo VL29 “dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazi­one originaria” presentata lo scorso 30 settembre 2016). L’invio di questo modello, purtroppo, non può avvenire dopo il 2 ottobre 2017, di conseguenz­a anche il relativo ravve- dimento, secondo l’agenzia, è limitato a questa data.

Tuttavia, se fosse questo il motivo della limitazion­e delle Entrate, si segnala che gli omessi versamenti del 2016, mensili o dei primi 3 trimestri del 2016 (dicembre 2016 escluso), potrebbero essere ravveduti, comunque, entro il 30 settembre 2018, perché l’integrativ­a Iva 2017, relativa al 2016, a favore, scade in questa data. Ciò nonostante, l’agenzia ha detto che tutti i versamenti periodici non fatti del 2016 possono essere ravveduti entro il 2 ottobre 2017.

A prescinder­e dalla motivazion­e dell’accorciame­nto di questo periodo per il ravvedimen­to, attuato dalle Entrate, comunque,

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