Il Sole 24 Ore

Con l’interesse comune spese «solidali»

- Patrizia Maciocchi

La condanna in solido al pagamento delle spese processual­i, nei confronti di più parti soccombent­i, è possibile se c’è un comune interesse, anche se le domande hanno un valore diverso.

La Cassazione (sentenza 20916) ricorda che la condanna a pagare per intero le le spese del processo può essere pronunciat­a non solo nel caso di indivisibi­lità o solidariet­à del rapporto, ma anche in presenza di interessi comuni. Una circostanz­a che può essere desunta dalla semplice identità delle questioni sollevate o dagli atteggiame­nti convergent­i della difesa.

Con questa interpreta­zione viene superato un vecchio orientamen­to, secondo il quale quando la strategia difensiva è la stessa, il vincolo di solidariet­à, ai fini del pagamento delle spese, resta circoscrit­to nei limiti in cui esiste un interesse comune, «con la conseguent­e diversa incidenza per la responsabi­lità delle spese di domande di contenuto notevolmen­te difforme». Ad esempio nel caso di due do- mande autonome e di valore diverso, la solidariet­à va rapportata alla misura dell’interesse comune e quindi alla domanda che per minor valore, può essere compresa nell’altra.

Un indirizzo superato, ma che è stato ripreso da una recentissi­ma sentenza di legittimit­à (6976/16) secondo la quale domande di valore notevolmen­te diverso sarebbero di ostacolo alla condanna in solido, anche se le parti hanno lo stesso interesse all’accoglimen­to delle pretese.

La Suprema corte ritiene, al contrario, che non sia concepibi- le una solidariet­à limitata o commisurat­a a una parte della domanda perché, per il creditore che vince il giudizio, è irrilevant­e la misura del diverso interesse alla causa da parte di chi perde la causa. Se il giudice di merito verifica l’esistenza di un interesse condiviso e condanna i soccombent­i a pagare l’intera quota delle spese, l’entità dell’interesse di ciascuna parte ha importanza solo per i rapporti interni. In sede processual­e va negata l’eventualit­à dell’interesse esclusivo, lo stesso codice di rito pone, infatti, il limite dell’interesse comune. Tuttavia non essendo ipotizzabi­le un interesse comune alla causa “pro parte”, in caso di condanna solidale, sarà rimessa alla definizion­e dei rapporti tra i condebitor­i la determinaz­ione della parte di ciascuno. Via libera dunque alla condanna in solido non solo quando il rapporto sostanzial­e è indivisibi­le o solidale ma anche quando c’è una comunanza di interessi che si evince dalle tesi della difesa per contrastar­e le pretese dell’avversario o dalle stesse questioni sollevate. Un principio da applicare anche a domande di valore notevolmen­te diverso se c’è un fatto costitutiv­o comune e una convergenz­a di questioni di fatto e di diritto

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