Un puzzle di indicazioni che trascura la chiarezza
e recenti modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso del contenzioso, con benefici evidenti anche per la stessa Amministrazione finanziaria.
Ciò detto, le novità normative della legge di Stabilità 2015 (introduzione della lettera a-bis nell’articolo 13 del Dlgs n. 472/97) non brillano neppure sul piano della semplicità applicativa. Lo conferma la lettura della stessa circolare n. 42/E dell’agenzia delle Entrate, che pure cerca di fare ordine nella materia. Emerge, infatti, il netto contrasto tra le nuove norme e il buon senso, che neppure la prassi più evoluta può superare. Basti pensare alle necessarie diverse modalità di regola- rizzazione delle violazioni nei 90 giorni dal termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni. Infatti, sono previste sanzioni diverse a seconda che, nel medesimo termine dei 90 giorni, si presenti una dichiarazione integrativa/sostitutiva, per cui la sanzione da ravvedimento dovuta è di 27,78 euro (1/9 di 250 euro), ovvero una dichiarazione tardiva (che sana l’omessa presentazione nel termine ordinario), con la necessità di versare ben 2,78 euro in meno (1/10 di 250 euro).
Le disposizioni, inoltre, prevedono sanzioni diverse nei casi in cui la dichiarazione integrativa/ sostitutiva riguardi dividendi o plusvalenze relative a partecipazioni detenute in imprese localizzate in paradisi fiscali o qualora detta dichiarazione sia presentata per correggere errori rileva- bili in sede di controllo automatizzato o formale. Mi chiedo, allora, ma non era possibile semplificare tutto ciò prevedendo un’unica riduzione di sanzioni da ravvedimento (1/10 della sanzione minima) sia per l’ipotesi di dichiarazione integrativa/ sostitutiva che per quella di dichiarazione tardiva? Inoltre, non si poteva valutare, per le dichiarazioni integrative/sostitutive che regolarizzano anche i versamenti, l’applicazione di un sistema sanzionatorio da ravvedimento più omogeneo sia nel caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale che negli altri casi?
La stessa circolare n. 42/E ricorda, poi, come la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è da considerarsi comunque omessa, con la conseguenza che non si può accedere al ravvedimento operoso. In questi casi, quindi, il contribuente non potrà regolarizzare la propria situazione o, meglio, se intende farlo, deve sperare unicamente nella attivabilità della procedura di voluntary disclosure 2.0.
Insomma, se sul piano teorico, sembra che si stimoli il contribuente a sanare le proprie infedeltà dichiarative, sul piano pratico, le complicazioni sono notevoli. Il nuovo ravvedimento lungo assomiglia, infatti, a un puzzle di difficile composizione, in cui il dettaglio tecnico fa evidentemente premio sulla esigenza della semplificazione e della chiarezza normativa. Già in sede di approvazione della legge di bilancio 2016 o del decreto-legge collegato si potrebbe migliorare ulteriormente l’istituto del ravvedimento operoso raccordandolo alla voluntary disclosure quale istituto non “estemporaneo”, ma “di sistema”.
LO SCENARIO Con l’approvazione della manovra sarebbe utile raccordare l’istituto a una voluntary a regime