Il Sole 24 Ore

Attività sospesa, decide il giudice ordinario

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pIl ricorso contro la sospension­e dell'attività imprendito­riale da parte dell'ispettore rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non di quello amministra­tivo.

La decisione in questi termini è stata adottata dal Tar Piemonte con la sentenza 1164/2016, il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizi­one relativame­nte alla impugnazio­ne al giudice amministra­tivo di un provvedime­nto di sospension­e dell'attività i mprenditor­iale per l'impiego di personale “in nero”, i n base all'articolo 14 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

I fatti si riferiscon­o alle risul- tanze di un provvedime­nto dello scorso maggio, con il quale gli ispettori del lavoro di quella regione hanno contestato al ricorrente l'impiego di personale as- sunto non regolarmen­te. Accertati i presuppost­i di cui all’articolo 14 (personale irregolare superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo al mo- mento dell'ispezione), gli ispettori hanno ordinato la sospension­e dell'attività. In particolar­e il ricorrente si avvaleva di un certo numero di lavoratori in qualità di procacciat­ori d'affari remunerati a provvigion­e e su fattura.

Data per scontata la legittimit­à del provvedime­nto adottato dall'ispettore anche alla luce della circolare 47/2009, che si sofferma sul caso di occupazion­e di lavoratori con ritenuta d'acconto, il Tar ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizi­one del giudice amministra­tivo.

A motivo della decisione è stato considerat­o che il provvedime­nto di sospension­e incide direttamen­te sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente la quale, che si qualifichi come at- tività imprendito­riale o meno, è esplicazio­ne di un diritto costituzio­nalmente rilevante che, peraltro, non è soggetto a particolar­i autorizzaz­ioni per cui la posizione vantata dal ricorrente non potrà mai assurgere ad un interesse legittimo.

Tutto ciò è confermato anche dalla constatazi­one che dal provvedime­nto di sospension­e non emerge una posizione di interesse legittimo, atteso che esso non viene emesso nell'esercizio di una attività discrezion­ale amministra­tiva. Infatti, il potere di sospension­e dell'ispettore si innesta solo dopo che sia stata accertata la sussistenz­a di una attività imprendito­riale e la presenza di lavoratori irregolari nella percentual­e in misura superiore al 20% degli addetti, accertamen­ti questi che hanno una rilevanza giuridica e non una discrezion­alità amministra­tiva.

Da considerar­e infine, secondo la sentenza, che il provvedime­nto di sospension­e costituisc­e una tipologia di sanzione per sollecitar­e il datore di lavoro a regolarizz­are la posizione dei lavoratori dipendenti “in nero”; e la materia delle sanzioni , proprio per la loro idoneità intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, è da ritenersi attratta dal giudice amministra­tivo solo in casi particolar­i; tra questi certamente non è dato annoverare quella sulla tutela del lavoro.

È evidente che l'ultima parola sulla questione spetta al ministero del Lavoro che dovrà valutare se sussistono valide ragioni per indirizzar­e in tal senso l'attività ispettiva e la modulistic­a in atto.

LA DECISIONE La materia delle sanzioni poiché incide su diritti soggettivi è affidata alla giustizia amministra­tiva solo in casi particolar­i

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