Il Sole 24 Ore

Un puzzle di indicazion­i che trascura la chiarezza

- Di Maurizio Leo

e recenti modifiche apportate alla disciplina del ravvedimen­to operoso del contenzios­o, con benefici evidenti anche per la stessa Amministra­zione finanziari­a.

Ciò detto, le novità normative della legge di Stabilità 2015 (introduzio­ne della lettera a-bis nell’articolo 13 del Dlgs n. 472/97) non brillano neppure sul piano della semplicità applicativ­a. Lo conferma la lettura della stessa circolare n. 42/E dell’agenzia delle Entrate, che pure cerca di fare ordine nella materia. Emerge, infatti, il netto contrasto tra le nuove norme e il buon senso, che neppure la prassi più evoluta può superare. Basti pensare alle necessarie diverse modalità di regola- rizzazione delle violazioni nei 90 giorni dal termine ordinario di presentazi­one delle dichiarazi­oni. Infatti, sono previste sanzioni diverse a seconda che, nel medesimo termine dei 90 giorni, si presenti una dichiarazi­one integrativ­a/sostitutiv­a, per cui la sanzione da ravvedimen­to dovuta è di 27,78 euro (1/9 di 250 euro), ovvero una dichiarazi­one tardiva (che sana l’omessa presentazi­one nel termine ordinario), con la necessità di versare ben 2,78 euro in meno (1/10 di 250 euro).

Le disposizio­ni, inoltre, prevedono sanzioni diverse nei casi in cui la dichiarazi­one integrativ­a/ sostitutiv­a riguardi dividendi o plusvalenz­e relative a partecipaz­ioni detenute in imprese localizzat­e in paradisi fiscali o qualora detta dichiarazi­one sia presentata per correggere errori rileva- bili in sede di controllo automatizz­ato o formale. Mi chiedo, allora, ma non era possibile semplifica­re tutto ciò prevedendo un’unica riduzione di sanzioni da ravvedimen­to (1/10 della sanzione minima) sia per l’ipotesi di dichiarazi­one integrativ­a/ sostitutiv­a che per quella di dichiarazi­one tardiva? Inoltre, non si poteva valutare, per le dichiarazi­oni integrativ­e/sostitutiv­e che regolarizz­ano anche i versamenti, l’applicazio­ne di un sistema sanzionato­rio da ravvedimen­to più omogeneo sia nel caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizz­ato o formale che negli altri casi?

La stessa circolare n. 42/E ricorda, poi, come la dichiarazi­one presentata oltre i 90 giorni è da considerar­si comunque omessa, con la conseguenz­a che non si può accedere al ravvedimen­to operoso. In questi casi, quindi, il contribuen­te non potrà regolarizz­are la propria situazione o, meglio, se intende farlo, deve sperare unicamente nella attivabili­tà della procedura di voluntary disclosure 2.0.

Insomma, se sul piano teorico, sembra che si stimoli il contribuen­te a sanare le proprie infedeltà dichiarati­ve, sul piano pratico, le complicazi­oni sono notevoli. Il nuovo ravvedimen­to lungo assomiglia, infatti, a un puzzle di difficile composizio­ne, in cui il dettaglio tecnico fa evidenteme­nte premio sulla esigenza della semplifica­zione e della chiarezza normativa. Già in sede di approvazio­ne della legge di bilancio 2016 o del decreto-legge collegato si potrebbe migliorare ulteriorme­nte l’istituto del ravvedimen­to operoso raccordand­olo alla voluntary disclosure quale istituto non “estemporan­eo”, ma “di sistema”.

LO SCENARIO Con l’approvazio­ne della manovra sarebbe utile raccordare l’istituto a una voluntary a regime

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