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In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano questa notizia spiazza tutti i contribuenti che, in caso di omessi versamenti periodici Iva (mensili o trimestrali), sono abituati a indicare nel rigo VL29 del modello Iva anche gli importi delle liquidazioni periodiche non pagati (con l’intenzione di provvedere, dopo la presentazione del modello, al ravvedimento degli stessi), indicando il saldo annuale Iva, al netto sia degli importi mensili o trimestrali pagati, sia di quelli non pagati. Per questi soggetti, gli omessi versamenti del 2015 dei debiti delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali, non sono più ravvedibili dal 30 settembre 2016, con la beffa che anche il saldo Iva annuale 2015 non è ravvedibile, perché nel modello Iva 2016, relativo al 2015, risulta al netto dei versamenti periodici non pagati.
Questi contribuenti avrebbero dovuto inserire nel rigo VL29 solo gli importi pagati (come del resto previsto dalle istruzioni del modello), facendo aumentare il saldo Iva 2015, che è sempre ravvedibile, senza limiti di tempo.
La circolare delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, poi, ha confermato che la compensazione di un debito Iva relativo ad una liquidazione periodica (mensile o trimestrale) con un credito Iva emergente da «liquidazioni periodiche successive» (trimestrali, previa presentazione del modello TR) è una «compensazione orizzontale o esterna», nonostante si tratti della stessa imposta (interpretazione già contenuta nella circolare 3 giugno 2010, n. 29/E, risposta 1.1). Conseguentemente, la compensazione va evidenziata nel modello F24 ed è subordinata al rispetto del limite dei 5.000 euro annui, a quello dei 15.000 euro e a quello dei 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2000.