Il Sole 24 Ore

Avvocati d’ufficio, paga il Fisco

Parcelle per gratuito patrocinio compensate con imposte e contributi

- Guglielmo Saporito

Lo Stato paga i propri debiti ammettendo la compensazi­one con imposte e contributi. Il meccanismo, già previsto per le detrazioni spettanti per lavori finalizzat­i al risparmio energetico (legge di stabilità 208/2015), opera dal 17 ottobre anche per gli avvocati che hanno difeso soggetti ammessi al gratuito patrocinio (si veda il Sole 24 ore del 16 luglio). Le liti civili, penali, tributarie e amministra­tive esigono una difesa tecnica, che è onerosa. Se mancano requisiti di reddito (euro 11.528) e la pretesa giudiziari­a non è palesement­e infondata, si può attivare una procedura di “gratuito patrocinio” attraverso l’Ordine degli avvocati, o direttamen­te all’ufficio del magistrato penale. Al termine del processo, indipenden­temente dall’esito della lite, l’avvocato designato come difensore viene remunerato dallo Stato, il quale attinge da uno specifico capitolo di bilancio denominato “spese di giustizia”.

Con decreto del 15 luglio il fondo per le spese di giustizia destinato a remunerare le prestazion­i degli avvocati è stato dotato di 10 milioni di euro e, con circolare del 3 ottobre il ministero della Giustizia, ha chiarito i meccanismi del pagamento. Imposte dirette e indirette, tasse e contributi da pagare per i dipendenti possono essere pagati, dagli avvocati che hanno ottenuto un decreto di liquidazio­ne per patrocinio prestato gratuitame­nte, utilizzand­o una procedura informatic­a. Si tratta della stessa procedura che ammette le compensazi­oni per i fornitori dello Stato (Dl 35/2013) e per le imprese che hanno eseguito lavori di riqualific­azione energetica a favore di condomini con esiguo reddito (legge 208/2015 ). La circolare rende compensabi­li tributi e contributi previdenzi­ali degli avvocati, con quanto dovuto dall’ erario agli avvocati stessi, in qualsiasi data i crediti siano maturati.

La compensazi­one dei crediti degli avvocati può anche essere parziale, quindi è possibile pagare mediante compensazi­one i debiti verso l’erario o verso gli istituti previdenzi­ali anche se il credito del profession­ista è di importo superiore a quanto si chiede di compensare. Il profession­ista dovrà attivarsi con fattura elettronic­a oppure fattura cartacea registrata su piattaform­a elettronic­a. Dell’avvenuta registrazi­one, detta piattaform­a darà notizia agli interessat­i. Gli adempiment­i a carico dei profession­isti che intendono fruire della compensazi­one riguardano quindi la registrazi­one sulla piattaform­a elettronic­a, una serie di dichiarazi­oni (con modalità telematich­e di firma digitale) di responsabi­lità circa l’avvenuta liquidazio­ne da parte dell’autorità giudiziari­a e la mancata loro opposizion­e a tale liquidazio­ne.

I tempi previsti dalla circolare vanno dal 17 ottobre 2016 (invio delle richieste) al 30 novembre dello stesso anno: successiva­mente, la piattaform­a elettronic­a elaborerà l’elenco dei crediti ammessi in compensazi­one con relative comunicazi­oni sia ai profession­isti che all’Agenzia delle entrate e agli enti di previdenza. La richiesta di compensare debiti verso l’erario non esime dalla rispetto dei tempi di pagamento: sarà quindi necessario che il profession­ista tenga ben presenti le scadenze, poiché vanno rispettate indipenden­temente dal sistema di pagamento.

Diversamen­te, al danno di attese spesso pluriennal­i, si potrebbe aggiungere la beffa di sanzioni per omesso o ritardato pagamento a causa del ritardo nel certificar­e la compensazi­one.

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